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Ordinanza — n. 20808/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses tax appeal regarding assessment against dissolved company and former partners.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20808/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court rejected the appeal filed by Carlo and Alessandra Cecchini against the Regional Tax Commission's decision upholding tax assessments against a dissolved company and its former partners. While the first-instance court had dismissed the assessments based on the invalidity of notifying a dissolved entity, the appellate court confirmed the validity of the assessments due to the legal succession of liabilities by the former partners. Consequently, the court ruled that the first-instance judgment was correct and dismissed the taxpayers' appeal, ordering them to pay the litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 2495 c.c.; Art. 360 c.p.c.: The court held that tax assessments against a dissolved company remain valid and legally effective, with liability falling upon the former partners as successors, thereby rejecting the argument of nullity based on the company's dissolution.

Parole chiave

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tax assessment validity dissolved company liability former partner succession tax transparency principle cassation dismissal irregolarità finanziarie fatture fittizie indagine su reati finanziari

Disposizioni normative citate

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Art. 2495 c.c.
Resiste con controricorso l'Agenzia delle entrate.Cons.Est.Luigi frOrazio RGN 27473 2018 CONSIDERATO CHE: 1.Con il primo motivo di impugnazione i ricorrenti deducono la "violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2495, secondo comma, c.c., in relazione all'art.
Art. 360 c.p.c.
2495, secondo comma, c.c., in relazione all'art. 360, primo comma, n.
Art. 5 d.P.R. n. 917 del 1986
209/2016), che aveva accolto il ricorso presentato da Carlo Cecchini e Alessandra Cecchini contro gli avvisi di accertamento emessi, per l'anno 2010, nei confronti della società estinta Lici Impianti s.a.s., nonché nei confronti dei soci, per il principio di trasparenza di cui all'art. 5 del d.P.R.
d.P.R. n. 115 del 2002
art. 2495 c.p
Resiste con controricorso l'Agenzia delle entrate.Cons.Est.Luigi frOrazio RGN 27473 2018 CONSIDERATO CHE: 1.Con il primo motivo di impugnazione i ricorrenti deducono la "violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2495, secondo comma, c.c., in relazione all'art.
art. 112 c.p
Con il secondo motivo di impugnazione i ricorrenti lamentano la "violazione dell'art. 112 c.p.c., in relazione all'art.
art. 2495 c.c
Resiste con controricorso l'Agenzia delle entrate.Cons.Est.Luigi frOrazio RGN 27473 2018 CONSIDERATO CHE: 1.Con il primo motivo di impugnazione i ricorrenti deducono la "violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2495, secondo comma, c.c., in relazione all'art.

Giurisprudenza citata

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Cassazione n. 6071/2013
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27473/2018 proposto da Cecchini Carlo e Cecchini Alessandra, rappresentati e difesi, in forza di procura speciale in calce al ricorso, congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv. Paolo Alliata e dall'Avv. Guido Granzotto, elettivamente domiciliati in Roma, Via Lazzaro Spallanzani n. 22, presso lo studio del secondo difensore - ricorrenti - contro Agenzia delle entrate, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato e presso i cui uffici Cons.Est.Luigi D'9 azio ./ RGN 27473 2018 domicilia in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12 -controricorrente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonete, n. 459/1/2018, depositata il 2 marzo 2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell'8 giugno 2021 dal Consigliere Luigi D'Orazio. RILEVATO CHE: 1.La Commissione tributaria regionale del Piemonte accoglieva l'appello proposto dall'Agenzia delle entrate avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Novara (n. 209/2016), che aveva accolto il ricorso presentato da Carlo Cecchini e Alessandra Cecchini contro gli avvisi di accertamento emessi, per l'anno 2010, nei confronti della società estinta Lici Impianti s.a.s., nonché nei confronti dei soci, per il principio di trasparenza di cui all'art. 5 del d.P.R. n. 917 del 1986.

Il giudice di prime cure aveva accolto i ricorsi di primo grado presentati dai soci in quanto gli avvisi di accertamento emessi nei confronti di una società "cessata", del suo legale rappresentante e dell'altro socio, sulla scorta dell'interpretazione dell'art. 2495 c.p.c., come interpretato dalla sentenza della cassazione n. 6071 2013, erano privi di effetto. Il giudice d'appello, invece, evidenziava che l'accertamento in rettifica nei confronti della Lici Impianti s.a.s. era stato notificato dall'Agenzia delle entrate ai soci, quali successori della società cancellata dal registro delle imprese.

Inoltre, si evidenziava che erano "valide e legittime le azioni accertative verso l'estinta società e, per la ricaduta, verso gli ex soci per i maggiori redditi da partecipazione per l'anno di imposta 2010".

