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Sentenza — n. 20953/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to lack of certified judgment copy and late prosecutor intervention.

Numero d'incarto Sentenza — n. 20953/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court declared the cassation appeal inadmissible, citing two primary procedural defects. The appellant failed to submit a certified copy of the lower court judgment, and the Public Prosecutor's intervention arrived one day late. The Court ruled that the late intervention was cured by the parties' acquiescence, but the missing certified copy rendered the appeal procedurally impossible to examine.

Regesto Legislator

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Art. 369 cod. proc. civ.; Art. 23 comma 8-bis d.l. n. 137/2020: The Court must declare a cassation appeal inadmissible if the appellant fails to deposit a certified copy of the contested judgment, regardless of whether the appeal was filed within the short or long deadline.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility certified judgment copy procedural nullity relative acquiescence of parties Public Prosecutor intervention contraffazione di merci frode fiscale in materia doganale pratiche commerciali sleali

Disposizioni normative citate

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Art. 23 comma 8-bis del d.l. n. 137 del 2020
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio della pubblica udienza del 14 aprile 2021, fissata ai sensi dell'art. 23, comma 8 bis, I.
Art. 378 cod. proc. civ.
176 del 2020), che lo individua nel "quindicesimo giorno precedente l'udienza" (nella specie corrispondente al 30 marzo), prevedendo poi - in conformità alla regola generale - che i difensori delle parti possono depositare memorie ai sensi dell'art. 378 cod. proc. civ. "entro il quinto giorno antecedente l'udienza".
Art. 157 cod. proc. civ.
Il Collegio ritiene che la tardività sia fonte di nullità processuale di carattere relativo, la quale, pertanto, resta sanata a seguito dell'acquiescenza delle parti ai sensi dell'art. 157 cod.
Art. 70 cod. proc. civ.
Art. 76 ord. giud.
Art. 327 cod. proc. civ.
termine lungo di cui all'art. 327 cod. proc. civ., procedendo all'accertamento della sua osservanza.
Art. 369 cod. proc. civ.
C., indipendentemente dal riscontro della tempestività o meno del rispetto del termine breve, deve accertare se la parte ricorrente abbia ottemperato all'onere del deposito della copia della sentenza impugnata entro il termine di cui al primo comma dell'art. 369 cod.
art. 378 cod. proc. civ
176 del 2020), che lo individua nel "quindicesimo giorno precedente l'udienza" (nella specie corrispondente al 30 marzo), prevedendo poi - in conformità alla regola generale - che i difensori delle parti possono depositare memorie ai sensi dell'art. 378 cod. proc. civ.
art. 157 cod. proc. civ
Il Collegio ritiene che la tardività sia fonte di nullità processuale di carattere relativo, la quale, pertanto, resta sanata a seguito dell'acquiescenza delle parti ai sensi dell'art. 157 cod. proc. civ.
artt. 70 cod. proc. civ
Premesso, infatti, che l'intervento del Procuratore generale nelle udienze pubbliche dinanzi alle Sezioni unite civili e alle sezioni semplici della Corte di cassazione è obbligatorio - a pena di nullità assoluta rilevabile d'ufficio (artt. 70 cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 10648 del 02/05/2017
Dall'esame degli atti (esame esteso a quanto depositato dal controricorrente in linea con quanto statuito da Sez. U, n. 10648 del 02/05/2017), infatti, non risulta depositata unitamente al ricorso copia della sentenza notificata, ma solo copia della sentenza senza l'attestazione della notifica.
Sez. U, n. 9004 e n. 9005 del 16/04/2009
Cass. n. 20883 del 15/10/2015
Cass. n. 20883 del 15/10/2015).
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 9215/2012 R.G. proposto da Rossi Mauro quale legale rappresentante della società Freesport Srl, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Claudio Mazzoni e Gianfranco Rondello, con domicilio eletto presso il primo in Roma via Taro n. 35, giusta procura speciale in calce al ricorso; - ricorrente - contro Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; - controricorrente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto n. 4/6/12, depositata in data 31 gennaio 2012.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio della pubblica udienza del 14 aprile 2021, fissata ai sensi dell'art. 23, comma 8 bis, I. n. 176 del 2020, dal Cons. Giuseppe Fuochi Tinarelli. Lette le conclusioni formulate dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Umberto De Augustinis, che ha concluso perché sia dichiarata l'interruzione del processo. FATTI DI CAUSA ,. L'Agenzia delle entrate, a seguito di verifica della Guardia di finanza, emetteva avviso di accertamento per l'anno 2003 per Irpeg, Irap e Iva nei confronti della società Freesport Sri in relazione ad operazioni soggettivamente inesistenti relative alla vendita di filati nell'ambito di una complessa attività frodatoria unionale, che vedeva coinvolti numerosi soggetti italiani e comunitari, tra i quali la Carol Sri e la Sauron, fornitrici della Coming Sri, e la società Aslek Import Export s.l. spagnola, apparente destinataria della merce.

