Ordinanza — n. 20992/2021 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAo la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2283/2013 R.G. proposto da: Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende; -ricorrente - y CONTRO Ledoga s.r.I., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Munari e Antonio Rizzo, elett. dom. presso quest'ultimo nello studio in Roma, via Toscana 10; ze.s• rbri — avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonte, n. 85/38/11, depositata il 24 novembre 2011, non notificata.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 20992/2021 — snciv · Corte di Cassazione: Per giurisprudenza di questa Corte il pagamento a seguito di definizione agevolata comprende le spese processuali, atteso che, per espressa previsione di legge, "Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate" (art. 6, comma 13, d.l. 119 del 2018; conf. art. 46, comma 3, proc. trib.).
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o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2283/2013 R.G. proposto da: Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende; -ricorrente - y CONTRO Ledoga s.r.I., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Munari e Antonio Rizzo, elett. dom. presso quest'ultimo nello studio in Roma, via Toscana 10; ze.s• rbri — avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonte, n. 85/38/11, depositata il 24 novembre 2011, non notificata.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/03/2021 dal Consigliere Adet Toni Novik. RILEVATO CHE: - l'agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonte n. 85/38/11, depositata il 24 novembre 4,0 2011, che aveva confermato lEt sentenze di primo grado che aveva accolto il ricorso della Ledoga Srl (incorporante • ezi Iella STS Srl) proposto contro Ifavvist di accertamento 2,..,o6 per Iva, Ires e Irap relative, ítkrannc. di imposta 200 con cui si erano recuperati costi infra gruppo; - il ricorso è affidato a due motivi; la società si è costituita al solo fine di partecipare all'eventuale udienza di discussione; - con istanza del 22 giugno 2020, la società ha dichiarato di avere presentato, domanda di adesione alla definizione agevolata e versato la somma quantificata dall'agenzia delle entrate a definizione del debito tributario; l'Avvocatura dello Stato in data 19/3/2021 ha fatto pervenire istanza di estinzione dei giudizio per cessazione della materia del contendere; - alla luce della documentazione prodotta deve quindi dichiararsi l'estinzione del giudizio.
Per giurisprudenza di questa Corte il pagamento a seguito di definizione agevolata comprende le spese processuali, atteso che, per espressa previsione di legge, "Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate" (art. 6, comma 13, d.l. 119 del 2018; conf. art. 46, comma 3, proc. trib.).
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il processo. Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale del 26 marzo 2021. Il Presidente Biagio 9 , DEPOSITATO /N CANCELLERIA 0,494 22