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Ordinanza — n. 20785/2021 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses tax agency appeal, ruling the taxpayer's refund request was timely under the 2008 extension law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20785/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the tax agency's appeal against a regional tax commission decision granting a tax refund to the taxpayer. The taxpayer argued the request was timely under specific extension laws, while the agency contended the five-year statute of limitations had expired since the 2002 benefit law. The court ruled in favor of the taxpayer, holding that the 2008 extension law applied to all eligible recipients regardless of prior tax compliance status.

Regesto Legislator

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Art. 9, comma 17, legge 27 dicembre 2002, n. 289; Art. 21, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546: The extension of the limitation period for tax refund requests granted by subsequent legislation applies to all eligible taxpayers, overriding the agency's interpretation that only those with pending tax condonations benefit from the extension.

Parole chiave

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tax refund limitation period statute of limitations extension tax benefit legislation tax agency appeal timely request filing rimborso fiscale ricupero d'imposta restituzione delle prestazioni

Disposizioni normative citate

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Art. 9, comma 17, legge 27 dicembre 2002, n. 289
Con l'unico motivo, si lamenta la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 9, comma 17, legge 27 dicembre 2002, n. 289 e dell'art.
Art. 21, comma 2, secondo periodo, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
289 e dell'art. 21, comma 2, secondo periodo, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all'art.
Art. 3-quater, d.l. 28 dicembre 2006, n. 300
21, comma 2, secondo periodo, d.lgs. 31 dicembre 1992, n.
Art. 36-bis, legge 28 febbraio 2008, n. 31
17, e dall'art. 36-bis legge 28 febbraio 2008, n.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. 6 - 5, 22/07/2016, n. 15252
10242, Cass., Sez. 6 - 5, 22/07/2016, n. 15252; Cass., Sez.
Cass., Sez. 5, 26/02/2020, n. 5167
248 del 2007) e cioè dal 1 marzo 2008 (Cass., Sez. 5, 26/02/2020, n. 5167;
Cass., Sez. 5, 30/12/2020, n. 29913
15252; Cass., Sez. 5, 30/12/2020, n. 29913).
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 11407/2015 R.G. proposto da Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; - ricorrente - contro VINCENZO TARQUINI, rappresentato e difeso dall'avv. Sergio Fontana ed elettivamente domiciliato in Roma, Piazza Eschilo, n. 33, presso lo studio dell'avv. Manuela Di Sano; -controricorrente- Avverso la sentenza n. 844/16/15 della Commissione tributaria regionale per la Sicilia, depositata 3/3/2015 e notificata il 5/3/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/03/2021 dalla dott.ssa Valeria Pirari; Rilevato che:

1. Tarquini Vincenzo impugnò il diniego tacito formatosi sull'istanza di rimborso dell'Ilor e del Irpef trattenuta dal sostituto di imposta negli anni 1990, 1991, 1992, avanzata in data 11/12/2007 in virtù della legislazione di favore data dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289, dall'art. 3-quater d.l. 28 dicembre 2006, n. 300, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, e dall'art. 36-bis legge 28 febbraio 2008, n.

31. La C.T.P. di Siracusa accolse il ricorso con sentenza n. 471/1/13, depositata il 2/10/2013, che fu confermata dalla C.T.R. per la Sicilia, adita dall'Ufficio, con la sentenza n. 844/16/15, depositata 3/3/2015.

2. Avverso questa sentenza, l'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidandolo a un solo motivo. Il contribuente si è difeso con controricorso. Considerato che:

1. Con l'unico motivo, si lamenta la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 9, comma 17, legge 27 dicembre 2002, n. 289 e dell'art. 21, comma 2, secondo periodo, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la C.T.R. respinto l'eccezione di decadenza sollevata dall'Ufficio in riferimento all'art. 38 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, sostenendo che la pretesa traesse origine dalla legge di conversione del 28 febbraio 2008, n. 31 e che il contribuente avesse presentato la domanda tempestivamente il 11/12/2007, senza considerare che il contribuente era decaduto dal diritto al rimborso, essendo trascorsi oltre cinque anni dall'entrata in vigore della legge n. 289 del 2002, art. 9, comma 17, ed essendo il termine di decadenza per la ripetizione di somme indebitamente versate quello dei due anni di cui all'art. 21, comma 2, secondo periodo, d.lgs. n. 546 del 1992, decorrente dalla data di entrata in vigore della norma introduttiva del beneficio della riduzione delle imposte, ossia dal 1 gennaio 2003.

Ad avviso dell'Ufficio, infatti, non rilevano le successive modifiche e proroghe apportate dalla predetta legge, non avendo l'art. 3-quater della legge n. 300 del 2006, convertito dalla legge n. 17 del 2007, rimesso in termini tutti i contribuenti, ma avendo prorogato al 31 dicembre 2007 (poi prorogato al 31 marzo 2008) i soli termini concessi ai destinatari della definizione agevolata per effettuare i pagamenti forfetari al fine di consentire la chiusura agevolata dei rapporti tributari ancora pendenti.

