Ordinanza — n. 20985/2021 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAo la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6089/2014 R.G. proposto da: Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende; -ricorrente - CONTRO Leonardi Pietro; - intimato - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania, n. 34/17/13, depositata il 24 gennaio 2014, non notificata. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/03/2021 dal Consigliere Adet Toni Novik.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 149 cod. proc. civ, art. 291 cod. proc. civ; Ordinanza — n. 20985/2021 — snciv · Corte di Cassazione: La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale del 25 marzo 2 21. Il Psid7iite DEPOSITATO EnriLo,Mnzon 12.
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o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6089/2014 R.G. proposto da: Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende; -ricorrente - CONTRO Leonardi Pietro; - intimato - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania, n. 34/17/13, depositata il 24 gennaio 2014, non notificata. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/03/2021 dal Consigliere Adet Toni Novik.
RITENUTO CHE: - l'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per Cassazione, affidato a due motivi, avverso la sentenza resa dalla Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania, n. 34/17/13, depositata il 24 gennaio 2013, che ne ha respinto l'appello contro quella della Commissione tributaria provinciale di Catania, che aveva accolto il ricorso di Leonardo Pietro relativo al diniego di chiusura delle liti per Iva 1994; - dagli atti di causa sembrerebbe che il contribuente avrebbe versato, ex art. 12 della legge n. 289/02, euro 4308,12 (pari al 25% dell'imposta dovuta) a definizione dell'imposta graduale, iscritta a ruolo per un ammontare di euro 17.194,76, ma, in sede di definizione dell'avviso di rettifica ai sensi dell'art. 16 della stessa legge, avrebbe indicato, quale importo versato in pendenza di giudizio, l'intera imposta graduale iscritta a ruolo, cioè euro 17.194,76, anziché quella effettivamente versata; - ad avviso dell'ufficio, invece, anche ad ammettere che il contribuente avesse effettuato il versamento indicato per avvalersi della disposizione di cui all'articolo 16 citato, avrebbe dovuto esporre l'effettivo importo versato e non quello iscritto a ruolo, come definito ai sensi dell'articolo 12; - a fondamento della decisione, la CTR così si è espressa: "dall'esame della documentazione in atti è riscontrabile che il contribuente ha correttamente operato e che pertanto la domanda di condono con il relativo versamento è pienamente valido ed efficace"; - il contribuente è rimasto intimato.
CONSIDERATO CHE: - con il primo motivo, l'agenzia eccepisce la "violazione e falsa applicazione dell'art. 36, co. 2, nr. 2 e 3 e dell'art. 61 del d.lgs. 546/92, in relazione all'art. 360, n. 4), c.p.c.", per essere la sentenza impugnata priva dei requisiti minimi previsti dalla legge per identificare "l'oggetto del giudizio, lo svolgimento dello stesso, nonché le motivazioni alla stregua delle quali abbia ritenuto- ammesso che le abbia esaminate, del che è lecito dubitare - inconferenti le puntuali deduzioni dell'ufficio"; - con il secondo motivo di ricorso, si deduce l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio in relazione al fatto controverso dell'intervenuto versamento della somma di euro 4308,12; - con il terzo motivo, si eccepisce "Violazione e falsa applicazione dell'art. 16 della Legge 289/2002, in relazione all'art. 360, n. 3), c.p.c.", per aver la CTR avallato la pretesa del contribuente di avvalersi contestualmente, in relazione alla medesima fattispecie concreta, degli istituti posti dagli articoli 12 e 16 della Legge n. 289/02 aventi ciascuno una propria autonomia; - il ricorso è inammissibile;- secondo la giurisprudenza di questa Corte "La notifica a mezzo servizio postale non si esaurisce con la spedizione dell'atto, ma si perfeziona con la consegna del relativo plico al destinatario, e l'avviso di ricevimento prescritto dall'art. 149 cod. proc. civ. e dalle disposizioni della legge 20 novembre 1982, n. 890, è il solo documento idoneo a dimostrare sia l'intervenuta consegna che la data di essa e l'identità e l'idoneità della persona a mani della quale è stata eseguita.
Ne consegue che, anche nel processo tributario, qualora tale mezzo sia stato adottato per la notifica del ricorso, la mancata produzione dell'avviso di ricevimento comporta, non la mera nullità, ma la insussistenza della conoscibilità legale dell'atto cui tende la notificazione (della quale, pertanto, non può essere disposta la rinnovazione ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civ.), nonché l'inammissibilità del ricorso medesimo, non potendosi accertare l'effettiva e valida costituzione del contraddittorio, in caso di mancata costituzione in giudizio della controparte, anche se risulti provata la tempestività della proposizione dell'impugnazione." (Cass. n. 8717/13); - nel caso di specie, la Corte ha verificato che nel fascicolo di ufficio non vi sono gli avvisi di ricevimento delle due raccomandare e il destinatario dell'atto non è costituito (Sez.
U, Sentenza n. 627 del 14/01/2008, Rv. 600790 - 01; Sez. 5 - , Ordinanza n. 8641 del 28/03/2019, Rv. 653531 - 01; Sez. 5, Sentenza n. 19623 del 01/10/2015, Rv. 636610 - 01); tra gli atti del fascicolo si rinviene la sola produzione dell'elenco delle raccomandate, accettate dall'UNEP in data 27/2/2014, ma non risulta documentata la ricezione da parte del destinatario del plico contenente il ricorso per cassazione; - di tal che, non essendosi perfezionata la notifica del gravame, la sentenza di appello deve considerarsi definitiva, stante l'inammissibilità del ricorso; - nulla per le spese, non essendosi l'intimato costituito;
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale del 25 marzo 2 21. Il Psid7iite DEPOSITATO EnriLo,Mnzon 12.