Italian Supreme Court dismisses tax agency appeal, allowing energy renovation deduction for leased commercial properties.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court dismissed the tax agency's appeal against a regional tax commission ruling that allowed a company to deduct energy renovation costs on leased commercial properties. The agency argued the deduction applied only to properties used directly in business operations, not those merely leased to third parties. The court rejected this, citing established precedent that the tax benefit applies broadly to property owners performing improvements, regardless of whether the property is leased.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1 commi 344 e segg. legge n. 296 del 2006; Art. 360 comma 1 n. 3 cod. proc. civ.: The tax deduction for energy renovation expenses applies to property owners of leased commercial real estate, as the legislation does not restrict eligibility based on the tenant status of the property.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente: ORDINANZA C.C. 10.06.2021 sul ricorso proposto da: AGENZIA delle ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n.12 presso gli Uffici dell'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresentata e difende. - ricorrente - contro CIVITELLA RAIN ERI s.r.l. -intimata- per la cassazione della sentenza n.17/04/15 della Commissione tributaria regionale del Piemonte, depositata il 12 gennaio 2015. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10 giugny 2021 l rel, tQre CQns,RQberta Crucitti:
Rilevate che: l'Agenzia delle entrate ricorre, su unico motivo, nei confronti della Civitella Ranieri s.r.l. (che non resiste) avverso la sentenza, indicata in epigrafe, con cui la C.T.R. dell'Umbria, nella controversia originata dall'impugnazione da parte della Società di cartella di pagamento portante IRES dell'anno di imposta 2007, in accoglimento dell'appello proposto dalla contribuente, aveva riformato la decisione di primo grado di rigetto del ricorso e annullato le cartelle impugnate. Il Giudice di appello riteneva, contrariamente alla prima Commissione tributaria, che la detrazione per spese di riqualificazione energetica, di cui ai commi 344-349 dell'art. 1 della legge n.296 del 2006 e al d.m. n.47 del 2007 spettasse non solo per i beni immobili strumentali all'attività di impresa ma, anche, per i beni immobili oggetto dell'attività di impresa, come nella fattispecie.
Considerato che: il ricorso è affidato ad un unico motivo, con il quale l'Agenzia delle entrate lamenta violazione artt. 1 commi 344 e segg. legge n. 296 del 2006 e 2 d.m. 19 febbraio 2007, in relazione all'art. 360 comma 1 n. 3 cod. proc. civ., in quanto non era contestato che la Società svolgesse attività imprenditoriale di locazione di immobili a terzi mentre le agevolazioni fiscali, previste per le spese sostenute per i lavori di riqualificazione energetica, erano da ritenere esclusivamente concedibili ai fabbricati strumentali, utilizzati per l'esercizio dell'attività imprenditoriale, sicchè dette agevolazioni non erano concedibili in caso di interventi realizzati su beni locati a terzi e costituenti oggetto dell'attività imprenditoriale esercitata; la censura è infondata.
La giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 7208 del 27.01.2021; Cass. n.19815 del 2019; Cass. n. 19816 del 2019) è concorde nel ritenere che il beneficio fiscale di cui all'art. 1, commi 344 e segg., della legge n. 296 del 2006 e consistente nella previsione della detrazione dell'imposta lorda per una quota pari al 55% degli importi rimasti a carico del contribuente per gli interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, si rivolge ad un'ampia platea di beneficiari, i quali possono essere sia persone fisiche non titolari di redditi d'impresa, sia soggetti titolari di reddito d'impresa, incluse le società; la detrazione è da ritenere concedibile anche agli immobili locati a terzi ed anche a quelli concessi a terzi a titolo di leasing, anche se, in tal caso, la detrazione compete all'utilizzatore e non alla società concedente; invero, con riferimento al beneficio fiscale in esame, la ratio legis desumibile dal testo normativo in esame consiste nella volontà di incentivare gli interventi di miglioramento energetico dell'intero patrimonio immobiliare nazionale, in funzione della tutela dell'interesse pubblico ad un generalizzato risparmio energetico e dal tenore letterale delle norme sopra indicate non è rinvenibile alcuna limitazione di tipo soggettivo che osti ad una generalizzata operatività della detrazione d'imposta in esame, la quale spetta dunque non al conduttore, ma al proprietario locatore, il quale, nella locazione tout court, a differenza di quanto accade in materia di leasing, è proprio il soggetto che compie l'intervento migliorativo, sopportandone il costo; non è, quindi, condivisibile l'equiparazione fatta dall'Agenzia delle entrate fra la normativa di cui sopra, riferita alla riqualificazione energetica degli immobili, alla fattispecie agevolativa di cui all'art. 1 della legge n. 449 del 1997, in materia di disposizioni tributarie concernenti gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, atteso che tale ultima normativa era espressamente volta ad incentivare gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, con riferimento all'imposta sul reddito delle persone fisiche, si che, dovendosi estendere la normativa alle imprese, era stato correttamente ritenuto che la norma agevolativa si riferisse unicamente ai beni patrimoniali e non ai beni strumentali o beni merce, in quanto l'eventuale applicazione dell'agevolazione anche a tali ultimi beni, avrebbe comportato una duplicazione delle deduzioni ed in definitiva un indebito arricchimento dell'imprenditore; al contrario, il beneficio fiscale introdotto con all'art. 1, commi 344 e segg., della legge n. 296 del 2006, non riguarda la più limitata categoria dei soggetti IRPEF, ma è diretta a beneficio di tutte le categorie immobiliari e di tutti i soggetti che ne hanno la proprietà, inclusi i titolari di reddito d'impresa e le società, a condizione che siano state sostenute spese per il potenziamento dei loro cespiti, in coerenza con la finalità perseguita di un generalizzato miglioramento energetico del patrimonio immobiliare nazionale; va, in definitiva, ritenuto che il beneficio fiscale, consistente in una detrazione dell'imposta lorda per una quota pari al 55% degli importi rimasti a carico del contribuente, di cui all'art. 1 commi 334 e segg. della legge n. 296 del 2006 ed al decreto ministeriale del 19 febbraio 2007 per le spese documentate relative ad interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, spetta anche ai soggetti titolari di redditi d'impresa, incluse le società, i quali abbiano sostenuto le spese per l'esecuzione degli interventi di risparmio energetico su edifici concessi in locazione a terzi; il ricorso proposto dall'Agenzia delle entrate va, pertanto, rigettato, senza pronuncia sulle spese, non avendo l'intimata svolto attività difensiva; nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, non sussistono i presupposti processuali per dichiarare l'obbligo di versare, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non potendo tale norma trovare applicazione nei confronti delle Amministrazioni dello Stato che, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo (cfr.
Cass,n,1778 del 29/01/2016).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. C