Cassation court dismisses tax appeal for failure to notify, citing duty to reactivate service within half-term.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the tax authority's appeal against a regional tax commission decision that declared the appeal inadmissible. The authority argued it could not serve the appeal because the lawyer's elected address was incorrect and they had requested a term extension, but failed to prove diligence in reactivating service. The court ruled that while service failures not caused by the notifier allow for term extension, the notifier must proactively reactivate the service procedure within half the statutory time limit without waiting for judicial permission.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 22 d. Igs. 31 dicembre 1992, n. 546; Art. 153 c.p.c.: The party responsible for service must reactivate the procedure within half the statutory term upon failure, bearing the burden of proof for exceptional circumstances justifying a request for term extension.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3191/2015 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12 - ricorrente - contro FALLIMENTO CAVI COSTRUZIONI DI SAVERIO VITULANO SNC (C.F. 02863581217), in persona del curatore, rappresentato e difeso dall'Avv. GIUSEPPE SANGIOVANNI, elettivamente domiciliato presso l'Avv. ALBERTO DI CAPUA in Roma, Via V. Colonna, 40 - con troricorrente - avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania, n. 6700/44/14, depositata il 3 luglio 2014.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25 maggio 2021 dal Consigliere Relatore Filippo D'Aquino. RILEVATO CHE N. 3191/15 R.G. 1 di 5 Est. F. D'Aquino La società contribuente CAVI COSTRUZIONI di SAVERIO VITULANO SNC ha impugnato una cartella di pagamento, emessa a seguito di controllo formale ex art. 36-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e 54-bis d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, scaturita dagli omessi versamenti IVA e IRAP relativi della dichiarazione dei redditi dell'esercizio 2006. La CTP di Napoli ha accolto il ricorso, ritenendo nulla la cartella per omesso invio della comunicazione di irregolarità.
Proposto appello nei confronti della società contribuente, successivamente dichiarata fallita, la CTR della Campania, con sentenza in data 3 luglio 2014, ha ritenuto l'appello inammissibile per mancata notifica dell'atto di appello all'appellato, nonché per mancato rispetto delle formalità di cui all'art. 22 d. Igs. 31 dicembre 1992, n. 546. Propone ricorso per cassazione l'Ufficio affidato a un unico motivo; resiste con controricorso il fallimento, ulteriormente illustrato da memoria. CONSIDERATO CHE /./ - Con l'unico motivo di ricorso si deduce, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell'art. 22 d.
Igs. n. 546/1992 e dell'art. 153, secondo comma, cod. proc. civ., per avere ritenuto la CTR inammissibile l'appello in quanto non notificato e per non essere state rispettate le formalità di cui all'art. 22 d. Igs. n. 546/1992. Deduce l'Ufficio ricorrente di avere tentato invano di notificare l'atto di appello sia presso il domicilio eletto del difensore, sia presso l'indirizzo - risultante da banche dati - presso il quale il difensore risultava effettivamente domiciliato, deducendo di avere anche chiesto di essere rimesso in termini. Evidenzia il ricorrente che l'elezione di domicilio produce efficacia anche nei successivi gradi di giudizio e che le variazioni del domicilio eletto sono inefficaci se non comunicate alla segreteria della commissione o alle altre parti, per cui ritiene che il mancato perfezionamento della notificazione non è dipeso da cause imputabili al notificante, con conseguente applicazione del principio della rimessione in termini di cui all'art.153 cod. proc. civ., applicabile anche al processo tributario. 2 - Va preliminarmente rigettata l'eccezione di inammissibilità del ricorso per assenza di specificità (come ribadito dal controricorrente in memoria), risultando chiaramente indicati il parametro normativo e le ragioni di doglianza.
Parimenti va rigettata l'eccezione di inammissibilità per avere il ricorrente invocato una violazione di legge in luogo di un error in procedendo, essendo oggetto del ricorso la violazione della norma, benché processuale, della rimessione in termini. 3 - Si evidenzia che oggetto del contendere non è la rimessione in termini dovuta per effetto di notifica nulla a termini dell'art. 291 cod. proc. civ., bensì quella di cui all'art. 153 cod. proc. civ., conseguente all'omessa notifica per fatto non imputabile al notificante. Sotto questo profilo il ricorrente ha dedotto, a sostegno della non imputabilità dell'omessa notifica, il fatto di avere tentato di eseguire la notificazione dell'atto di appello presso il domicilio eletto e, successivamente, presso il luogo ove il difensore risultava domiciliato secondo la banca dati del CNDCEC. 4 - Il ricorso è infondato.
L'introduzione di un secondo comma all'art. 153 cod. proc. civ., concernente l'istituto della rimessione in termini, ha codificato il principio secondo cui il giudice può fa venir meno decadenze in cui la parte incorra ove questa dimostri l'esistenza di cause non imputabili alla parte tali da avere determinato l'intervenuta decadenza, principio operante anche in materia di tempestività della proposizione dell'impugnazione. 5 - Secondo, peraltro, la più recente giurisprudenza di questa Corte, il ricorrente, appreso l'esito negativo della notifica del ricorso per causa a lui non imputabile, ha l'onere e non la mera facoltà, in ossequio al principio di ragionevole durata del processo, di richiedere la ripresa del procedimento notificatorio in un tempo pari alla metà dei termini di cui all'art. 325 cod. proc. civ., senza attendere un provvedimento giudiziale che autorizzi la rinnovazione, salvo circostanze eccezionali di cui va data prova rigorosa, sicché, nel caso di mancata riattivazione, il ricorso va dichiarato inammissibile per omessa notifica (Cass., Sez.
U., 15 luglio 2016, n. 14594; Cass., Sez. V, 8 marzo 2017, n. 5974). Secondo il suddetto orientamento, l'impossibilità di conclusione del procedimento notificatorio per vicende estranee al notificante contempla, pertanto, l'onere della parte notificante di riattivare con immediatezza il processo notificatorio, senza necessità di apposita istanza al giudice ad quem ai fini della rimessione in termini, residuando la proposizione dell'istanza al giudice solo nel caso in cui, per le indicate ragioni eccezionali - di cui la stessa parte deve fornire la prova - tale termine risulti insufficiente ad individuare le persone legittimate a proseguire il giudizio (Cass., Sez.
U., 24 maggio 2019, n. 14266). 6 - Si è, inoltre, osservato che la riattivazione del procedimento notificatorio debba intervenire entro un termine ragionevolmente contenuto, tenuto presente il tempo necessario secondo la comune diligenza sia per conoscere l'esito negativo della notificazione, sia per assumere le informazioni ulteriori conseguentemente necessarie (Cass., Sez. Lav., 27 giugno 2018, n. 16943; Cass., Sez. VI, 19 luglio 2017, n. 17864; Cass., Sez. V, 25 settembre 2015, n. 19060; Cass., Sez. Lav., 11 settembre 2013, n. 20830; Cass., Sez.
II, 19 ottobre 2012, n. 18074), individuato nel termine pari alla metà dei termini indicati dall'art. 325 cod. proc. civ., salvo circostanze eccezionali di cui sia data prova rigorosa (Cass., Sez. Lav., 21 agosto 2020, n. 17577; Cass., Sez. VI, 9 agosto 2018, n. 20700; Cass., Sez. II, 11 giugno 2018, n. 15056). 7 - Nella specie - come rileva il controricorrente - il ricorrente non ha dedotto, né ha allegato di essersi reso parte diligente presso l'Ufficiale giudiziario per la riattivazione del procedimento notificatorio, né ha evidenziato le circostanze eccezionali che avrebbero dovuto condurre alla proposizione dell'istanza di rimessione in termini al giudice, per cui correttamente la CTR ha escluso che il ricorrente potesse beneficiare della suddetta rimessione in termini. 8 - Il ricorso va, pertanto, rigettato, con spese regolate dalla soccombenza e liquidate come da dispositivo.
Non opera a carico dell'Agenzia ricorrente il raddoppio del contributo unificato (Cass., Sez. VI, 29 gennaio 2016, n. 1778; Cass., Sez. III, 14 marzo 2014, n. 5955). P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso, condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore del controricorrente, che liquida in complessivi C 10.300,00 oltre 15% per rimb