Cassation appeal dismissed as tax dispute extinguished by voluntary settlement under Art. 6 of D.L. 193/2016.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court declared the cassation appeal extinguished because the taxpayer had voluntarily settled the tax debt under Article 6 of D.L. 193/2016. The taxpayer submitted a request for expedited settlement, which the tax authority accepted and for which the full amount was paid. Consequently, the court ruled that the legal proceedings were terminated and no further judicial review was necessary.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6 del d.l. 22 ottobre 2016, n. 193; The voluntary settlement of tax debts pursuant to the specified decree extinguishes the underlying legal proceedings and precludes any further judicial review of the matter.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6828/2015 R.G. proposto da TUCCIARONE NICOLINA, elettivamente domiciliata in Roma, via di Porta Pinciana n. 4, presso lo studio dell'Avv. Fabrizio Imbardelli, dalla quale è rappresentata e difesa giusta procura a margine del ricorso - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato - controricorrente - Avverso la sentenza n. 5199/40/14 della Commissione tributaria regionale del Lazio - sezione staccata di Latina, depositata il 19 agosto 2014. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 maggio 2021 dal Consigliere Raffaele Rossi. Rilevato che:
1. Con avviso di accertamento notificato nel maggio 2009, l'Agenzia delle Entrate determinava per l'anno d'imposta 2044 un maggior reddito imponibile a carico di Nicolina Tucciarone, in ragione della plusvalenza non dichiarata, da sottoporre a tassazione separata, scaturente dalla cessione, a titolo oneroso, di un terreno edificabile effettuata con atto di compravendita del marzo 2004.
2. La contribuente contestava in sede giurisdizionale la legittimità dell'atto impositivo, assumendo la natura edificabile dell'area oggetto di vendita, in quanto classificata nello strumento urbanistico vigente come zona B1 «satura», come tale del tutto insuscettibile di utilizzo - anche futuro - a fini edificatori. L'impugnativa, accolta in prime cure, veniva disattesa, a seguito dell'appello spiegato dall'Ufficio, con la sentenza in epigrafe indicata.
3. Ricorre per cassazione, affidandosi a due motivi, Nicolina Tucciarone; resiste, con controricorso, l'Agenzia delle Entrate. Il ricorrente ha depositato memoria illustrativa. Considerato che:
4. Con la memoria illustrativa, il contribuente ha documentato (allegando copia della relativa domanda avente ad oggetto l'avviso di accertamento oggetto del contendere) di aver proposto tempestiva istanza di definizione agevolata della controversia ai sensi dell'art. 6 del d.l. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, con relativa assunzione a rinunciare ai giudizi pendenti. Ha altresì comprovato la presa in carico dell'istanza nonché la comunicazione ad opera dell'agente della riscossione dell'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, importo interamente versato, alle rispettive scadenze rateizzate. r.g. n. 68 /2015 2 Cons. es. ìaje Rossi L'indice dei documenti prodotti è stato notificato all'Agenzia delle Entrate resistente. Appare pertanto perfezionata la fattispecie estintiva del processo prevista dalla citata norma ed in tal senso si impone declaratoria con cessazione della materia del contendere, come da dispositivo.
4. Le spese del processo così dichiarato estinto restano a carico della parte che le ha anticipate, in forza della regola generale dettata dall'art. 46, terzo comma, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 per i casi di definizione delle pendenze tributarie. In ragione della definizione condonistica della vertenza, non si ravvisano i presupposti per imporre al ricorrente il pagamento del c.d. doppio contributo, siccome misura applicabile ai soli casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame e pertanto non suscettibile, per la sua natura lato sensu sanzionatoria, di interpretazione estensiva o analogica (così Cass. 07/12/2018, n. 31372; Cass. 07/06/2018, n. 14782; Cass. 12/11/2015, n. 23175).
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto per legge il giudizio di cassazione per il verificarsi della fattispecie di cui all'art. 6 del d.l. n. 193 del 2016, e cessata la materia del contendere. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Quinta Sezione Civi