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Sentenza — n. 20951/2021 — snciv Generato dall'IA

Sentenza — n. 20951/2021 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 20951/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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ato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 6692/2015 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro SI.TA.PAN srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall' avv. Rita Gradara, con domicilio eletto in Roma, Largo Somalia n. 67, presso lo studio del difensore; - controricorrente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto n. 1372/19/2014, depositata il 16 settembre 2014.

Regesto Legislator

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art. 378 cod. proc. civ, art. 157 cod. proc. civ, artt. 70 cod. proc. civ; Sentenza — n. 20951/2021 — snciv · Corte di Cassazione: La censura è fondata. Va ribadito che «In tema di accertamento tributario, la "contabilità in nero", costituita da appunti personali ed informazioni dell'imprenditore, anche se rinvenuta presso terzi, rappresenta un valido elemento indiziario, dotato dei requisiti di gravità, precisione e concordanza prescritti dall'art. 39 del d.P.R. n. 600 del 1973 e legittima di per sé, a prescindere da ogni altro elemento, il ricorso all'accertamento induttivo, incombendo al contribuente l'onere di fornire la prova contraria, al fine di contestare l'atto impositivo notificatogli» (Cass., n. 14150 del 11/07/2016, Rv. 640561 - 01).

Parole chiave

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indagine per frode iva fini dell'IVA accesso agli atti del contribuente tassazione d'ufficio tassa di controllo onere della prova del contribuente

Disposizioni normative citate

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art. 378 cod. proc. civ
176 del 2020), che lo individua nel "quindicesimo giorno precedente l'udienza" (nella specie corrispondente al 30 marzo), prevedendo poi - in conformità alla regola generale - che i difensori delle parti possono depositare memorie ai sensi dell'art. 378 cod. proc. civ.
art. 157 cod. proc. civ
Il Collegio ritiene che la tardività sia fonte di nullità processuale di carattere relativo, la quale, pertanto, resta sanata a seguito dell'acquiescenza delle parti ai sensi dell'art. 157 cod. proc. civ.
artt. 70 cod. proc. civ
Premesso, infatti, che l'intervento del Procuratore generale nelle udienze pubbliche dinanzi alle Sezioni unite civili e alle sezioni semplici della Corte di Cassazione è obbligatorio - a pena di nullità assoluta rilevabile d'ufficio (artt. 70 cod. proc. civ.
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Testo completo

ato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 6692/2015 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro SI.TA.PAN srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall' avv. Rita Gradara, con domicilio eletto in Roma, Largo Somalia n. 67, presso lo studio del difensore; - controricorrente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto n. 1372/19/2014, depositata il 16 settembre 2014.

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 14 aprile 2021 dal Consigliere Enrico Manzon; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Umberto de Augustinis, che ha concluso chiedendo per la declaratoria di inammissibilità ovvero per il rigetto del ricorso. FATTI DI CAUSA Con la sentenza impugnata la Commissione tributaria regionale del Veneto accoglieva l'appello proposto dalla SI.TA.PAN srl avverso la sentenza n. 151/6/13 della Commissione tributaria provinciale di Treviso che ne aveva parzialmente accolto il ricorso contro l'avviso di accertamento per II.DD. ed IVA 2007.

La CTR osservava in particolare che non erano fondate le pretese creditorie erariali, in quanto suffragate esclusivamente dalla "contabilità parallela" di un soggetto imprenditoriale terzo (]esse srl), asserito acquirente di parti di mobili di arredo prodotti dalla società contribuente verificata, senza che tuttavia gli accertamenti ispettivi contabili presso quest'ultima supportassero detti elementi indiziari, come peraltro riconosciuto dalla stessa agenzia fiscale in sede di mediazione-reclamo in un caso analogo sempre riguardante detta "contabilità parallela" del medesimo soggetto imprenditoriale terzo.

Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione l'Agenzia delle entrate deducendo due motivi. Resiste con controricorso la società contribuente che successivamente ha depositato una memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE Deve essere, in via preliminare, esaminata la questione degli effetti derivanti dalla circostanza che le conclusioni del Procuratore generale sono state formulate e spedite alla cancelleria della Corte in data 31 marzo 2021, dunque tardivamente (di un giorno) rispetto al termine prescritto dall'art. 23, comma 8 -bis, del d.l. n. 137 del 2020 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 176 del 2020), che lo individua nel "quindicesimo giorno precedente l'udienza" (nella specie corrispondente al 30 marzo), prevedendo poi - in conformità alla regola generale - che i difensori delle parti possono depositare memorie ai sensi dell'art. 378 cod. proc. civ. "entro il quinto giorno antecedente l'udienza".

