Cassation court dismisses tax appeal regarding taxi license transfer valuation and indirect sale presumption.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected Angela Perrone's appeal against the Regional Tax Commission's decision to tax the transfer of a taxi license as a business sale. Perrone argued the transfer was a succession and the valuation lacked proper motivation, but the court upheld the lower court's findings. The decision relied on established precedents confirming that logical presumptions of indirect sales apply when co-heirs transfer assets among themselves without explicit gratuitous intent.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 41, 42, 61 d.P.R. n. 600/1973; The tax authority's determination of an indirect sale via logical presumption prevails over succession claims absent contradictory evidence, and valuation disputes remain factual matters outside cassation review.
Parole chiave
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a seguente SENTENZA sul ricorso 10697-2012 proposto da: PERRONE ANGELA, elettivamente domiciliata in ROMA, Piazza Cavour presso la cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall'avvocato ALBERTO VARANO; - ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende; - resistente - avverso la sentenza n. 245/2011 della COMM.TRIB.REG.CAMPANIA, depositata il 07/10/2011; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/06/2021 dal Consigliere Dott.
ANNA MARIA FASANO; lette le conclusioni scritte del pubblico ministero in persona del sostituto procuratore generale dott. ALBERTO CELESTE che ha chiesto il rigetto del ricorso; R.G.N. 10697-12 iftokki, 11714:P FATTI DI CAUSA Angela Perrone impugnava l'avviso di liquidazione ed irrogazione di sanzioni n. 2531 del 2007, notificato per la mancata registrazione del contratto di cessione della licenza per l'esercizio del servizio taxi, tra- sferita con disposizione dirigenziale del Comune di Napoli n. 722 del 2004, eccependo che il trasferimento era avvenuto per successione e che l'atto impugnato era carente nella motivazione circa la determina- zione del valore dell'azienda.
La Commissione Tributaria Provinciale di Napoli, con sentenza n. 369/07/2009, accoglieva il ricorso in ragione della illegittimità dei cri- teri adottati circa il calcolo del valore dell'azienda. L'Agenzia delle en- trate appellava la pronuncia dinanzi alla Commissione Tributaria Re- gionale della Campania che, con sentenza n. 245/51/11, accoglieva il gravame. Angela Perrone ricorre per la cassazione della sentenza, svol- gendo quattro motivi. L'Agenzia delle entrate si è costituiva al solo fi- ne dell'eventuale partecipazione all'udienza di discussione della causa ai sensi dell'art. 370, comma 1, c.p.c.
La Procura Generale della Corte di Cassazione ha concluso, con me- morie scritte depositate in data 21.4.2021, chiedendo il rigetto dell'impugnazione. Il ricorso, fissato all'udienza pubblica del 4 giugno R.G.N. 10697-12 2021, è stato trattato in camera di consiglio, in base alla disciplina det- tata dal sopravvenuto art. 23, comma 8 bis, del d.l. n. 137 del 2020, in- serito dalla legge di conversione n. 176 del 2020, senza l'intervento in presenza del Procuratore Generale e dei difensori delle parti, non avendo nessuno degli interessati fatto richiesta di discussione orale.
RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione de- gli artt. 41, 42 e 61 del d.P.R. n. 600 del 1973, in quanto la sentenza impugnata, in contrasto con le richiamate disposizioni, stabilirebbe er- roneamente che "il trasferimento della licenza di taxi si configura alla stregua di una cessione di azienda...". Secondo la ricorrente, tale as- serzione sarebbe in contrasto con il regime delle presunzioni negli ac- certamenti, poiché l'Ufficio è obbligato ad esporre sulla base di quali "dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a sua conoscenza" ha formulato tale presunzione.
Se l'unico elemento conosciuto dall'Ufficio è l'atto di trasferimento emesso dal Comune di Napoli, non si potrebbe prescindere dall'istanza degli eredi di Perrone Raffaele che lo ha generato, e tale istanza sarebbe una dichiarazione di respon- sabilità che l'Ufficio disconoscerebbe senza il supporto di alcun ele- mento.
2. Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 58 d.P.R. n. 917 del 1986 in quanto la disposizione dirigenziale n. 722 del 2004 evidenzierebbe che, a seguito della successione di Per- rone Raffaele, aperta il 28.8.2003, gli eredi avevano chiesto, in data 10.2.2004, l'intestazione della licenza taxi a Perrone Pasquale. Ai fini R.G.N. 10697-12 delle imposte sui redditi, il semplice trasferimento mortis causa dell'azienda non farebbe sorgere, di per sé, alcun presupposto imposi- tivo di plusvalenze in capo agli eredi. Il presupposto della tassazione ricorrerebbe solo per cessione successiva, e non anche per l'utilizzo personale dei beni dell'azienda da parte degli eredi, atteso che nel set- tore delle imposte sui redditi non sarebbe possibile attribuire rilevanza alla destinazione extra impresa del bene, per mancanza nei confronti degli eredi di una "doppia soggettività tributaria" (di imprenditore e di contribuente comune).
3. Con il terzo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 52 d.P.R. n. 131 del 1986, atteso che la sentenza impugnata sa- rebbe carente di motivazione, in quanto l'Ufficio ha emesso l'avviso di liquidazione citando solo una pubblicazione del "Sole 24 ore" ed uno studio redatto da un ente non meglio precisato, entrambi non allegati all'atto di accertamento e non presenti in alcun fascicolo processuale. Non sarebbe, pertanto, comprensibile il motivo per il quale la Com- missione Tributaria Regionale abbia deciso che una licenza taxi ha un valore di avviamento maggiore a Napoli, pari ad euro 150.000,00, ri- spetto a Roma dove tale valore sarebbe di euro 120.000,00.
4. Con il quarto motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 118 disp.att. c.p.e. e art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. atteso che la decisione impugnata, laddove respinge in toto le doglianze della con- tribuente, non fornirebbe la minima motivazione, nonostante la stesso avesse presentato idonea documentazione a supporto delle proprie censure. Al contrario, emergerebbe dagli atti di causa che Angela Per- rone, in qualità di erede di Raffaele Perrone, intestatario della licenza R.G.N. 10697-12 taxi n. 2531, ha agito a tutela degli interessi personali e patrimoniali dell'asse ereditario, a mezzo dell'istanza, presentata al Comune di Na- poli, del trasferimento della licenza al coerede Perrone Pasquale, come si evincerebbe dalla richiesta del 10.2.2004, prot. 721, allegata al ricor- so per cassazione.
Pertanto, la fattispecie sarebbe soggetta alla discipli- na delle successioni e non a quella dell'imposta di registro. 5.Le critiche, da esaminarsi congiuntamente per connessione logica, non sono fondate per i principi di seguito enunciati. a)La Commissione Tributaria Regionale, con la sentenza impugnata, in accoglimento dell'appello proposto dall'Agenzia delle entrate, ha riget- tato il ricorso proposto da Angela Perrone avverso l'avviso di liquida- zione ed irrogazione di sanzioni, notificato il 15.5.2007, relativo alla mancata registrazione del contratto (verbale) di cessione della licenza per l'esercizio del servizio taxi, trasferita con disposizione dirigenziale del Comune di Napoli n. 722 del 2004.
Secondo l'indirizzo espresso da questo giudice di legittimità, a cui si in- tende dare continuità (non essendoci ragioni per discostarsene), la li- cenza per l'esercizio del servizio di taxi costituisce il bene essenziale e primario nell'ambito del complesso dei beni organizzati per l'esercizio dell'attività individuale di trasporto di persone (costituito dalla licenza e dall'autoveicolo avente i requisiti di legge), ed avente valore commer- ciale di mercato, essendo legalmente consentita la trasferibilità della li- cenza. Il trasferimento della licenza taxi è equiparabile a una cessione d'azienda e, pertanto, sconta l'imposta di registro alla stessa stregua dei contratti verbali di trasferimento di aziende.
