Italian Court dismisses tax appeal regarding proof of subjective fraud in non-existent operations.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione rejected the taxpayers' appeal against a regional tax commission decision that partially recognized deductible costs and VAT deduction. The taxpayers argued the lower court failed to properly allocate the burden of proof regarding subjective fraud in non-existent transactions. The court held that the administrative authority must prove the taxpayer's subjective awareness of the fraud, and since this burden was met, the taxpayers' claim of insufficient motivation was inadmissible.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 c.p.c.; Art. 8 D.L. 16/2012; Art. 217 DPR 633/1972; Art. 2697 c.c.: The tax authority bears the burden of proving the taxpayer's subjective awareness of fraud in non-existent operations; failure to meet this burden invalidates the deduction, and appeals claiming insufficient motivation regarding this decisive fact are inadmissible under current procedural rules.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 12663/2015 R.G. proposto da PISCITELLI GIUSEPPE in proprio e quale legale rappresentante del FALLIMENTO P & G AUTOTRASPORTI DI PISCITELLI CARMINE VITTO- RIO E GRAZIANO MARIA S.N.C., PISCITELLI CARMINE VITTORIO, GRAZIANO MARIA, rappresentati e difesi dall'Avv. Giuseppe Ciaramel- la, giusta procura speciale a margine della memoria datata 16.4.2018 in sostituzione del precedente difensore nominato, con domicilio elet- to presso lo studio dell'Avv. Pierpaolo Bagnasco in Roma, Via Donatel- lo n.71; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rap- presentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domici- lio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12; - con troricorrente - avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania, n.9967/51/2014 depositata il 14 novembre 2014, non no- tificata. Udita la relazione svolta nell'adunanza camerale del 15 aprile 2021 dal consigliere Pierpaolo Gori. Rilevato che:
1. Con sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Cam- pania, veniva parzialmente accolto l'appello proposto da Graziano Maria, Piscitelli Carmine Vittorio, Piscitelli Giuseppe in proprio e quale legale rappresentante della società P & G Autotrasporti di Piscitelli Carmine Vittorio e F S.n.c., ora in Fallimento, avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Caserta n.320/5/2012 la quale aveva a sua volta rigettato il ricorso dei contribuenti aventi ad oggetto avvisi di accertamento relativi agli anni di imposta 2006 e 2007, rispettivamente per IVA e IRAP nei confronti della società e, in ragione delle diverse quote di partecipazione nei confronti dei tre soci, per IRPEF e Addizionali.
2. Premesso che le riprese traevano origine dalla contestazione di operazioni soggettivamente inesistenti in capo alla società come da p.v.c. del 26.11.2010, con emissione di fatture al fine di generare un ulteriore credito IVA all'utilizzatore delle medesime nonché un costo ritenuto indeducibile ai fini delle imposte dirette ex art.14 comma 4 bis della I. n.537 del 1993, la CTR riformava in parte la decisione del giudice di prime cure, riconoscendo la deducibilità dei costi e l'inde- traibilità dell'IVA.
3. Avverso la decisione propongono ricorso i contribuenti, affidato ad un unico motivo, che illustrano con memoria, cui resiste l'Agenzia del- le Entrate con controricorso. Considerato che:
4. Con un unico motivo di ricorso - ex art.360 primo comma nn. 3 e 5 cod. proc. civ. - i contribuenti deducono la violazione e falsa applica- zione degli artt.8 del d.l. n.16 del 2012 conv. in I. n.44 del 2012, 21 comma 7 del d.P.R. n.633 del 1972 in relazione all'art.2697 in tema di onere della prova e, con riferimento a tale violazione, viene dedotta anche l'insufficiente e/o contraddittoria motivazione in ordine al tema della detraibilità dell'IVA in caso di operazioni soggettivamente inesi- stenti, quale fatto decisivo del giudizio oggetto di discussione tra le parti.
5. Il motivo è in parte inammissibile e in parte infondato. Per la parte in cui nella censura si denuncia un'insufficienza motivazionale, la Cor- te rammenta che l'art. 54, comma primo, lett. b), del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla I. 7 agosto 2012, n. 134, ha riformato il testo dell'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., e si applica nei confronti di ogni sentenza pubblicata dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conver- sione del decreto e, dunque, dall'Il settembre 2012.
La novella trova perciò applicazione nella fattispecie, in cui la sentenza impugnata è stata depositata il 14 novembre 2014 e, nel testo applicabile, il vizio motivazionale deve essere dedotto censurando l'«omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti» e non più l'«omessa, insufficiente o contraddittoria motiva- zione» circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio come pre- cedentemente previsto dal "vecchio" n.5, con conseguente inammis- sibilità della parte del motivo di ricorso il quale non ha nella sostanza tenuto conto del mutato quadro normativo processuale (cfr.
Cass. Sez. U, Sentenza n. 19881 del 2014).
6. Per la restante parte del mezzo di impugnazione, in cui si denuncia la violazione di legge con riferimento all'onere della prova, in partico- lare all'elemento soggettivo quanto alle operazioni soggettivamente inesistenti, il motivo è destituito di fondamento. Va reiterato al propo- sito che, ove l'Amministrazione finanziaria, contesti «che la fattura- zione attenga ad operazioni soggettivamente inesistenti, inserite nel- l'ambito di una frode carosello, ha l'onere di provare, non solo l'og- gettiva fittizietà del fornitore, ma anche la consapevolezza del desti- natario che l'operazione si inseriva in una evasione dell'imposta, di- mostrando, anche in via presuntiva, in base ad elementi oggettivi e specifici, che il contribuente era a conoscenza, o avrebbe dovuto es- serlo, usando l'ordinaria diligenza in ragione della qualità professiona- le ricoperta, della sostanziale inesistenza del contraente; ove l'Ammi- nistrazione assolva a detto onere istruttorio, grava sul contribuente la prova contraria di avere adoperato, per non essere coinvolto in un'o- perazione volta ad evadere l'imposta, la diligenza massima esigibile da un operatore accorto, secondo criteri di ragionevolezza e di pro- porzionalità in rapporto alle circostanze del caso concreto, non assu- mendo rilievo, a tal fine, né la regolarità della contabilità e dei paga- menti, né la mancanza di benefici dalla rivendita delle merci o dei servizi.» (Cass.
Sez. 5 - , Sentenza n. 9851 del 20/04/2018; confor- me Sez. 5 - , Ordinanza n. 27555 del 30/10/2018).
7. Orbene, alla luce dell'insegnamento menzionato vanno escluse le prospettate violazioni di legge e la sentenza è corretta in diritto, dal momento che non sono stati violati i criteri di riparto dell'onere della prova tra le parti, anche con riferimento allo specifico elemento sog- gettivo in termini di conoscibilità della frode secondo ordinaria dili- genza, non essendo necessario fornire «prova rigorosa della parteci- pazione consapevole del contribuente alla frode posta in essere da terzi», come si prospetta erroneamente a p.7 del ricorso.
8. In conclusione il ricorso dev'essere rigettato e le spese di lite se- guono la soccombenza, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte: rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido alla rifusio- ne delle spese di lite, liquidate in Euro 2.300,00 per compensi, oltre Spese prenotate a debito. Dichiara che, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1- quater, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore impor- to a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comm