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Ordinanza — n. 20781/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses tax appeal due to lack of reasoning in lower court judgment regarding income assessment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20781/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court allowed the taxpayer's appeal against a Regional Tax Commission decision that rejected his challenge to an income assessment. The taxpayer argued the lower court failed to provide sufficient reasoning regarding disputed bank account facts and the burden of proof. The court found the lower court's judgment null because it omitted the specific elements of conviction and failed to examine the taxpayer's defenses.

Regesto Legislator

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Art. 360 n. 4 c.p.c.; Art. 360 n. 5 c.p.c.: A judgment is null if it lacks absolute motivation or fails to describe the cognitive process used to reach the decision on disputed facts.

Parole chiave

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lack of motivation tax appeal income assessment burden of proof nullity of judgment cognitive process taxpayer defense inchiesta per frode fiscale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360 n. 4 c.p.c.
111, comma 6, della Costituzione, in relazione all'art. 360 n.
Art. 360 n. 5 c.p.c.
111, comma 6, della Costituzione, in relazione all'art. 360 n.
Art. 36 d.lgs. 546/2002
e dell'art. 36 d.lgs. 546/2002 in relazione all'art.
Art. 112 c.p.c.
Art. 111, comma 6 della Costituzione
546/2002, art. 111, comma 6, della Costituzione, in relazione all'art.
art. 36 d.lgs. 546/2002
e dell'art. 36 d.lgs. 546/2002 in relazione all'art.
articolo 112 c.p
Violazione dell'articolo 112 c.p.c.
art. 36 d.lgs. n. 546/2002
e dell'art. 36 d.lgs. n. 546/2002 in relazione all'art.
artt. 36 d.lgs. 31712/1992
civ., il difetto assoluto di motivazione e, comunque, di motivazione apparente, in violazione degli artt. 36 d.lgs. 31712/1992 n.

Giurisprudenza citata

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Cass. 18/04/2017 n. 9745
Cass. 26/06/2017 n. 15884
Cass. 26/06/2017 n. 15884; Cass., 21/09/2017, n.
Cass. 21/09/2017 n. 22022
Cass. 25/10/2018 n. 27112
Cass. 05/10/2018 n. 24452
Cass. 07/04/2017 n. 9105
Cass. Sez. U. 07/04/2014 n. 8053
Cass. 03/11/2016 n. 22232
Cass. 10/01/2003 n. 196
Cass. 01/09/2016 n. 17487
Cass. 21/10/2015 n. 21335
Cass. 20/01/2016 n. 930
Cass. n. 12889 del 2018
930; sui, confini della prova contraria offerta dal contribuente per opporsi alla ricostruzione presuntiva del reddito, Cass. n. 12889 del 2018).
Cass. 29/07/2016 n. 15964
Cass. 20/12/2018 n. 32980
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Testo completo

nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. R.G. 11038/2014, proposto da: Nicastro Emanuele, rappresentato e difeso dall'avv.to Franco Massimo Bambagioni ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv.to Mario di Biagio, in Roma, viale Vigliena n. 2, giusta mandato in atti. Ricorrente contro Agenzia dell'Entrate, in persona del legale rappresentante pro t0-3 tempore, rappresentata e difesa, ope legis, dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12 „ 6,14, 1; poni urwy~ t Avverso la sentenza n. 166/1/13 della Commissione Tributaria Regionale della Toscana, depositata in data 24/10/2013; udita la relazione svolta dal Consigliere Rosita d'Angiolella nella camera di consiglio del 24 febbraio 2021.

Ritenuto che: Con sentenza n. 166/1/13, depositata in data 24/10/2013, non notificata, la CTR della Toscana, respinse l'appello principale dell'Agenzia delle entrate e quello incidentale del contribuente, avverso la sentenza della CTP di Firenze, che aveva a sua volta accolto il ricorso del contribuente, Emanuele Nicastro, avverso l'avviso di accertamento, per gli anni 2004, 2005 e 2006, con il quale l'Ufficio aveva determinato, con metodo sintetico, ai fini IRPEF e relative addizionali, un maggior reddito imponibile rispetto a quello dichiarato dal Nicastro.

Avverso la sentenza della CTR, il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a sei motivi così rubricati: «1. Violazione dell'art.36, d.lgs. 546/2002, art. 111, comma 6, della Costituzione, in relazione all'art. 360 n. 4, c. p. c. - Nullità della sentenza per carenza assoluta di motivazione». «2. Violazione degli artt. 112 c.pc. e dell'art. 36 d.lgs. 546/2002 in relazione all'art. 360 n. 4, c. p. c. - Nullità della sentenza per omessa pronuncia sulle eccezioni preliminari di inammissibilità dell'appello proposto dall'Ufficio svolto dal contribuente nelle proprie controdeduzioni».

«3. Motivazione insufficiente su fatti controversi e decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. - conto corrente intestato a soggetto di verso dal contribuente accertato - illegittimità dell'avviso di accertamento». «4. Motivazione insufficiente su fatti controversi e decisivi del giudizio e comunque omesso esame di fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. - conto corrente intestato a soggetto di verso dal contribuente accertato - illegittima inversione dell'onere probatorio».

«5. Motivazione insufficiente su fatti controversi e decisivi del giudizio e comunque omesso esame di fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le le parti in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. - mancata considerazione delle giustificazioni addotte dal contribuente». «6. Violazione dell'articolo 112 c.p.c. e dell'art. 36 d.lgs. n. 546/2002 in relazione all'art. 360, n. 4, c.p.c. - nullità della sentenza per omessa pronuncia sull'appello incidentale svolto da Nicastro Emanuele». L'Agenzia delle entrate ha depositato "atto di costituzione" ai soli fini di partecipazione all'udienza pubblica.

Emanuele Nicastro ha presentato memoria ex art. 380 bis-1 cod. proc. civ.Considerato che: Emanuele Nicastro, con il primo motivo di ricorso, deduce, in relazione all'art. 360 n. 4, cod. proc. civ., il difetto assoluto di motivazione e, comunque, di motivazione apparente, in violazione degli artt. 36 d.lgs. 31712/1992 n. 546, 111, comma 6, della Costituzione. Il mezzo è fondato e va accolto, restando assorbiti i restanti. La Commissione Tributaria Regionale, così ha redatto la sua decisione: «Svolgimento del processo - l'Agenzia delle entrate propone appello avverso la sentenza 127-19-11 del 7 novembre 2011 con cui la commissione tributaria provinciale di Firenze accoglieva il ricorso del contribuente Emanuele Nicastro avverso avviso di accertamento irpef 2004.2005 e 2006.

Il contribuente si è costituito in giudizio proponendo appello incidentale in cui contesta la legittimità degli accertamenti bancari non autorizzati. - Motivi della decisione - L'appello principale merita accoglimento. Invero il contribuente non ha fornito alcuna giustificazione né dei movimenti bancari, né delle spese affrontate per l'acquisto dell'immobile. Anche l'asserzione di aver accumulato risparmi nella pregressa attività è rimasta indimostrata. La complessità della controversia comporta la compensazione delle spese». Lo stringatissimo contenuto motivazionale della sentenza impugnata„ dà l'immediata percezione di come il giudice di appello abbia completamente omesso l'esposizione dell'iter logico e giuridico della sua decisione, mancando di illustrare le ragioni per cui ha ritenuto di disattendere i motivi di gravame principale ed incidentale.

Le scarne quanto apodittiche motivazioni riguardanti la mancata giustificazione dei movimenti bancari e delle spese affrontate per l'acquisto dell'immobile, nonché dei risparmi, sono del tutto insufficienti per poter comprendere in base a quale ragionamento sia stata confermata la sentenza di prime cure. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, nel caso in cui il giudice di merito non compia, o compia inadeguatamente, una disamina logica e giuridica degli elementi dai quali trae il proprio convincimento, rinviando genericamente e acriticamente alle motivazioni di altro giudice o al quadro probatorio acquisito, o, ancora, al nome della normativa ritenuta applicabile senza sussunzione alcuna della fattispecie concreta al precetto generale, incorre nel vizio di omessa o di apparente motivazione con conseguente nullità della sentenza (cfr., Cass.18/04/2017 n. 9745;

Cass. 26/06/2017 n. 15884; Cass., 21/09/2017, n. 22022; Cass., 25/10/2018, n. 27112; Cass., 05/10/2018, n. 24452; Cass., 07/04/2017, n. 9105, tutte che richiamano i parametri minimi di motivazione indicati da Cass., Sez. U., 07/04/2014 n. 8053 e 03/11/2016 n. 22232; cfr., altresì, per il vizio di motivazione collegato alla funzione dell'appello, Cass., 10/01/2003, n. 196). Nella specie, il difetto di motivazione appare ancor più evidente, considerando che sebbene la disciplina del "redditometro" introduca una presunzione legale relativa a favore dell'Amministrazione in base alla quale il giudice tributario, una volta accertata l'effettività fattuale degli specifici "elementi indicatori di capacità contributiva", non ha il potere di privarli del valore presuntivo connesso dal legislatore alla loro disponibilità, è d'altro canto, tenuto a valutare la prova che il contribuente offra in ordine alla provenienza non reddituale delle somme necessarie per mantenere il possesso di tali beni (cfr.

Cass. 01/09/2016, n. 17487; Cass., 21/10/2015, n. 21335, Cass., 20/01/2016, n. 930; sui, confini della prova contraria offerta dal contribuente per opporsi alla ricostruzione presuntiva del reddito, Cass. n. 12889 del 2018). E' stato soggiunto, seppur con riferimento all'ad 360 n. 5 cod. prov. civ. nella formulazione vigente "ratione temporis", che, ai fini della sufficienza della motivazione della sentenza, il giudice non può, quando esamina i fatti di prova, limitarsi ad enunciare il giudizio nel quale consiste la sua valutazione, perché questo è il solo contenuto "statico" della complessa dichiarazione motivazionale, ma deve anche descrivere il processo cognitivo attraverso il quale è passato dalla sua situazione di iniziale ignoranza dei fatti alla situazione finale costituita dal giudizio, che rappresenta il necessario contenuto "dinamico" della dichiarazione stessa (Cass., 29/07/2016, n. 15964, Rv. 640645-01; id.

Cass., del 20/12/2018, n. 32980, Rv. 652058-01). Contrariamente a tali principi, la CTR ha completamente omesso di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento per ritenere fondate le doglianze dell'Ufficio e infondate quelle dell'appello incidentale del contribuente, mancando di esaminare le singole censure come rappresentate in seno alle difese di merito e nel ricorso per cassazione.Il ricorso va, dunque, accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla CTR della Toscana, in diversa composizione, affinché, all'esito dell'esame della controversia, enunci le ragioni della sua decisione.

La CTR in sede di rinvio è tenuta a provvedere anche in ordine alle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti i restanti; cassa la sentenza impugnata, con rinvio alla CTR della Toscana, cui demanda di provvedere anche in ordine alle spese del presente giudizio. Così deciso, nella camera di consiglio della V Sezione civil