Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 20952/2021 — snciv Generato dall'IA

Sentenza — n. 20952/2021 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 20952/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

iato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 14107/2015 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro Riva srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Veronica Villa presso la quale è domiciliata in Costa Masnaga, Piazza G. Colombo n. 23; - controricorrente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 617/11/2015, depositata il 23 febbraio 2015.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 378 cod. proc. civ, art. 157 cod. proc. civ, art. 331 c.p; Sentenza — n. 20952/2021 — snciv · Corte di Cassazione: Ciò posto, con l'unico motivo dedotto -ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.- l'agenzia fiscale ricorrente lamenta la violazione/falsa applicazione degli artt. 57, comma 3, dPR 633/1972, 2697, cod. civ., poiché la CTR ha affermato in diritto che per potersi applicare la disciplina del c.d. "raddoppio del termine" previsto a pena di decadenza per l'emissione di un avviso di accertamento IVA dalla prima disposizione legislativa evocata (nella versione applicabile ratione temporis) fosse suo onere processuale depositare copia della denuncia penale onde consentirne la valutazione delibatoria giudiziale.

Parole chiave

Generato dall'IA
tempestività tributaria procedura di ricupero d'imposta differimento dell'imposizione decisione di tassazione comunicazione fiscale sospensione della riscossione fiscale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 378 cod. proc. civ
176 del 2020), che lo individua nel "quindicesimo giorno precedente l'udienza" (nella specie corrispondente al 30 marzo), prevedendo poi - in conformità alla regola generale - che i difensori delle parti possono depositare memorie ai sensi dell'art. 378 cod. proc. civ.
art. 157 cod. proc. civ
Il Collegio ritiene che la tardività sia fonte di nullità processuale di carattere relativo, la quale, pertanto, resta sanata a seguito dell'acquiescenza delle parti ai sensi dell'art. 157 cod. proc. civ.
art. 331 c.p
633 del 1972, nei testi applicabili "ratione temporis", presuppone unicamente l'obbligo di denuncia penale, ai sensi dell'art. 331 c.p.p., per uno dei reati previsti dal d.lgs.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

iato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 14107/2015 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro Riva srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Veronica Villa presso la quale è domiciliata in Costa Masnaga, Piazza G. Colombo n. 23; - controricorrente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 617/11/2015, depositata il 23 febbraio 2015.

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 14 aprile 2021 dal Consigliere Enrico Manzon; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Umberto de Augustinis, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. FATTI DI CAUSA Con la sentenza impugnata la Commissione tributaria regionale della Lombardia rigettava l'appello proposto dall'Agenzia delle entrate, ufficio locale, avverso la sentenza n. 3/3/14 della Commissione tributaria provinciale di Lecco che aveva accolto il ricorso della Riva srl contro l'avviso di accertamento per IVA ed altro 2004.

La CTR osservava in particolare che, come correttamente affermato dai primi giudici, l'atto impositivo impugnato era invalido perché emesso oltre il termine decadenziale "ordinario", non potendosi applicare quello "raddoppiato" previsto nel caso di rilevanza penale delle condotte oggetto di verifica, non avendo l'Ente impositore comunicato la notitia criminis all'AG competente e dovendosi considerare ciò quale presupposto fattuale indefettibile al fine della valutazione della fondatezza della denuncia penale medesima. Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione l'Agenzia delle entrate deducendo un motivo unico.

Resiste con controricorso la società contribuente che successivamente ha depositato una memoria. Il rinvio all'udienza pubblica è stato disposto dalla Sezione sesta. RAGIONI DELLA DECISIONE Deve essere, in via preliminare, esaminata la questione degli effetti derivanti dalla circostanza che le conclusioni del Procuratore generale sono state formulate e spedite alla cancelleria della Corte in data 31 marzo 2021, dunque tardivamente (di un giorno) rispetto al termine prescritto dall'art. 23, comma 8-bis, del d.l. n. 137 del 2020 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 176 del 2020), che lo individua nel "quindicesimo giorno precedente l'udienza" (nella specie corrispondente al 30 marzo), prevedendo poi - in conformità alla regola generale - che i difensori delle parti possono depositare memorie ai sensi dell'art. 378 cod. proc. civ. "entro il quinto giorno antecedente l'udienza".

