Cassation appeal dismissed due to lack of proof of service via registered mail receipt.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the tax authority's appeal inadmissible because no proof of service was attached to the filing. Although the tax office claimed to have sent the document via registered mail, no delivery receipt was found in the case file. The court ruled that mere mailing is insufficient; a formal receipt proving delivery to the taxpayer is legally required to validate the appeal's timeliness.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 149, ultimo comma cod. proc. civ.; Art. 291 cod. proc. civ.: The notification of a cassation appeal by registered mail is perfected only upon delivery to the recipient, evidenced by a receipt; without such proof, the appeal is inadmissible.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. R.G. 855/2014, proposto da: Agenzia dell'Entrate, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, ope legis, dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12 Ricorrente contro Rinaldi Egidio I i•r -\\-kA-73 Avverso la sentenza n. 162/25/12 della Commissione Tributaria Regionale della Puglia, depositata in data 6/11/2012; udita la relazione svolta dal Consigliere Rosita d'Angiolella nella camera di consiglio del 24 febbraio 2021. Ritenuto che:
Con sentenza n. 162/25/12 della Commissione Tributaria Regionale della Puglia, depositata in data 6/11/2012, la CTR della Puglia, respinse l'appello dell'Agenzia delle entrate avverso la sentenza della CTP di Foggia, che aveva a sua volta accolto il ricorso del contribuente, Egidio Rinaldi, avverso quattro atti di contestazione di sanzioni relative agli anni di imposta 1997 - 1998 - 1999 - 2000, sulla considerazione che il contribuente aveva presentato domanda di condono ex art. 15 della legge n. 289 del 2002. Avverso la sentenza della CTR, L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi deducendo, con il primo, la nullità del ricorso introduttivo per mancanza di apposito mandato al difensore, con il secondo, l'erroneità della sentenza impugnata per avere esteso il "condono" anche alle sanzioni, con il terzo, la mancata pronuncia sull'eccezione sollevata dall'Ufficio sulla circostanza che l'istanza di condono del contribuente non era stata presentata per l'annualità 1997.
L'Agenzia delle entrate ha depositato il ricorso; dalla relata di notifica risulta che l'Avvocatura erariale ha notificato l'atto a mezzo posta, a Rinaldi Egidig presso il suo domicilio fiscale nonché presso il domicilio del suo procuratore, Dott. Alfredo Filomeno; dalla relata risulta altresì, il numero delle raccomandate nonché la data di spedizione del 23 dicembre 2013. Ritenuto che: Il ricorso è inammissibile. Dagli atti di causa non risultano allegati all'originale del ricorso in cassazione proposto dall'Agenzia delle entrate, gli avvisi di ricevimento delle raccomandate di cui alla relata di notificazione apposta al ricorso.
Dalle ricerche effettuate dall'Ufficio al S.I.C., non risulta "caricato" alcun avviso di ricevimento riguardante il ricorso in oggetto. Secondo i principi affermati da questa Corte, ai fini della verifica della tempestività del ricorso per cassazione, la notifica a mezzo del servizio postale non si esaurisce con la spedizione dell'atto per raccomandata, ma si perfeziona con la consegna del plico al destinatario, attestata dall'avviso di ricevimento da allegarsi all'originale a norma dell'art. 149 ultimo comma cod. proc. civ.; ne consegue che la mancanza di tale documento impone la declaratoria di inammissibilità del ricorso per inesistenza della notifica, senza possibilità di rinnovazione ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civ. (in termini, cfr.
Sez. 1, Sentenza n. 9782 del 16/09/1995, Rv. 494041-01). In conclusione, non rivenendosi agli atti alcun avviso di ricevimento che attesti la consegna del plico al destinatario, Egidio Rinaldi, la notifica del ricorso in cassazione proposto dall'Agenzia delle entrate è inesistente, con conseguente inammissibilità del ricorso. Nulla si provvede in ordine alle spese di giudizio, non essendosi instaurato alcun rapporto processuale nei confronti di Egidio Rinaldi.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. 1~le spese: tl Così deciso, nella camera di consiglio della V Sezione civile della Corte di Cassazione, in data 24 febbraio 2021. r Il Presidente ucio