2. Avverso tale sentenza propongono ricorso per cassazione Carlo Cecchini ed Alessandra Cecchini.

3. Successivamente, invece, Alessandra Cecchini, ha aderito alla definizione agevolata di cui al decreto-legge n. 119 del 2018, provvedendo al pagamento delle somme e chiedendo l'estinzione parziale del giudizio nei suoi confronti.

4. Resiste con controricorso l'Agenzia delle entrate.Cons.Est.Luigi frOrazio RGN 27473 2018 CONSIDERATO CHE: 1.Con il primo motivo di impugnazione i ricorrenti deducono la "violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2495, secondo comma, c.c., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. Nullità, inesistenza o inefficacia dell'avviso di accertamento impugnato relativo alla società cessata e cancellata dal registro imprese denominata Lici Impianti di Cecchini Carlo & C". Invero, secondo i ricorrenti la notificazione effettuata nei confronti della società estinta presso l'ex legale rappresentante deve intendersi insanabilmente nulla o inesistente.

In particolare, il Giudice d'appello ha ritenuto che l'avviso di accertamento emesso nei confronti della Lici Impianti s.a.s. e notificato dall'Agenzia delle entrate conteneva la dicitura "al Sig. Cecchini Carlo... ex rappresentante e socio illimitatamente responsabile della Lici Impianti s.a.s.... cancellata... dal registro delle imprese". In realtà, la motivazione della sentenza del giudice d'appello poggerebbe "su tale erronea ed inveritiera premessa", come sarebbe facilmente verificabile dalla lettura della pagina 2 di 22 dell'avviso di accertamento n. T7U0 20200124/2015", da cui emergerebbe che tale avviso era stato notificato a Cecchini Carlo nella qualità di rappresentante legale di Lici Impianti s.a.s., quindi senza alcun riferimento all'avvenuta cancellazione della società.

2. Con il secondo motivo di impugnazione i ricorrenti lamentano la "violazione dell'art. 112 c.p.c., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. Omessa pronuncia su eccezioni di merito proposte dai ricorrenti". Per i ricorrenti, infatti, il giudice d'appello non si è pronunciato sulle censure avanzate dagli stessi in primo grado e espressamente riproposte nelle controdeduzioni nel giudizio di appello. In particolare, già con il ricorso introduttivo i ricorrenti avevano dedotto la nullità dell'avviso di accertamento in quanto motivato per relationem ad un processo verbale di ccns;:atazione emesso nei confronti di una società estinta, con conseguente nullità del maggior reddito di impresa da imputare ai soci.

Inoltre, era stata dedotta anche la nullità dell'avviso di accertamento in quanto carente di motivazione, difettando comunque della prova della inesistenza delle operazioni sottese alle fatture emesse dal Caci.Cons.Est.Luigi D' razio RGN 27473 2018 3. Anzitutto, deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso presentato da Alessandra Cecchini, avendo la stessa aderito alla definizione agevolata di cui al decreto legge 119 del 2018. 3.1.Invero, la contribuente ha aderito alla definizione agevolata della controversia, ai sensi dell'art. 6 del d.l. 119/2018, presentando la domanda il 10-5-2019. 3.2.

In particolare, Alessandra Cecchini ha prodotto: la domanda di adesione al beneficio, da cui risulta che l'avviso di accertamento per cui si chiede il condono è proprio quello oggetto della presente controversia; la quietanza di pagamento dell'8maggio 2019 per la somma di € 1.439,25; 3.3. La memoria, con l'allegata documentazione, non risulta, però, notificata da parte del difensore della contribuente all'Agenzia delle entrate. 4.La contribuente società, con la memoria del 6 maggio 2021, ha chiesto espressamente di dichiararsi "l'estinzione del giudizio in relazione alla sola posizione di Cecchini Alessandra".

5. Deve, dunque, applicarsi il principio per cui, a norma dell'art. 390, ultimo comma, cod. proc. civ., l'atto di rinuncia al ricorso per cassazione deve essere notificato alle parti costituite o comunicato agli avvocati delle stesse, che vi appongono il visto; ne consegue che, in difetto di tali requisiti, l'atto di rinuncia non è idoneo a determinare l'estinzione del processo, ma, poiché è indicativo del venir meno dell'interesse al ricorso, ne determina comunque l'inammissibilità (Cass., sez. un., 18 febbraio 2010, n. 3876). Anche nel caso in esame, è la stessa ricorrente a manifestare, con la richiesta di dichiarazione della cessazione della materia del contendere, il proprio sopravvenuto difetto di interesse al ricorso.

6. Le spese del giudizio vanno compensate interamente tra le parti, tenendo conto dell'adesione del contribuente alla definizione agevolata.

