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Ordinanza — n. 20773/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as tax dispute extinguished by voluntary simplified settlement payment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20773/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court declared the tax appeal extinguished because the taxpayer completed a simplified settlement procedure before the case reached the final review stage. The taxpayer had paid the first installment of the simplified payment plan, prompting the tax agency to request the case's closure. Consequently, the court ruled that the subject matter of the dispute no longer existed, terminating the proceedings and assigning costs to the party who advanced them.

Regesto Legislator

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Art. 6, d.l. n. 119 del 2018; When a taxpayer opts for a simplified settlement procedure and fulfills the payment obligations, the subject matter of the tax dispute is deemed extinguished, leading to the termination of the judicial proceedings.

Parole chiave

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simplified settlement procedure tax dispute extinction voluntary payment plan judicial termination cost allocation rules tax valuation appeal simplified tax procedure valore venale dell'immobile

Disposizioni normative citate

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Art. 6, d.l. n. 119 del 2018
Ritenuto che Con ordinanza resa all'udienza del 20 novembre 2018, questa Corte ha accolto l'istanza di sospensione ex art. 6, d.l. n. 119 del 2018 avanzata dalla Costruzioni Billeci srl.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 16296/2014 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via dei Portoghesi n. 12; - ricorrenti - Contro COSTRUZIONI BILLECI SRL, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Salvatore Taverna, Alessandro Pajno, Anna Stefanini presso lo studio del quale è domiciliata, in Roma, P.zza Mincio 2 - controricorrente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia 290/01/13, depositata il 12 dicembre 2013.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 2 febbraio 2021 dal Consigliere Maria Elena Mele. Rilevato che La Costruzioni Billeci srl proponeva ricorso avverso l'avviso di rettifica del valore complessivo di un terreno, oggetto di atto di permuta da euro 268.000 a euro 737.000, oltre sanzioni ed interessi. La Commissione tributaria provinciale di Palermo accoglieva il ricorso e rideterminava il valore complessivo della permuta in euro 550.300. La contribuente proponeva appello avverso tale sentenza avanti alla Commissione tributaria regionale della Sicilia che lo accoglieva, annullando l'avviso impugnato.

Avverso la suddetta decisione l'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. Ritenuto che Con ordinanza resa all'udienza del 20 novembre 2018, questa Corte ha accolto l'istanza di sospensione ex art. 6, d.l. n. 119 del 2018 avanzata dalla Costruzioni Billeci srl. Con memoria in data 6 giugno 2019 la contribuente dava atto di essersi avvalsa della definizione agevolata della controversia presentando apposita domanda e provvedendo al pagamento della prima rata. Chiedeva pertanto di sospendere il procedimento fino al 31 dicembre 2020.

L'Agenzia delle entrate, in data 12 ottobre 2020, ha avanzato istanza di estinzione del giudizio avendo la Direzione provinciale di Palermo comunicato l'intervenuto perfezionamento della definizione agevolata ex art. 11 d.l. n. 119 del 2018. Alla luce della documentazione prodotta deve dichiararsi cessata la materia del contendere, con estinzione del giudizio. Ai sensi dell'art. 6, comma 13, d.l. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio e pone le spese a carico di chi le ha anticipate. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 2 febbraio 2021. II,Presidente rci Depositato in Cancelietia tz nzó Oggi, ................. 2 1 LUG, 2021 .