2. Il motivo è infondato. Il problema che viene posto allo scrutinio della Corte è sostanzialmente quello della decorrenza del termine di decadenza per la proposizione della domanda di rimborso delle imposte versate, in ragione delle agevolazioni riconosciute dall'art. 9, comma 17, della legge n. 289 del 2002, in favore dei soggetti residenti nella Sicilia orientale e colpiti dal sisma del 13 dicembre del 1990. In proposito, questa Corte si è ormai pacificamente orientata nel senso di ritenere che il termine di due anni per la presentazione dell'istanza di rimborso ai sensi dell'art. 21, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni, va calcolato a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge n. 31 del 2008 (di conversione con modificazioni del d.l. n. 248 del 2007) e cioè dal 1 marzo 2008 (Cass., Sez. 5, 26/02/2020, n. 5167;

Cass., Sez. 6 - 5, 02/05/2013, n. 10242, Cass., Sez. 6 - 5, 22/07/2016, n. 15252; Cass., Sez. 5, 30/12/2020, n. 29913). Ad avviso della Corte, infatti, «il condono fiscale previsto dall'art. 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, risponde ad una logica particolare e diversa, rispetto agli altri provvedimenti di sanatoria, superando la circostanza per cui di regola le sanatorie non comportano un rimborso dello Stato, in quanto quella in oggetto riguarda periodi temporali remoti e mira ad indennizzare coloro che sono stati coinvolti in eventi calamitosi (nel caso di specie, il sisma del 13 e 16 dicembre 1990, che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa)», con la conseguenza che va riconosciuto il diritto del contribuente ad ottenere il rimborso del 90% delle imposte pagate negli anni 1990-1992, entro il termine di decadenza prorogato fino al 31 marzo 2008 (Cass., 26/02/2020, n. 5167;

Cass., Sez. 6 - 5, 02/05/2013, n. 10242). La questione della decorrenza del termine è stata del resto definitivamente chiarita dall'interpretazione autentica offerta dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), il cui art. 1, comma 665, ha stabilito che «I soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, individuati ai sensi dell'art. 3 dell'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile 21 dicembre 1990, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 24 dicembre 1990, che hanno versato imposte per il triennio 1990-1992 per un importo superiore al 10 per cento previsto dalla L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 9, comma 17, e successive modificazioni, hanno diritto, con esclusione di quelli che svolgono attività d'impresa, per i quali l'applicazione dell'agevolazione è sospesa nelle more della verifica della compatibilità del beneficio con l'ordinamento dell'Unione europea, al rimborso di quanto indebitamente versato, a condizione che abbiano presentato l'istanza di rimborso ai sensi del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 21, comma 2, e successive modificazioni.

Il termine di due anni per la presentazione della suddetta istanza è calcolato a decorrere dalla data di entrata in vigore della L. 28 febbraio 2008, n. 31, di conversione del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248...», in virtù del quale si è ritenuto che i soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, i quali hanno versato imposte per il triennio 1990-1992 per un importo superiore al 10%, previsto dall'art. 9, comma 17, della legge n. 289 del 2002, hanno diritto al rimborso di quanto indebitamente versato, a condizione che abbiano presentato la relativa istanza entro il termine di due anni decorrente dalla data di entrata in vigore della I. n. 31 del 2008 di conversione del d.l. n. 248 del 2007 (Cass., Sez. 6 - 5, 22/07/2016, n. 15252;

Cass., Sez. 5, 26/02/2020, n. 5167; Cass., Sez. 5, 30/12/2020, n. 29913). Ne consegue che l'interpretazione della norma agevolativa offerta dall'Ufficio, che limita la proroga concessa dall'art. 3-quater del d.l. n. 300 del 2006 e dall'art. 36-bis del d.l. n. 248 del 2007 ai soli contribuenti intenzionati al condono di cui all'art. 19, comma 17, legge n. 289 del 2002, con esclusione di quelli che avevano già adempiuto alle obbligazioni tributarie relative ai medesimi anni, non si confronta con i principi sopra espressi, viceversa applicati dalla C.T.R. che ha correttamente individuato nella data del 31 marzo 2008 il termine ultimo per la proposizione della domanda di rimborso e reputato dunque tempestiva quella avanzata dal contribuente in data 11/12/2007.

3. In conclusione, il ricorso va rigettato. Le spese del giudizio vanno invece compensate, atteso che all'epoca della proposizione del ricorso, sussisteva in materia un contrasto tra le pronunce di questa Corte, per dirimere il quale, la Sezione 5, aveva deciso, con ordinanza interlocutoria del 20/07/2014, n. 17369, di trasmettere gli atti al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione alle sezioni unite. L'obbligo di versare, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. del 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge del 24 dicembre 2012, n. 228, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non può trovare applicazione nei confronti delle Amministrazioni dello Stato che, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo (Cass., sez. 6-L, 29/1/2016, n. 1778; Cas