7. Nell'ipotesi di causa di inammissibilità sopravvenuta alla proposizione del ricorso per cassazione non sussistono i presupposti per imporre al ricorrente il pagamento del cd. "doppio contributo unificato" - fattispecie in tema di rinuncia al ricorso da parte del contribuente per adesione alla definizione agevolata di cui Cons.Est.Luigi D'ijrazio RGN 27473 2018 all'art. 6, comma 2, del d.l. n. 193 del 2016, conv., con modif., dalla I. n. 225 del 2016 - (Cass., sez. 5, 7 dicembre 2018, n. 31732). 8.11 primo motivo è infondato. 8.1.Invero, si evidenzia che l'avviso di accertamento emesso nei confronti della società (T7U020200124-2015) è stato notificato dall'Agenzia delle entrate, oltre che ad Alessandra Cecchini il 5 marzo 2015, anche al socio Cecchini Carlo il 10 marzo 2015, a seguito della cancellazione della società Lici Impianti s.a.s. dal registro delle imprese in data 17 febbraio 2011, con conseguente estinzione della stessa.

In particolare, l'avviso emesso nei confronti della società ineriva a fatture emesse per operazioni oggettivamente inesistenti emesse dalla ditta individuale Caci Angelo per euro 74.300,00 nel periodo di imposta 2010. L'avviso di accertamento n. T7U 010200131-2015, è stato emesso nei confronti del socio accomandatario Carlo Cecchini, ai fini dell'imputazione pro quota per trasparenza del maggiore reddito ai fini Irpef. L'avviso di accertamento T7U 010200132-2015 è stato emesso nei confronti del socio accomandante Alessandra Cecchini, ai fini dell'imputazione pro quota per la trasparenza del maggiore reddito ai fini Irpef. 8.2.Invero, questa Corte ha affermato, sul tema, che, in tema di società, una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 2495, secondo comma, cod. civ., come modificato dall'art. 4 del d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, nella parte in cui ricollega alla cancellazione dal registro delle imprese l'estinzione immediata delle società di capitali, impone un ripensamento della disciplina relativa alle società commerciali di persone, in virtù del quale la cancellazione, pur avendo natura dichiarativa, consente di presumere il venir meno della loro capacità e soggettività limitata, negli stessi termini in cui analogo effetto si produce per le società di capitali, rendendo opponibile ai terzi tale evento, contestualmente alla pubblicità nell'ipotesi in cui essa sia stata effettuata successivamente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 6 del 2003, e con decorrenza dal 10 gennaio 2004 nel caso in cui abbia avuto luogo in data anteriore (Cass., sez.un., 22 febbraio 2010, n. 4060). 8.3.Questa Corte, a sezioni unite, ha poi ritenuto che, dopo la riforma del diritto societario, attuata dal d.lgs. n. 6 del 2003, qualora all'estinzione della società, Cons.Est.Luigi lOrazio RGN 27473 2018 di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale:

a) l'obbligazione della società non si estingue, ciò che sacrificherebbe ingiustamente il diritto del creditore sociale, ma si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, "pendente societate", fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali;

b) i diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità o comunione indivisa, con esclusione delle mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, e dei crediti ancora incerti o illiquidi, la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un'attività ulteriore (giudiziale o extragiudiziale), il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato, a favore di una più rapida conclusione del procedimento estintivo (Cass., sez.un., 12 marzo 2013, n. 6070).

Pertanto, la responsabilità dei soci trova giustificazione nel carattere strumentale del soggetto società; una volta venuto meno questo, i soci sono gli effettivi titolari dei debiti sociali nei limiti della responsabilità che essi avevano secondo il tipo di rapporto sociale prescelto. 8.4.Si è, poi, aggiunto che, in materia di contenzioso tributario, e con specifico riferimento all'accertamento del reddito da partecipazione in una società di persone, in caso di estinzione dell'ente per cancellazione dal registro delle imprese, la qualità di successore universale dello stesso si radica in capo al socio per il fatto stesso dell'imputazione al medesimo del reddito della società in forza del principio di trasparenza ex art. 5 del d.P.R. n. 917 del 1986, implicante una presunzione di effettiva percezione del precisato reddito.

