Tax court allows ex-shareholders' appeal, ruling tax authority must re-calculate liability after company liquidation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation quashed the Regional Tax Court's decision annulling tax notices against former shareholders of a liquidated company. The tax authority argued the shareholders were jointly liable, while the lower court dismissed the claim based on the literal wording of the tax act. The Supreme Court held that the lower court erred by failing to examine the substantive debt succession and re-calculating the tax claim within the shareholders' limited liability limits. Consequently, the case was remanded to the Regional Tax Court for a new examination of the fiscal claim.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 2495 cod. civ.; 36 D.P.R. n. 602/1973; Art. 115, 116 c.p.c.: When a company is liquidated and dissolved, the tax authority's claim against former shareholders must be re-evaluated based on their actual limited liability, rather than being dismissed solely on the literal classification of 'co-obligants' in the tax notice, requiring the court to examine the substantive debt succession and correct the amount within the statutory liability limits.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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seguente ORDINANZA sul ricorso 13765-2015 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro CARMAGNOLA FRANCO, TASSARA ALESSANDRA, elettivamente 2021 domiciliati in ROMA, VIA ANTONIO GRAMSCI N. 14, presso 2318 lo studio dell'avvocato ANTONELLA GIGLIO, rappresentati e difesi dall'avvocato MARCO GIORGIO BERNARDI; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 343/2015 della COMM.TRIB.REG.LIGURIA, depositata il 23/03/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/03/2021 dal Consigliere Dott.
GIOVANNI FANTICINI; RILEVATO CHE: - Alessandra Tassara e Franco Carmagnola, già soci della Numerodue S.r.l., cancellata dal registro delle imprese in data 6/8/2013, impugnavano gli avvisi di accertamento a loro notificati dall'Agenzia delle Entrate il 31/12/2013; con gli atti impositivi l'Agenzia accertava, ai fini IRES, IVA e IRAP, un maggior reddito imponibile della società nell'anno 2008 e rivolgeva la pretesa tributaria nei confronti degli ex-soci; - la C.T.P. di Genova respingeva i ricorsi; - la C.T.R. della Liguria, riuniti i distinti appelli, con la sentenza n. 343 del 23/3/2015 accoglieva le impugnazioni e annullava gli avvisi, in quanto nei confronti degli ex-soci, in violazione degli artt.2495 cod. civ. e 36 D.P.R. n. 602 del 1973, l'Agenzia aveva richiesto a Tassara e Carmagnola - «quali coobbligati in quanto soci» - l'intero importo derivante dall'accertamento; - avverso la suddetta decisione l'Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo; - resistono con controricorso Alessandra Tassara e Franco Carmagnola.
CONSIDERATO CHE:
1. Preliminarmente, il Collegio ritiene infondata l'eccezione dei controricorrenti circa la notifica del ricorso per cassazione in un'unica copia, nonostante la pluralità dei destinatari dell'impugnazione; in proposito si osserva che «La notificazione dell'atto di impugnazione a più parti presso un unico procuratore, eseguita mediante consegna di una sola copia o di un numero di copie inferiori rispetto alle parti cui l'atto è destinato, non è inesistente, ma nulla; il relativo vizio può essere sanato, con efficacia ex tunc, con la costituzione in giudizio di tutte le parti cui l'impugnazione è diretta, ovvero con la rinnovazione della notificazione, da eseguire in un termine perentorio assegnato dal giudice a norma dell'art. 291 cod. proc. civ., con la consegna di un numero di copie pari a quello dei destinatari, tenuto conto di quella o di quelle già consegnate» (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 7818 del 04/04/2006, Rv. 590119-01).
La tempestiva notificazione del controricorso da parte di entrambi i destinatari dell'impugnazione dimostra l'avvenuta sanatoria della denunciata invalidità.
2. Con l'unica censura l'Agenzia ricorrente deduce (ex art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) la violazione e falsa applicazione degli artt. 2495 cod. civ. e 36 D.P.R. n. 602 del 1973, per avere la C.T.R. escluso la pretesa nei confronti di Tassara e Carmagnola che, invece, alla luce dell'orientamento giurisprudenziale riguardante la successione dei soci alla società estinta, si sarebbe dovuta confermare (parzialmente), nei limiti della loro responsabilità ex art.2495 cod. civ.; il giudice d'appello, anziché annullare l'atto impositivo recante l'intero importo accertato nei confronti della società, quale giudice del rapporto d'imposta avrebbe dovuto rideterminarlo nei limiti di quanto esigibile dagli ex-soci.
