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Ordinanza — n. 20817/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court dismisses appeal for lack of specific grounds regarding omitted procedural nullity and factual re-evaluation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20817/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the tax company's cassation appeal inadmissible, ordering the payment of costs to the tax agency. The court found the first ground for appeal lacked specificity because the lower court implicitly rejected the nullity claim without needing an explicit ruling on it. Additionally, the second ground was rejected as it improperly attempted to re-evaluate the factual findings of the lower tribunal rather than applying the law correctly. Consequently, the appeal failed to meet the strict requirements for admissibility under civil procedure law.

Regesto Legislator

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Art. 360, para. 1, no. 4 of the Code of Civil Procedure; Art. 366 of the Code of Civil Procedure; Art. 62 sexies, para. 1 of DPR 600/1973; Art. 39 of DPR 600/1973; Art. 56 and 84, para. 1 of DPR 917/1986: An appeal must specifically identify the omitted provision and the factual basis for the nullity claim; a general allegation of non-examination without detailing the specific procedural defect or re-evaluating established facts renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

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tax appeal inadmissibility lack of specific grounds omitted provision nullity factual re-evaluation ban tax court cassation determinazione del canone locazione contratto di albergo deduzione per affitto nelle prestazioni complementari

Disposizioni normative citate

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Art. 360, para. 1, no. 4 of the Code of Civil Procedure
Art. 366 of the Code of Civil Procedure
Art. 62 sexies, para. 1 of DPR 600/1973
Art. 39 of DPR 600/1973
Art. 56, para. 1 of DPR 917/1986
Art. 84, para. 1 of DPR 917/1986
Art. 13, para. 1 quater of DPR 115/2002

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 24155 del 13/10/2017
Costituisce, invero, principio fermo di questa Corte (cfr, tra le altre, Cass. n. 24155 del 13/10/2017 (Rv.
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Testo completo

la seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALBERGO BELVEDERE s.r.I., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, presso la Cancelleria della Corte Suprema di cassazione e rappresentata e difesa, per procura a margine del ricorso, dall'Avv.Sergio Tredicine. - ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore generale pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n.12 presso gli uffici dell'Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa. -controricorrente- per la cassazione della sentenza n.6463/15 della Commissione tributaria regionale della Campania, depositata il 25 giugno 2014.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23 giugno 2021 dal relatore Cons.Roberta Crucitti. Rilevato che: nella controversia originata dall'impugnazione da parte della Albergo Belvedere s.r.l. dell'avviso di accertamento, relativo all'anno di imposta 2007 e scaturito dall'accertamento di maggiori ricavi derivanti dall'applicazione dell'art.30 della legge n.724/1994, la Commissione tributaria regionale della Campania, con la sentenza indicata in epigrafe, confermava la decisione della prima Commissione di rigetto del ricorso.

Il Giudice di appello riteneva l'atto impositivo sufficientemente motivato. Nel merito, poi, rilevava che, nel caso in esame, potesse trovare ingresso la normativa fiscale sulla antielusione, e in particolare quella relativa alle cd. "società di comodo", in quanto la Società non era stata in grado di fornire alcuna prova valida atta a superare la presunzione legale, avendo concordato un canone di locazione al di sotto dei valori di mercato e per nulla remunerativo dei fattori produttivi dell'impresa. Aggiungeva, ancora, che la Società non aveva superato il test di operatività e non aveva adeguatamente motivato la propria istanza di disapplicazione.

Per cassazione della sentenza la Società ha proposto ricorso, affidato a due motivi, cui resiste, con controricorso l'Agenzia delle entrate. Il ricorso è stato avviato, ai sensi dell'art.380 bis -1 cod. proc.civ., alla trattazione in camera di consiglio. Considerato che: 1.Con il primo motivo la ricorrente deduce, ai sensi dell'art.360, primo comma, num.4 cod.proc.civ., la violazione dell'art.112 cod.proc.civ., laddove la C.T.R. non avrebbe pronunciato sulla censura, formulata in appello, di nullità della sentenza di primo grado "per mancanza di invito al contraddittorio". 1.1.

La censura è inammissibile per difetto di specificità. Costituisce, invero, principio fermo di questa Corte (cfr, tra le altre, Cass. n. 24155 del 13/10/2017 (Rv. 645538 - 01) che «a integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia non basta la mancanza di un'espressa statuizione del giudice, ma è necessario che sia stato completamente omesso il provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto: ciò non si verifica quando la decisione adottata comporti la reiezione della pretesa fatta valere dalla parte, anche se manchi in proposito una specifica argomentazione, dovendo ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto quando la pretesa avanzata col capo di domanda non espressamente esaminato risulti incompatibile con l'impostazione logico-giuridica della pronuncia». 1.2 Nel caso in esame, la ricorrente, nell'illustrazione del motivo, premessa la natura dell'accertamento standardizzato mediante studi di settore, deduce che la C.T.R. avrebbe totalmente pretermesso l'esame della circostanza (esplicitata in appello alla pagina 3, rigo 25 ss.) relativa alla nullità della sentenza impugnata per mancanza di invito al contraddittorio, senza null'altro aggiungere in ordine alla domanda (recte motivo di appello) su cui la C.T.R. non si sarebbe pronunciata.

In tali termini, e nel silenzio sul punto della sentenza impugnata, il motivo non rispetta i necessari requisiti di specificità richiesti dall'art.366 cod. proc.civ. non riportando, neppure per stralci idonei allo scopo, l'effettiva censura mossa alla sentenza impugnata e, soprattutto, se e come la questione, veicolata dalla censura mossa alla sentenza di primo grado, fosse stata ritualmente e tempestivamente proposta nel giudizio innanzi alla Commissione tributaria provinciale. 2 Con il secondo motivo di ricorso, si deduce, in relazione all'art.360, primo comma, num.3 cod.proc.civ., la violazione e/o falsa applicazione dell'art.62 sexies, primo comma, del d.P.R. n.600 del 1973, dell'art.39 del d.P.R. n.600/1973 e degli articoli 56, primo comma, e 84, primo comma, del d.P.R. n.917 del 1986.

In sintesi, la ricorrente deduce che la Commissione di appello avrebbe violato le norme indicate in rubrica, ritenendo legittimo l'atto impositivo, con una motivazione che non teneva conto di alcuni elementi di fatto allegati in atti e che, per la sua apoditticità, non rendeva manifesta la coerenza logica del ragionamento seguito in ordine al determinante elemento fattuale della consistenza numeraria del reddito accertato. 2.1. Anche tale censura, nei termini in cui è formulata, va incontro alla sanzione di inammissibilità. Sotto l'egida della violazione di legge, prospettata, in realtà, solo in rubrica, la ricorrente tende, inammissibilmente in questa sede, ad una rivisitazione del fatto storico come accertato dal Giudice di merito.

3. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile e la ricorrente, soccombente, condannata alla refusione in favore dell'Agenzia delle entrate delle spese nella misura liquidata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile. Condanna la ricorrente alla refusione in favore dell'Agenzia delle entrate delle spese liquidate in complessivi euro 5.000,00 oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del d.P.R. n.115 del 2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a