Il Collegio ritiene che la tardività sia fonte di nullità processuale di carattere relativo, la quale, pertanto, resta sanata a seguito dell'acquiescenza delle parti ai sensi dell'art. 157 cod. proc. civ. Premesso, infatti, che l'intervento del Procuratore generale nelle udienze pubbliche dinanzi alle Sezioni unite civili e alle sezioni semplici della Corte di Cassazione è obbligatorio - a pena di nullità assoluta rilevabile d'ufficio (artt. 70 cod. proc. civ. e 76 ord. giud.) - in ragione del ruolo svolto dal Procuratore generale a tutela dell'interesse pubblico, la tempestività dell'intervento, in relazione al disposto del citato art. 23, comma 8 -bis del d.l. n. 137/20, opera invece esclusivamente a tutela del diritto di difesa delle parti, con la conseguenza che deve ritenersi rimessa a queste ultime la facoltà - e l'onere - di eccepirne la tardività, in base alla disciplina prevista per le nullità relative.

Sempre in via preliminare vanno disattese le eccezioni di inammissibilità dei due motivi del ricorso agenziale, posto che con il primo si è correttamente, almeno in astratto, enunciato un vizio di violazione di legge e non richiesta un'ulteriore valutazione di merito, con il secondo correttamente denunciato un vizio motivazionale secondo il paradigma, consentito, di cui all'art. 360, primo comma,n. 4, cod. proc. civ. Ciò posto, con il primo motivo -ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.- l'agenzia fiscale ricorrente lamenta la violazione/falsa applicazione degli artt. 39, dPR 600/1973, 54, dPR 633/1972, 2697, 2727, 2729, cod. civ., poiché la CTR ha ritenuto che la "contabilità parallela" di un soggetto imprenditoriale terzo non fosse di per sé sufficiente a fondare una presunzione (semplice) idonea a supportare l'atto impositivo impugnato, che pertanto ha annullato.

La censura è fondata. Va ribadito che «In tema di accertamento tributario, la "contabilità in nero", costituita da appunti personali ed informazioni dell'imprenditore, anche se rinvenuta presso terzi, rappresenta un valido elemento indiziario, dotato dei requisiti di gravità, precisione e concordanza prescritti dall'art. 39 del d.P.R. n. 600 del 1973 e legittima di per sé, a prescindere da ogni altro elemento, il ricorso all'accertamento induttivo, incombendo al contribuente l'onere di fornire la prova contraria, al fine di contestare l'atto impositivo notificatogli» (Cass., n. 14150 del 11/07/2016, Rv. 640561 - 01).

Dandosi seguito a tale principio di diritto, risulta evidente quindi l'erroneità giuridica della sentenza impugnata, che ha invece ritenuto al contrario che la contabilità "non ufficiale" della Jesse srl, dalla quale emergevano cessioni di beni (parti di arredi) alla stessa da parte della società contribuente verificata, non potesse considerarsi i / quale elemento presuntivo idoneo secondo le prescrizioni degli artt. 39, dPR 600/1973 e 54, dPR 633/1972 e che debba necessariamente essere supportato dal riscontro contabile presso la società contribuente medesima.

Peraltro così interpretando/applicando tali disposizioni legislative ha attribuito alle parti in termini non corretti l'onere probatorio secondo i principi generali codicistici pure evocati dall'agenzia fiscale ricorrente. E' infatti la SI.TA.PAN a dover comprovare di non avere fatto cessioni non contabilizzate ai fini delle imposte dirette e dell' IVA ossia controprovare le risultanze della contabilità "in nero" della Jesse. Il giudice del rinvio si dovrà pertanto attenere al citato principio di diritto. Con il secondo motivo -ex art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.- la ricorrente denuncia la nullità della sentenza impugnata per vizio motivazionale assoluto in violazione dell'art. 36, d.lgs 546/1992.

La censura è infondata. Va ribadito che «La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perchè affetta da "error in procedendo", quando, benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture» (Cass., Sez. U, Sentenza n. 22232 del 03/11/2016, Rv. 641526 - 01).

La sentenza impugnata non rientra affatto nella tipologia del vizio dedotto come concretizzato in tale arresto giurisprudenziale, ponendosi sicuramente al di sopra del "minimo costituzionale" (cfr. Cass., Sez. U, 8053/2014). In conclusione, accolto il primo motivo del ricorso e respinto il secondo motivo, la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla CTR per nuovo esame ed anche per le spese del presente giudizio. PQM La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, respinge il secondo motivo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale del Veneto, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

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