Italian court dismisses appeal due to plaintiff's withdrawal after paying off tax debt via scrapping procedure.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal extinguished following the plaintiff's formal withdrawal of the lawsuit. De Rosa Gaetano admitted to adhering to the vehicle scrapping procedure and fulfilling all related payments, thereby losing any interest in continuing the legal proceedings. Consequently, the court ruled that the case was terminated without addressing the merits or allocating costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002; When a plaintiff voluntarily withdraws an appeal after resolving the underlying debt obligation, the court extinguishes the proceedings without examining the substantive claims.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 7753/2016 R.G. proposto da De Rosa Gaetano, elettivamente domiciliato in Roma, via Vittorio Veneto 7, presso l'avv. Massimino Lo Conte, rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Graziano, giusta delega in calce al comparsa di costituzione di nuovo difensore; - ricorrente - contro Agenzia entrate Riscossione (già Equitalia Sud S.p.A.), in persona del legale rappresentante pro tempore; - intimata - e nei confronti di Comune di Calvizzano, in persona del Sindaco pro tempore; - intimato - avverso la sentenza della Commissione Regionale della Campania (Napoli), Sez. 31, n. 8349/31/15, del 6 luglio 2015, depositata il 21 settembre 2015, non notificata.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22 gennaio 2021 dal Consigliere Raffaele Botta; Preso atto che il P.G. non ha depositato conclusioni scritte e che le parti non hanno depositato memorie; Visto l'atto di rinuncia al ricorso depositato dalla parte ricorrente nel quale quest'ultima dichiara che, avendo aderito alla procedura di rottamazione delle cartelle, adempiendo ai relativi pagamenti, non ha più interesse alla prosecuzione del giudizio; Ritenuto che in ragione della mancata costituzione della controparte non debba provvedersi sulle spese;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per rinuncia al ricorso. Così deciso in Roma 1'8 aprile 2021. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto Ila non sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.
13. Roma il 8 aprile 2021.DEPOS:TATO !N CAN,..ELLEft