Italian court allows tax appeal by ruling that unfulfilled contribution agreement remains ineffective and original tax claim stands.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation allowed the taxpayer's appeal against a regional tax commission decision that had accepted a tax authority's proposal for a 30% income reduction. The taxpayer argued the agreement was invalid because they failed to make the required initial payment and provide security, rendering the procedural adherence ineffective. The court agreed, holding that without these fundamental steps, the agreement never perfected and the original tax claim remained intact, leading to the cassation of the lower court's ruling.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 112 c.p.c.; Art. 360, n. 4 c.p.c.; Art. 8, 9 D.Lgs. 19/06/1977 n. 218: In tax proceedings, the payment of the first installment and the provision of security are essential prerequisites for the perfection of a taxpayer's adherence agreement; if omitted, the agreement remains ineffective and the original tax claim persists.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
o la seguente: ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6431/2014 R.G. proposto da: De Pascale Pietro, rappresentato e difeso dall'avvocato Fabrizio Nastri, elettivamente domiciliato in Roma, presso lo studio dell'Avvocato Giuseppe Campanelli, via Dardanelli -ricorrente- CONTRO Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende; -controricorrente- avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia, sezione staccata di Taranto, n. 176, depositata il 28 agosto 2013, non notificata.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/03/2021 dal Consigliere Adet Toni Novik.RITENUTO CHE: - Pietro De Pascale ha proposto ricorso per Cassazione, affidato a tre motivi, avverso la sentenza resa dalla Commissione tributaria regionale della Puglia, sezione staccata di Taranto, n. 176, depositata il 28 agosto 2013, che ha accolto l'appello dell'agenzia delle entrate contro quella della Commissione tributaria provinciale di Taranto, che aveva accolto il ricorso del contribuente relativo all'avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2001; - ad avviso della CTR, ai fini dell'accoglimento dell'appello era pregiudiziale ed assorbente l'adesione alla proposta dell'ufficio, di apportare ai redditi accertati una riduzione del 30%, sottoscritta dal rappresentante della parte, munito di delega scritta; - l'intervenuta adesione non era impugnabile ed il primo giudice avrebbe dovuto dichiarare inammissibile il ricorso della ricorrente essendo preclusa ogni indagine circa la legittimità dell'accertamento; - l'agenzia delle entrate resiste con controricorso.
CONSIDERATO CHE: - con il primo motivo, il contribuente eccepisce la "violazione e falsa applicazione dell'art.112 c.p.c. Error in procedendo che determina nullità della sentenza impugnata ex art. 360, n. 4, c.p.c. per vizio di ultra petizione, per avere il giudice d'appello accolto la domanda non proposta dall'appellante"; si sostiene che l'agenzia nell'atto di appello aveva fatto riferimento al verbale di adesione del contribuente solo per sostenere la legittimità dell'accertamento, ma non per sostenere la validità dell'accordo essendo pacifico che esso aveva perso efficacia non avendo mai il contribuente ottemperato all'impegno di versamento delle somme dovute; la CTR aveva travisato la domanda subordinata svolta dall'agenzia che aveva chiesto il riesame nel merito della pretesa tributaria "tenendo eventualmente anche conto dei valori stabiliti in sede di accertamento con adesione"; l'attribuzione di valore vincolante all'accordo sottoscritto violava il principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato ed aveva attribuito valore giuridico ad un accordo non perfezionato; - con il secondo motivo, eccepisce "Violazione e falsa applicazione, ex art. 360 n. 3 c.p.c., degli artt. 8 e 9 D.
Lgs. 19/06/1977 n. 218, per avere il giudice di appello ritenuto efficace e vincolante l'atto di adesione 25/10/2005, nonostante il mancato perfezionamento dello stesso conseguente all'omesso pagamento della prima rata da parte del contribuente"; ulteriormente sviluppando le argomentazioni contenute nel precedente motivo, il ricorrente censura la decisione impugnata per aver attribuito efficacia vincolante tra le parti ad un accordo divenuto inefficace; si richiama la giurisprudenza che riconosce che l'ufficio può agire in base all'originario accertamento; - Con il terzo motivo, si eccepisce la "Violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c.
Error in procedendo che determina nullità della sentenza ex art. 360, n. 4, c.p.c. per omissione di pronuncia, da parte della CTR di Bari, sez. di Taranto, su domande proposte dal ricorrente in primo grado e reiterate in secondo grado", sul rilievo che la CTR, così come il primo giudice, non si era pronunciata sulle eccezioni concernenti il difetto di motivazione e di allegazione dell'avviso di accertamento, nonché il difetto di sottoscrizione; - il secondo motivo di ricorso è fondato, con conseguente assorbimento dei restanti; - la giurisprudenza costante di questa Corte, come riporta lo stesso contribuente, è che "In materia tributaria, ai fini del perfezionamento della procedura di accertamento con adesione del contribuente, il pagamento della prima rata e la prestazione della garanzia rappresentano i presupposti fondamentali ed imprescindibili per l'efficacia della procedura e non una mera modalità esecutiva; sicché, quando risulti omesso uno dei due adempimenti, la procedura non può dirsi perfezionata e, dunque, permane nella sua integrità l'originaria pretesa tributaria. (Sez. 5 -, Ordinanza n. 25115 del 10/11/2020, Rv. 659500 - 01); in sostanza, l'accordo per adesione, per produrre i suoi effetti, richiede che il contribuente provveda agli adempimenti conseguenti, mostrando in tal modo di dare attuazione agli obblighi assunti, e questi, secondo la scelta del legislatore, sono elementi costitutivi del perfezionamento dell'accordo, sicchè, in caso di mancata esecuzione, l'accordo non può dirsi perfezionato; ragionando, quindi, nei termini sopra delineati, l'inefficacia dell'accordo tra il contribuente e l'ufficio, in conseguenza del mancato adempimento agli obblighi assunti, determina il permanere nella sua integrità, dell'originaria pretesa tributaria (Cass. civ., 25 gennaio 2019, n. 2161); - nel caso in esame, nella motivazione, la CTR ha erroneamente ritenuto valida ed efficace la definizione concordata, disponendo che "deve dichiararsi legittimo l'accertamento nei limiti ivi stabiliti, ovverosia con la riduzione del trenta per cento dei maggior redditi in esso riportati", non considerando che l'accordo non adempiuto dal contribuente era divenuto inefficace e non poteva essere recuperato in sede giudiziale; - in conclusione il ricorso deve essere accolto e la sentenza cassata con rinvio alla CTR della Puglia, sezione staccata di Taranto, anche per l'esame delle questioni assorbite; il detto giudice provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese del giudizio di legittimità alla CTR della Puglia in diversa composizione per nuovo esame. Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale del 25 marzo 2021. Il PrkJénte Enric F4anzon DEPOSMATO 2 2 LUG, 2021 I