Il motivo è fondato. Il giudice d'appello ha escluso che Tassara e Carmagnola fossero «responsabili in solido al pagamento delle somme dovute [dalla società] quali coobbligati» della Numerodue S.r.l., ma - pur avendo richiamato nella motivazione gli artt. 36 D.P.R. n. 602 del 1973 e 2495 cod. civ. (alla fattispecie in esame non è applicabile ratione temporis l'art. 28, comma 4, D.Lgs. n. 175 del 2014 sul differimento quinquennale degli effetti dell'estinzione della società derivanti dall'art. 2495 cod. civ.; v. Cass., Sez. 6-5, Ordinanza n. 4536 del 21/02/2020, Rv. 657323-01) - ha omesso di fare applicazione delle citate disposizioni.
L'accertamento sulla mancanza di una responsabilità solidale dei soci non è esauriente perché gli ex-soci della Numerodue S.r.l. (cancellata dal registro delle imprese prima della notifica dell'atto impositivo) possono essere destinatari della pretesa avanzata dall'Agenzia delle Entrate nei confronti della società: «il limite di responsabilità dei soci di cui all'art. 2495 c.c., non incide sulla loro legittimazione processuale rispetto all'atto di accertamento emesso nei loro confronti ... ma, al più, sull'interesse ad agire dei creditori sociali, interesse che, tuttavia, non è di per sé escluso dalla circostanza che i soci non abbiano partecipato utilmente alla ripartizione finale potendo, ad esempio, sussistere beni e diritti che, n sebbene non ricompresi nel bilancio di liquidazione della società estinta, si sono trasferiti ai soci» (Cass., Sez.
U, Ordinanza n. 619 del 15/01/2021). Più in generale, secondo la giurisprudenza di questa Corte (tra le altre, C.S.U. n. 6070/2013), deve escludersi che la cancellazione della società dal registro della imprese - pur provocando l'estinzione dell'ente debitore - comporti al tempo stesso la sparizione dei debiti insoddisfatti che la società aveva nei riguardi dei terzi, determinandosi un fenomeno di tipo successorio, sia pure connotato da caratteristiche sui generis, in dipendenza del quale i soci sono gli effettivi titolari dei debiti sociali - conservando, il debito originario della società, intatta la propria causa e la propria originaria natura giuridica (Cass. n. 5113/2003) - nei limiti in cui abbiano ricevuto utili in base a riparto, a seguito di bilancio finale di liquidazione (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 13259 del 26/06/2015).
Conseguentemente, il giudice d'appello avrebbe dovuto estendere la propria indagine alla successione ex lege degli odierni ricorrenti nel debito della società nei confronti dell'Erario e - in base alla loro responsabilità, limitata dalle norme richiamate e non applicate dalla C.T.R. - rideterminare la pretesa fiscale eccedente. Erroneamente la C.T.R. ligure ha ritenuto di non poter esaminare la questione in base al contenuto letterale dell'atto impositivo (che qualificava gli ex-soci come «coobbligati»): difatti, il processo tributario, pur introdotto mediante l'impugnazione di un atto ha ad oggetto il rapporto sostanziale posto a fondamento dello stesso, sicché il giudice, ove ritenga invalido l'atto impositivo per motivi non formali, non può limitarsi al suo annullamento, ma deve esaminare nel merito la pretesa e ricondurla alla corretta misura, entro i limiti posti dalle domande di parte, avvalendosi degli ordinari poteri di indagine e di valutazione dei fatti e delle prove consentiti dagli artt.115 e 116 c.p.c., senza che, da un lato, ciò costituisca attività amministrativa di nuovo accertamento e, da un altro, determini una violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato. (ex multis, Cass., Sez. 6-5, Ordinanza n. 25629 del 15/10/2018, Rv. 651106-01).
3. In accoglimento del ricorso, dunque, la sentenza deve essere cassata con rinvio alla C.T.R. della Liguria, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese di questo giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la decisione impugnata con rinvio alla C.T.R. della Liguria, in diversa composizione, anche per la statuizione sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Quinta Sezione C