Court dismisses tax appeal declaring litigation extinguished due to voluntary settlement and full payment under emergency decree.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the tax litigation extinguished after the taxpayers voluntarily joined the simplified settlement procedure and paid the full amount owed. Although the tax authority appealed the lower court's decision, the court found that the taxpayers' actions under the emergency decree effectively resolved the dispute. Consequently, the proceedings were terminated without a substantive ruling on the merits, and costs were assigned to the party who advanced them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6 comma 10 D.L. n. 119/2018; Art. 6 comma 13 D.L. n. 119/2018: When taxpayers voluntarily join the simplified settlement procedure and pay the full amount, the court must declare the litigation extinguished and terminate the proceedings.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sul ricorso 27003-2016 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., elettivamente domiciliata in ROMA, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis - ricorrente - contro GIANDOMENICI MATTEO ZANETTI GIUSEPPINA elettivamente domiciliati in ROMA, presso lo studio dell'Avvocato SARA MENICHETTI, rappresentati e difesi dagli Avvocati PASQUALE RUSSO e FRANCESCO PADOVANI giusta procura speciale in atti - con troricorrenti - avverso la sentenza n. 732/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della TOSCANA, depositata il 19.4.2016, non notificata;
R.G. 27003/2016 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 6/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott.ssa ANTONELLA DELL'ORFANO RILEVATO CHE con sentenza del 19.4.2016 la Commissione Tributaria Regionale della Toscana ha confermato la sentenza n. 203/2014 della Commissione Tributaria Provinciale di Massa Carrara, che aveva accolto i ricorsi, riuniti, proposti dai contribuenti indicati in epigrafe avverso gli avvisi di accertamento IRPEF 2007-2008; avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per cassazione l'Agenzia delle entrate affidato a due motivi; i contribuenti si sono costituiti tardivamente con controricorso, deducendo l'infondatezza del ricorso ed al contempo instando per la sospensione del giudizio ex art. 6 DL n. 119/2018 CONSIDERATO CHE 1.1. a seguito del ricorso, l'Avvocatura dello Stato ha depositato nota attestante che la direzione provinciale di Massa Carrara dell'Agenzia delle entrate aveva comunicato che i contribuenti avevano presentato domanda ex art. 6 comma 10 del D.L. n. 119 del 2018, convertito con modificazioni dalla legge n. 136 del 2018, e che era stato effettuato l'integrale versamento di quanto dovuto; 1.2. l'adesione dei contribuenti alla procedura di definizione agevolata ex art. 6 del D.L. 119/2018 ed il pagamento del dovuto da parte degli stessi permette dunque di riscontrare l'effettiva definizione della lite, ed al giudice di dichiarare la cessazione della materia del contendere, con conseguente estinzione del processo; 1.3. le spese del giudizio estinto restano a carico di chi le ha anticipate, per espressa previsione del comma 13, ultimo periodo, del citato art. 6
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio; compensa le spese di lite. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da remoto, della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, in data 6.4.2021. Il Preside te namaria F