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Ordinanza — n. 20896/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for tax notices due to generic and non-specific grounds of objection.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20896/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court rejected the taxpayer's cassation appeal against a regional commission's decision regarding tax notices. The taxpayer argued violations of notification laws and specific procedural articles, but the court found both grounds to be absolutely generic and lacking specific factual basis. Consequently, the appeal was dismissed because the arguments failed to meet the strict requirements for admissibility established by prior case law.

Regesto Legislator

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Art. 53 d.lgs. n. 546/1992; Cass. n. 15519/2020: Appeals against tax collection notices must be specific and motivated; generic complaints regarding notification procedures are inadmissible.

Parole chiave

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tax collection notices notification procedures generic appeal grounds specificity requirements cassation admissibility motivi di cassazione designazione generica allegazioni insufficientemente motivate

Disposizioni normative citate

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Art. 53 d.lgs. n. 546 del 1992
Il primo motivo di ricorso, con il quale il contribuente denuncia una violazione dell'art. 53 d.lgs.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 15519 del 2020
più recentemente Cass. n. 15519 del 2020), l'assenza di specifici motivi d'appello: le conclusioni, sul punto, della sentenza impugnata sono del tutto condivisibili alla luce della riportata narrazione nel ricorso dell'atto d'appello;
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 846/2015 R.G. proposto da De Rosa Gaetano, elettivamente domiciliato in Roma, via Adige 69, presso l'avv. Antonio Filippo Graziani, rappresentato e difeso dall'avv. Sabato Tufano, giusta delega in calce al ricorso; Zb(L3 - ricorrente - contro Equitalía Sud S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore; - intimata - avverso la sentenza della Commissione Regionale della Campania (Napoli), Sez. 47, n. 5985/47/14, del 23 maggio 2014, depositata il 16 giugno 2014, non notificata. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22 gennaio 2021 dal Consigliere Raffaele Botta; Preso atto che il P.G. non ha depositato conclusioni scritte e che le parti non hanno depositato memorie;

1. La controversia concerne l'impugnazione di diversi estratti di ruolo con relative cartelle di pagamento e atti di iscrizione ipotecaria, lamentandone la mancata notifica. Il ricorso era dichiarato inammissibile in primo grado per assoluta genericità e in secondo grado per mancanza della specificità dei motivi di impugnazione Avverso la sentenza d'appello il contribuente propone ricorso per cassazione con due motivi. La concessionaria non si è costituita;

2. Il primo motivo di ricorso, con il quale il contribuente denuncia una violazione dell'art. 53 d.lgs. n. 546 del 1992, è infondato, in quanto la sentenza impugnata ha affermato, con adeguata motivazione e facendo riferimento all'atto di impugnazione valutato nel suo complesso, coerentemente ai principi più volte affermati da questa Corte (cfr. più recentemente Cass. n. 15519 del 2020), l'assenza di specifici motivi d'appello: le conclusioni, sul punto, della sentenza impugnata sono del tutto condivisibili alla luce della riportata narrazione nel ricorso dell'atto d'appello;

3. Le argomentazioni svolte in riferimento alla formulazione, peraltro di assoluta genericità, del secondo motivo di ricorso, si palesano infondate perché in contrasto con i principi più volte affermati da questa Corte in tema di atti impugnabili, di impugnazione delle cartelle esattoriali e sulle modalità delle relative notifiche;

4. Il ricorso deve essere pertanto respinto. La mancata costituzione della parte intimata esenta dal provvedere sulle spese.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Così deciso in Roma V8 aprile 2021. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte delricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.

13. Roma il 8 aprile 2021. Il Presidente DEPOSITATO IN C