Il Collegio ritiene che la tardività sia fonte di nullità processuale di carattere relativo, la quale, pertanto, resta sanata a seguito dell'acquiescenza delle parti ai sensi dell'art. 157 cod. proc. civ. Premesso, infatti, che l'intervento del Procuratore generale nelle udienze pubbliche dinanzi alle Sezioni unite civili e alle sezioni semplici della Corte di Cassazione è obbligatorio - a pena di nullità assoluta rilevabile d'ufficio (artt. 70 cod. proc. cív. e 76 ord. giud.) - in ragione del ruolo svolto dal Procuratore generale a tutela dell'interesse pubblico, la tempestività dell'intervento, in relazione al disposto del citato art. 23, comma 8 -bis del d.l. n. 137/20, opera invece esclusivamente a tutela del diritto di difesa delle parti, con la conseguenza che deve rìtenersì rimessa a queste ultime la facoltà - e l'onere - di eccepirne la tardività, in base alla disciplina prevista per le nullità relative.

Ciò posto, con l'unico motivo dedotto -ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.- l'agenzia fiscale ricorrente lamenta la violazione/falsa applicazione degli artt. 57, comma 3, dPR 633/1972, 2697, cod. civ., poiché la CTR ha affermato in diritto che per potersi applicare la disciplina del c.d. "raddoppio del termine" previsto a pena di decadenza per l'emissione di un avviso di accertamento IVA dalla prima disposizione legislativa evocata (nella versione applicabile ratione temporis) fosse suo onere processuale depositare copia della denuncia penale onde consentirne la valutazione delibatoria giudiziale.

La censura è fondata. Vanno ribaditi i seguenti principi di diritto: -«In tema di accertamento tributario, il raddoppio dei termini previsto dagli artt. 43, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973 e 57, comma 3, del d.P.R. n. 633 del 1972, nei testi applicabili "ratione temporis", presuppone unicamente l'obbligo di denuncia penale, ai sensi dell'art. 331 c.p.p., per uno dei reati previsti dal d.lgs. n. 74 del 2000, e non anche la sua effettiva presentazione, come chiarito dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 247 del 2011» (Cass. n. 11171 del 30/05/2016); -«In tema di accertamento tributario, il cd. raddoppio dei termini previsto dagli artt. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973, per l'IRPEF, e 57 del d.P.R. n. 633 del 1972, per l'IVA, non integra un'ipotesi di proroga dei termini ordinari, trattandosi di fattispecie distinte disciplinate direttamente ed autonomamente dalla legge in relazione a presupposti diversi, costituiti dal riscontro di elementi obiettivi tali da rendere obbligatoria la denuncia penale (per i primi) e dalla sussistenza di violazioni tributarie per le quali, invece, tale obbligo di denuncia non sussiste (per ì secondi)» (Cass. n. 10345 del 26/04/2017); -«In tema di accertamento tributario, il cd. raddoppio dei termini previsto dall'art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973, attiene solo alla commisurazione del termine di accertamento ed i termini prolungati sono anch'essi fissati direttamente dalla legge, non integrando quindi ipotesi di "riapertura" o proroga di termini scaduti ne di reviviscenza di poteri di accertamento ormai esauriti, in quanto i termini "brevi" e quelli raddoppiati si riferiscono a fattispecie "ah origine" diverse, che non interferiscono tra loro ed alle quali si connettono diversi, unitari e distinti termini di accertamento. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva ritenuto operante il "raddoppio" solo nel caso dì rilievo del reato da parte dell'Ufficio finanziario prima dello spirare del termine quadriennale di prescrizione tributaria)» (Cass. n. 23628 del 09/10/2017); -«In tema di accertamento tributario, i termini previsti dagli artt. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973 per l'IRPEF e 57 del d.P.R. n. 633 del 1972 per l'IVA, nella versione applicabile "ratione temporis", sono raddoppiati in presenza di seri indizi di reato che facciano insorgere l'obbligo di presentazione di denuncia penale, anche se questa sia archiviata o presentata oltre i termini di decadenza, senza che, con riguardo agli avvisi di accertamento per i periodi d'imposta precedenti a quello in corso alla data del 31 dicembre 2016, incidano le modifiche introdotte dalla I. n. 208 del 2015, il cui art. 1, comma 132, ha introdotto, peraltro, un regime transitorio che sì occupa delle sole fattispecie non ricomprese nell'ambito applicativo del precedente regime transitorio - non oggetto di abrogazione - di cui all'art. 2, comma 3, del d.lgs. n. 128 del 2015, in virtù del quale la nuova disciplina non si applica né agli avvisi notificati entro il 2 settembre 2015 né agli inviti a comparire o ai processi verbali di constatazione conosciuti dal contribuente entro il 2 settembre 2015 e seguiti dalla notifica dell'atto recante la pretesa impositiva o sanzionatoria entro il 31 dicembre 2015» (Cass. n. 26037 del 16/12/2016).

La sentenza impugnata sì discosta in modo evidente da tali arresti giurisprudenziali e va quindi senz'altro cassata. In conclusione, accolto il ricorso, la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla CTR per nuovo esame ed anche per le spese del presente giudizio. PQM La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio. Cosi deciso in Roma, 14 aprile 20