Rilevava, in particolare, che gli acquisti effettuati dalla propria dante causa, la Coming Sri, erano avvenuti solo in via cartolare per esser quest'ultima una mera cartiera priva di ogni struttura operativa, non svolgente alcuna attività; inoltre, le merci erano solo apparentemente cedute alla Aslek s.I., trattandosi di soggetto rivelatosi del tutto fittizio. Il ricorso della contribuente, che deduceva l'effettività delle operazioni e delle società Coming Srl e Aslek Import Export s.l., nonché l'assoluta estraneità rispetto alle altre imprese evocate dall'Ufficio, era accolto dalla CTP di Padova.

La sentenza era riformata dal giudice d'appello, che riteneva inesistente la Coming Sri e provata l'attività fraudolenta. La contribuente propone ricorso per cassazione con sei motivi. L'Agenzia delle entrate resiste con controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Deve essere, in via preliminare, esaminata la questione degli effetti derivanti dalla circostanza che le conclusioni del Procuratore generale sono state formulate e spedite alla cancelleria della Corte in data 31 marzo 2021, dunque tardivamente (di un giorno) rispetto al termine prescritto dall'art. 23, comma 8-bis, del d.l. n. 137 del 2020 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 176 del 2020), che lo individua nel "quindicesimo giorno precedente l'udienza" (nella specie corrispondente al 30 marzo), prevedendo poi - in conformità alla regola generale - che i difensori delle parti possono depositare memorie ai sensi dell'art. 378 cod. proc. civ. "entro il quinto giorno antecedente l'udienza".

Il Collegio ritiene che la tardività sia fonte di nullità processuale di carattere relativo, la quale, pertanto, resta sanata a seguito dell'acquiescenza delle parti ai sensi dell'art. 157 cod. proc. civ. Premesso, infatti, che l'intervento del Procuratore generale nelle udienze pubbliche dinanzi alle Sezioni unite civili e alle sezioni semplici della Corte di cassazione è obbligatorio - a pena di nullità assoluta rilevabile d'ufficio (artt. 70 cod. proc. civ. e 76 ord. giud.) - in ragione del ruolo svolto dal Procuratore generale a tutela dell'interesse pubblico, la tempestività dell'intervento, in relazione al disposto del citato art. 23, comma 8-bis del d.l. n. 137/20, opera invece esclusivamente a tutela del diritto di difesa delle parti, con la conseguenza che deve ritenersi rimessa a queste ultime la facoltà - e l'onere - di eccepirne la tardività, in base alla disciplina prevista per le nullità relative.

2. Il ricorso, peraltro, è improcedibile atteso il mancato deposito di copia autentica della sentenza con la relata di notifica, notifica di cui lo stesso ricorrente dà atto nel ricorso. Dall'esame degli atti (esame esteso a quanto depositato dal controricorrente in linea con quanto statuito da Sez. U, n. 10648 del 02/05/2017), infatti, non risulta depositata unitamente al ricorso copia della sentenza notificata, ma solo copia della sentenza senza l'attestazione della notifica. Va quindi applicato il principio affermato dalle Sezioni Unite, secondo il quale «nell'ipotesi in cui il ricorrente per cassazione non alleghi che la sentenza impugnata gli è stata notificata, la Corte di cassazione deve ritenere che lo stesso ricorrente abbia esercitato il diritto di impugnazione entro il cd. termine lungo di cui all'art. 327 cod. proc. civ., procedendo all'accertamento della sua osservanza.

Tuttavia, qualora o per eccezione del controricorrente o per le emergenze del diretto esame delle produzioni delle parti o del fascicolo d'ufficio emerga che la sentenza impugnata era stata notificata ai fini del decorso del termine di impugnazione, la S. C., indipendentemente dal riscontro della tempestività o meno del rispetto del termine breve, deve accertare se la parte ricorrente abbia ottemperato all'onere del deposito della copia della sentenza impugnata entro il termine di cui al primo comma dell'art. 369 cod. proc. civ. e, in mancanza, deve dichiarare improcedibile il ricorso, atteso che il riscontro della improcedibilità precede quello dell'eventuale inammissibilità» (Sez.

U, n. 9004 e n. 9005 del 16/04/2009; da ultimo v. Cass. n. 20883 del 15/10/2015).

3. Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese che liquida