Ne consegue che, in queste controversie, i soci assumono la legittimazione attiva e passiva alla lite instaurata nei confronti della società - con o senza la partecipazione originaria anche dei soci - per effetto della mera estinzione della società, senza che si ponga alcun problema di integrazione del contraddittorio nei confronti dell'ente ormai estinto (Cass., sez. 6-5, 5 maggio 2017, n. 10980).Cons.Est.Luigi P(Orazio RGN 27473 2018 8.5.Pertanto, dopo l'estinzione della società, ai sensi dell'art. 2495 c.c., correttamente l'Agenzia delle entrate ha emesso l'avviso di accertamento nei confronti del socio illimitatamente responsabile Carlo Cecchini, allegando allo stesso anche l'avviso di accertamento emesso nei confronti della società ormai estinta. 8.5.11 giudice di appello, sul punto, ha reso una motivazione che, seppure sintetica, è sufficiente a :splicitare. le ragioni del suo convincimento, avendo proceduto ad un congruo accertamento di merito in ordine alla notifica dell'avviso di accertamento emesso nei confronti della società, effettuata anche nei confronti del socio illimitatamente responsabile, a seguito della avvenuta cancellazione della società ("al Sig.

Cecchini Carlo....ex rappresentante e socio illimitatamente responsabile della Lici Impianti s.a.s....cancellata...dal Registro delle Imprese"). Precisa, ancora, il giudice d'appello che "se l'accertamento fosse stato notificato alla Lici Impianti s.a.s., allora la tesi di parte contribuente avrebbe trovato accoglimento in quanto, per adoperare un'immagine antropomorfica, ad un soggetto "morto" non può essere notificata alcunché, ma, qui, si ripete, l'Ufficio ha inequivocabilmente notificato all'ex rappresentante e socio della Lici s.a.s., Quindi rispettando gli adempimenti procedimentali e formali previsti dalla legge").

Pertanto, l'avviso relativo alla Lici s.a.s. è stato notificato anche al socio accomandatario, mentre gli avvisi relativi ai redditi di partecipazione sono stati notificati ai soci Cecchini Carlo e Cecchini Alessandra, ciascuno per la propria quota. L'apprezzamento del giudice d'appello, in quanto congruamente motivato, non può essere oggetto di ulteriore rivalutazione in sede di legittimità. Del resto, i soci hanno impugnato l'avviso di accertamento ad essi notificato, emesso nei confronti della società, ormai estinta, in qualità di soci, in proprio, 9.

Il secondo motivo di impugnazione è infondato. 9.1. Invero, seppure con una stringata motivazione, il giudice d'appello ha ritenuto che "per tale ragione, la sentenza di primo grado va integralmente riformata e, alla luce degli atti di causa, vanno riconosciute valide e legittime le Cons.Est.Luigi p/Orazio RGN 27473 2018 azioni accertative verso l'estinta società e, per ricaduta, verso gli ex soci per i maggiori redditi da partecipazione per l'anno di imposta 2010". In precedenza, il giudice d'appello aveva evidenziato che nel fascicolo di causa vi erano anche atti riguardanti il contenzioso tributario per gli anni d'imposta 2008 e 2009, con accoglimento dell'appello dell'Ufficio da parte della Commissione tributaria regionale del Piemonte n. 489/34/2016, che aveva confermato la legittimità degli originari accertamenti.

Inoltre, si evidenziava che in sede penale il socio illimitatamente responsabile Carlo Cecchini era stato condannato alla pena di 4 mesi di reclusione in relazione al reato di utilizzo di fatture passive per operazioni inesistenti con alterazione dell'imponibile dell'impresa e dell'Iva detratta. Sempre nella parte dedicata allo "svolgimento del processo" la Commissione regionale ha aggiunto che le fatture passive disconosciute dall'Amministrazione finanziaria per il 2010 erano quelle riconducibili al fornitore e prestatore d'opera Ditta Caci Angel per euro 750.000,00, oltre Iva.

Negli anni 2008 2009 le fatture passive erano relative alle ditte Calogero e Darma. 9.2. Pertanto, non può essere accolto il motivo di impugnazione che si duole della omessa pronuncia su eccezioni di merito proposte dai ricorrenti in primo grado di giudizio e reiterate in sede di appello proposto dalla Agenzia delle entrate, con le controdeduzioni depositate. Nella sentenza della Commissione regionale, infatti, vi è una espressa pronuncia in ordine alla validità degli avvisi di accertamento, anche con riferimento a quello emesso nei confronti della società estinta, con il conseguente rigetto implicito delle doglianze presentate dal contribuente in primo grado e reiterate in sede di controdeduzioni nel giudizio di appello.

10. Le spese del giudizio di legittimità vanno poste a carico del ricorrente Carlo Cecchini, per il principio della soccombenza, e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

rigetta il ricorso del contribuente Carlo Cecchini; condanna il ricorrente Carlo Cecchini al pagamento in favore della Agenzia delle entrate delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 8.000,00, oltre spese prenotate a debito.Orazio 7' Orazio RGN 27473 2018 Dichiara inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso presentato da Alessandra Cecchini. Compensa le spese del giudizio di legittimità relative ad Alessandra Cecchini. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente Carlo Cecchini, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello