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Ordinanza — n. 20795/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses tax appeal due to withdrawal and lack of specific power to renounce.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20795/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court declared the tax appeal inadmissible because the taxpayer formally renounced the lawsuit, citing a simplified payment agreement. Although the withdrawal was clear, the accompanying power of attorney was deemed too generic to legally authorize such a renunciation. Consequently, the Court dismissed the appeal and offset litigation costs without requiring the double contribution fee.

Regesto Legislator

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Art. 6 d.l. n. 193/2016; Art. 103 c.p.c.: A generic power of attorney lacks the specificity required to authorize a party to renounce an appeal, yet a clear expression of withdrawn interest justifies dismissing the suit and offsetting costs without imposing the double contribution fee.

Parole chiave

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tax appeal withdrawal power of attorney scope double contribution fee litigation costs offset inadmissible appeal simplified payment agreement Cassazione Ordinanza autorità fiscale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 6 d.l. n. 193 del 2016
Art. 103 c.p.c.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 31732 del 07/12/2018
Cass. Sez. 6, Ordinanza n. 23175 del 12/11/2015
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Testo completo

e ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 12466/2015 R.G. proposto da MARIAROSA DISSEGNA, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Falcitelli, con domicilio eletto presso il suo studio (Dentons Europe studio legale tributario) in Roma, via XX Settembre n.5; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rap- presentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domici- lio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12; - controricorrente - avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Pie- monte, n.1272/31/2014 depositata il 3 novembre 2014, non notifica- ta. Udita la relazione svolta nell'adunanza camerale del 15 aprile 2021 dal consigliere Pierpaolo Gori. Rilevato che:

1. Con sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte veniva rigettato l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Biella n. 197/2/2012 la quale, a sua volta, aveva riunito e rigettato i ricorsi di Mariarosa Dissegna.

2. I ricorsi avevano ad oggetto due avvisi di accertamento per IRPEF, Addizionali e altro emessi nei confronti della contribuente quale inte- stataria di conti correnti presso istituto di credito elvetico per aver omesso di compilare il quadro RW della dichiarazione dei redditi per gli anni di imposta 2006 e 2007 ed aver conseguentemente omesso di dichiarare redditi da investimento all'estero. L'Agenzia delle Entrate ex d.l. 78 del 2009 recuperava ad imposta il 50% dei saldi in dollari e degli interessi maturati, previa loro conversione al tasso annuale.

3. Avverso la decisione propone ricorso la contribuente, affidato ad un unico motivo, cui replica l'Agenzia delle Entrate con controricorso.

4. Da ultimo la contribuente ha depositato rinuncia al ricorso per cas- sazione. Considerato che:

5. Nella nota di deposito del 17.12.2020 la contribuente ha reso noto di voler rinunziare al ricorso, corredando l'istanza con documentazio- ne attestante il pagamento della definizione agevolata di cui all'art.6 del d.l. n.193 del 2016. La Corte osserva che la procura a margine del ricorso è molto ampia e generica e, nei termini in cui è articolata, non idonea a conferire poteri di rinunciare al ricorso. Nondimeno, il tenore della memoria è una chiara manifestazione di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso e il fatto sopravvenuto è idoneo a determinare inoltre la compensazione delle spese di lite.

6. Nell'ipotesi di causa di inammissibilità sopravvenuta alla proposi- zione del ricorso per cassazione non sussistono i presupposti per im- porre al ricorrente il pagamento del cd. "doppio contributo unificato" (Cass. Sez. 5 - , Ordinanza n. 31732 del 07/12/2018, Rv. 651779 - 01; conforme, Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 23175 del 12/11/2015, Rv. 637676 - 01).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese di lite. Così deciso in Ro