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Ordinanza — n. 20796/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on procedural grounds due to apparent lack of reasoning in appellate judgment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20796/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation accepted the first ground of appeal regarding the apparent lack of reasoning in the Regional Tax Court's decision. The appellant argued that the appellate court merely adopted the first-instance ruling without evaluating the specific grounds of the appeal. The court found this violation of constitutional and procedural rights because the appellate judgment failed to explain why the appeal was rejected or confirm the identity of issues between degrees. Consequently, the decision was quashed and remanded to the Regional Tax Court for a new ruling on the merits.

Regesto Legislator

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Art. 111 Cost.; Art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.: An appellate judgment must provide reasoning based on the grounds of appeal or confirm the identity of issues; a mere adoption of the first-instance decision without critical evaluation constitutes a violation of the right to a reasoned judgment.

Parole chiave

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appellate reasoning requirement violation of reasoned judgment identity of issues in appeal procedural violation cassation tax dispute procedural defect liquidazione aziendale a fini fiscali rimborso dell'imposta preventiva liquidazione del fallimento

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 111 Cost.
Art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
articoli 111 Cost
Con il primo motivo l'Agenzia delle Entrate lamenta la violazione degli articoli 111 Cost.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass., Sez. I, n. 20883 del 5 agosto 2019
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 10376/2017 R.G. proposto da Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12; - ricorrente - contro Orlando Franchi srl; - intimata - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale di Firenze, n. 1903/16/16, depositata il 2 novembre 2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26 aprile 2021 dal relatore Dario Cavallari. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO t La Orlando Franchi srl ha impugnato, davanti alla CTP di Prato, un avviso di liquidazione ICI per l'anno 2004.

La CTP di Prato, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 1/04/2008, ha accolto il ricorso. L'Agenzia del Territorio ha proposto appello che la CTR di Firenze, con sentenza n. 49/25/2010, ha accolto, rimettendo gli atti alla CTP di Prato. La CTP di Prato, nuovamente adita, con sentenza n. 58/01/2012, ha annullato per la seconda volta l'avviso contestato. L'Agenzia del Territorio ha proposto appello che la CTR di Firenze, con sentenza n. 1903/16/16, ha respinto. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi.

La società contribuente non ha svolto difese.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1) Con il primo motivo l'Agenzia delle Entrate lamenta la violazione degli articoli 111 Cost. e 132, comma 2, n. 4, c.p.c. in quanto la motivazione della sentenza sarebbe apparente. La doglianza è fondata. Infatti, la sentenza d'appello può essere motivata per relationem, purché il giudice del gravame dia conto, sia pure sinteticamente, delle ragioni della conferma in relazione ai motivi di impugnazione ovvero della identità delle questioni prospettate in appello rispetto a quelle già esaminate in primo grado, sicché dalla lettura della parte motiva di entrambe le sentenze possa ricavarsi un percorso argomentativo esaustivo e coerente, mentre va cassata la decisione A con cui la corte territoriale si sia limitata ad aderire alla pronunzia di primo grado in modo acritico senza alcuna valutazione dì infondatezza dei motivi di gravame (Cass., Sez.

I, n. 20883 del 5 agosto 2019). Nella specie, la CTR si è limitata ad affermare che «esaminati gli atti, ritiene di condividere, e quindi confermare, la decisione della C.T.P. di Prato sez. 1 n. 58/01/12, molto ampia e ben articolata che, in accoglimento del ricorso del contribuente, ha statuito che "sarà compito dell'Ufficio del Territorio Pratese rideterminare, in contraddittorio con il contribuente, le rendite catastali impugnate, in quanto illegittime..."». Risulta evidente, pertanto, che la CTR non ha in alcun modo valutato le ragioni di appello né ha dato atto dell'identità "delle questioni prospettate in appello rispetto a quelle già esaminate in primo grado".

2) L'accoglimento del primo motivo rende non necessario l'esame del secondo, con il quale parte ricorrente lamenta la violazione dell'articolo 8 del regio decreto n. 652 del 1939 e dell'articolo 8 del d.P.R. n. 1112 del 1949 perché la CTR avrebbe errato nel disporre che l'Ufficio procedesse alla rideterminazione della rendita catastale sulla base di criteri estranei a quelli propri delle categorie catastali ordinarie, trattandosi di immobili pacificamente classati come A/10.

3) Il ricorso è accolto, limitatamente al primo motivo, assorbito il secondo. La sentenza impugnata è cassata con rinvio alla CTR di Firenze, in diversa composizione, la quale deciderà nel merito la causa, anche in ordine alle spese -di legittimità.

P.Q.M.

La Corte, - accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; t cassa la sentenza impugnata con rinvio alla CTR di Firenze, diversa composizione, la quale deciderà nel merito la causa, anche in ordine alle spese di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 5^ Sezione Civile, tenuta con moda