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Ordinanza — n. 20798/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for tax collection notice definition, ruling the underlying tax dispute was already extinguished.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20798/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the taxpayer's appeal against the Revenue Agency's refusal to define a pending tax dispute. The taxpayer argued the refusal was unmotivated and violated specific tax laws, but the court found the underlying tax liability had already been extinguished by a prior final judgment on the tax assessment. Consequently, the court declared the subject matter of the current dispute non-existent and ordered the costs to be shared.

Regesto Legislator

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Art. 39 comma 12 d.l. 98/2011; Art. 11 legge 96/2017: When a prior final judgment extinguishes the underlying tax liability, a subsequent request to define a related tax collection dispute is moot, and the court must declare the subject matter of the current proceedings non-existent.

Parole chiave

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tax collection notice pending dispute definition tax liability extinction final judgment effect cessation of proceedings arretrati d'imposta sospensione della riscossione fiscale validità della tassazione fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 39 comma 12 d.l. 98/2011
In data 13.3.2012 la società ricorrente ha presentato domanda per la definizione delle liti fiscali pendenti, ai sensi dell'art. 39, comma 12, d.l.
Art. 7 legge 212/2000
Art. 3 legge 241/2000
In data 13.3.2012 la società ricorrente ha presentato domanda per la definizione delle liti fiscali pendenti, ai sensi dell'art. 39, comma 12, d.l.
Art. 42 d.P.R. 600/1973
Art. 11 legge 96/2017
7465/2011 per definizione della lite pendente ai sensi dell'art. 11 legge n.
Art. 336 comma 2 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. sez. 5, n. 31049 del 30 novembre 2018
(Nella specie, la S.C., in applicazione del principio, ha ritenuto non ostativo, rispetto alla definizione agevolata della lite, pendendo la controversia contro la cartella esattoriale, l'intervenuto giudicato sull'atto impositivo presupposto)» (Cass. sez. 5, n. 31049 del 30 novembre 2018).
Cass. sez. 5, n. 15587/2020
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Testo completo

seguente ORDINANZA , g3 4 M Sul ricorso iscritto al n. 26987 del ruolo generale dell'anno 2012 proposto da: CO.DI.SAN. Commercio Distribuzione Sanitari S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura speciale a margine del, ricorso, dall'Avv. Gianmarco Abbadessa ed elettivamente domiciliata in Roma, Piazza Martiri di Belfiore, n. 2 presso lo studio dell'Avv. Gaetano Alessi; -ricorrente- contro Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, presso gli uffici della quale in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, si domicilia; -controricorrente - Diniego della definizione della lite pendente n. 2012/4147 dell'Agenzia delle Entrate di Catania, notificato in data 01.12.2012 relativo al giudizio iscritto con n. RG 7465/2011; udita nella camera di consiglio del 27.4.2021 la relazione svolta dal consigliere Vincenzo Galati;

• Fatti di causa 1. In data 13.3.2012 la società ricorrente ha presentato domanda per la definizione delle liti fiscali pendenti, ai sensi dell'art. 39, comma 12, d.l. n. 98 del 2011, allo scopo di definire il giudizio pendente davanti alla Corte di cassazione RG 7465/2011 promosso dall'Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della CTR della Sicilia n. 497/34/10 che ha confermato quella della CTP. di Catania con la quale è stata annullata la cartella esattoriale n. 29320070115334729 avente ad oggetto maggiori importi di IRPEG, IRAP ed IVA, con relative sanzioni per l'anno 2003 emessa a seguito di avviso di accertamento notificato il 21.11.2006 e non impugrtato.

La predetta domanda è stata rigettata con atto notificato in data 1.10.2012 dall'Agenzia delle Entrate di Catania sull'assunto della non definibilità della lite in quanto avente ad oggetto cartella esattoriale costituente atto di mera riscossione emesso a titolo definitivo in assenza di impugnazione dell'avviso di accertamento predetto.

2. Avverso tale diniego la contribuente ha proposto ricorso ai sensi dell'art. 16, comma 8, legge n. 289 del 2002 articolando due motivi.

3. Ha resistito l'Agenzia delle Entrate. • Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo viene dedotta nullità per difetto di motivazione ai sensi degli artt. 7 legge n. 212 de.I 2000, 3 legge n. 241 del 2000 e 42 d.P.R. n. 600 del 1973. La ricorrente lamenta che il provvedimento impugnato sia stato motivato con argomentazioni carenti e laconiche che rendono impossibile la verifica delle reali ragioni poste a•fondamento della decisione di rigetto. A tale proposito, richiama precedenti giurisprudenziali sulla motivazione degli atti di imposizione tributaria.

• • < 2. Con il secondo motivo viene eccepita l'illegittimità e l'infondatezza dell'atto impugnato per violazione e falsa applicazione dell'art. 39, comma 12, del d.l. n. 98 del 2011. L'oggetto della lite pendente per la quale è stata avanzata domanda di definizione riguardava la fruizione delle disposizioni agevolative previste dall'art. 1, comma 1011, della legge n. 296 del 2006, come modificato dal d.l. n. 248 del 2007, convertito in legge n. 31 del 2008. Quindi, l'oggetto della controversia era costituito dalla possibilità di definire i versamenti di cui alla cartella beneficiando delle agevolazioni previste a seguito di eventi sismici e vulcanici.

3. Il presente giudizio va definito con declaratoria di cessazione della materia del contendere. Risulta, infatti, che con sentenza n. 15587/2020 questa stessa Corte ha dichiarato estinto il giudizio R.G. n. 7465/2011 per definizione della lite pendente ai sensi dell'art. 11 legge n. 96 del 2017. E' stato quindi definito, con quella declaratoria, il giudizio "presupposto" della presente controversia essendo stata ritenuta definita la lite tributaria. Da ciò deriva che la decisione si riflette, inevitabilmente, sul presente giudizio che ha ad oggetto l'impugnazione del diniego opposto dall'Agenzia alla definizione agevolata della controversia che trae origine sostanziale dalla cartella di cui in narrativa.

Deve quindi trovare applicazione il principio di diritto secondo cui «in tema di condono fiscale, la decisione di ammissione alla definizione agevolata costituisce una forma atipica di definizione del rapporto tributario che rileva come fatto estintivo della pretesa fiscale sul piano sostanziale e processuale, sicché la stessa spiega effetto, ex art. 336, comma 2, c.p.c., in ragione della valenza pregiudicante, anche sulle eventuali pronunce, sebbene passate in giudicato, afferenti il medesimo rapporto impositivo. (Nella specie, la S.C., in applicazione del principio, ha ritenuto non ostativo, rispetto alla definizione agevolata della lite, pendendo la controversia contro la cartella esattoriale, l'intervenuto giudicato sull'atto impositivo presupposto)» (Cass. sez. 5, n. 31049 del 30 novembre 2018).

Nella fattispecie il diniego della definizione della lite pendente oggetto di ricorso in cassazione è stato assorbito dall'intervenuta definizione del giudizio avente ad oggetto la cartella esattoriale dalla quale è originata la controversia tributaria. Il giudicato formatosi sulla definizione della lite originata dalla cartella non può che influire sulla controversia derivante dal diniego della definizione agevolata della lite che ha tratto origine da quell'atto.

4. Da quanto esposto discende la declaratoria di cessazione della materia del contendere anche nell'ambito del presente giudizio. La natura della decisione giustifica l'integrale compensazione delle spese processuali tra le parti.

P.Q.M.

La Corte