Italian court dismisses tax appeal due to withdrawal and applies fee offset for lack of interest.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the tax appeal inadmissible because the appellant formally withdrew the lawsuit. Although the withdrawal was accompanied by a payment of the simplified settlement fee, the court noted the power of attorney was too generic to authorize such a withdrawal. Consequently, the court treated the situation as a lack of interest in the decision, which allowed for the offset of litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6 d.l. n. 193 del 2016; Art. 100 c.p.c.: A generic power of attorney does not authorize withdrawal, but a clear manifestation of lack of interest permits offsetting litigation costs without imposing the double uniform contribution.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
te ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 12465/2015 R.G. proposto da MARIAROSA DISSEGNA, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Falcitelli, con domicilio eletto presso il suo studio (Dentons Europe studio legale tributario) in Roma, via XX Settembre n.5; — ricorrente — contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rap- presentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domici- lio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12; - con troricorrente - avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Pie- monte, n.1273/31/2014 depositata il 3 novembre 2014, non notifica- ta. Udita la relazione svolta nell'adunanza camerale del 15 aprile 2021 dal consigliere Pierpaolo Gori. Rilevato che:
1. Con sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte veniva rigettato l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Biella n. 198/2/2012 la quale, a sua volta, aveva riunito e rigettato per tardivi- tà i ricorsi di Mariarosa Dissegna.
2. I ricorsi avevano ad oggetto due atti di contestazione sanzioni emessi nei confronti della contribuente quale intestataria di conti cor- renti presso istituto di credito elvetico per aver omesso di compilare il quadro RW della dichiarazione dei redditi per gli anni di imposta 2006 e 2007 ed aver conseguentemente omesso di dichiarare redditi da in- vestimento all'estero in violazione dell'art.4 del d.l. n.167 del 1990.
3. Avverso la decisione propone ricorso la contribuente, affidato a due motivi, cui replica l'Agenzia delle Entrate con controricorso.
4. Da ultimo la contribuente ha depositato rinuncia al ricorso per cas- sazione. Considerato che:
5. Nella nota di deposito del 5.3.2021 la contribuente ha reso noto di voler rinunziare al ricorso, corredando l'istanza con documentazione attestante il pagamento della definizione agevolata di cui all'art.6 del d.l. n.193 del 2016. La Corte osserva che la procura a margine del ri- corso è molto ampia e generica e, nei termini in cui è articolata, non idonea a conferire poteri di rinunciare al ricorso. Nondimeno, il tenore della memoria è una chiara manifestazione di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso e il fatto sopravvenuto è idoneo a determinare inoltre la compensazione delle spese di lite.
6. Nell'ipotesi di causa di inammissibilità sopravvenuta alla proposi- zione del ricorso per cassazione non sussistono i presupposti per im- porre al ricorrente il pagamento del cd. "doppio contributo unificato" (Cass. Sez. 5 - , Ordinanza n. 31732 del 07/12/2018, Rv. 651779 - 01; conforme, Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 23175 del 12/11/2015, Rv. 637676 - 01).
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese di lite. Così deciso in Roma il 15 aprile 2021 Il P ente E Ma