Essa rientra tra Cj beni relativi all'impresa', diversi dai beni- ricavi, la cui cessione a titolo oneroso realizza una plusvalenza che concorre alla R.G.N. 10697-12 formazione del reddito a norma dell'art. 86, comma 1, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917. La licenza amministrativa del servizio di taxi è soggetta ad una disci- plina speciale stabilita dall'art. 9 della legge 15.1.1992, n. 21, che ne consente e regola la trasferibilità. Fermo restando la regola generale se- condo cui una licenza amministrativa non può essere ceduta in virtù di un semplice accordo tra le parti, la norma in oggetto consente al titola- re della specifica licenza di taxi di richiedere alla competente autorità comunale il trasferimento della licenza a persona, in possesso dei re- quisiti prescritti, da lui stesso designata (cosiddetta volturazione), qua- lora il titolare si trovi in una delle condizioni previste dalla norma.
Dal tenore della disposizione si evince che, verificandosi le situazioni oggettivamente accertabili descritte dalla legge, l'ente pubblico munito della potestà del rilascio della licenza è tenuto ad operare il trasferi- mento richiesto con la domanda di volturazione (Cass. 17476 del 2017; v. anche Cass. n. 23143 del 2017, Cass. n. 30029 del 2018). b)Ne consegue che, ai fini del trattamento fiscale derivante dalla ces- sione della licenza taxi, va tenuto conto del fatto che l'attività esercitata dal tassista, in relazione al dato testuale di cui all'art. 2195, n. 3, c.c., che qualifica imprese commerciali le attività di trasporto, è di natura imprenditoriale (basata quindi sul principio di economicità).
Il tassita viene qualitifcato specificamente come piccolo imprenditore ai sensi dell'art. 2083 c.c. (v. Cass. n. 21123 del 2010), specificamente imprenditore artigiano, ai sensi dell'art. 7, comma 1, letta) della 1. n. 21 del 1992 (Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservi- zi pubblici non di linea 1. 21 del 1992).R.G.N. 10697-12 Questa Corte ha, altresì, precisato che la licenza taxi è un bene stru- mentale di natura immateriale, che finisce col cartolarizzare l'azienda, diventando presupposto strutturale ed elemento qualificante dell'esercizio dell'attività (Cass. n. 23134 del 2017).
L'esercizio del servizio di taxi costituisce un bene primario nell'ambito dei beni organizzati per lo svolgimento dell'attività individuale di tra- sporto di persone ed il suo trasferimento, previsto dall'art. 9 della 1. n. 21 del 1993, che come si è detto consente al titolare di ottenere la c.d. volturazione da parte del Comune, a determinate condizioni ed a favo- re di un terzo avente i requisiti di legge, concorre alla formazione del reddito (Cass. n. 4944 del 2018, Cass. n. 24315 del 2020). Per tali ragioni, la cessione di licenza di autoservizio pubblico non di linea si presume onerosa ed idonea a determinare una ricchezza tassa- bile anche ai fini dell'imposta di registro, atteso che, come si è detto ta- le cessione, inserita in un contesto caratterizzato dal limitato numero di licenze rilasciate dai Comuni e riguardando un bene essenziale all'esercizio dell'attività imprenditoriale, rientra tra i beni relativi all'impresa. c)Nella fattispecie, a seguito della morte di Raffaele Perrone, gli eredi hanno effettuato la volturazione della licenza e favore di Pasquale Per- rone, così trasferendo, si presume a titolo oneroso, una quota dell'impresa nell'ambito dei beni organizzati per lo svolgimento dell'attività individuale di trasporto di persone.
Ne consegue che, avendo la contribuente, mediante volturazione, ce- duto la licenza da uno dei coeredi, è tenuta a pagare l'imposta di regi- stro nella misura determinata dall'Ufficio con l'atto impositivo oggetto di impugnazione, non potendosi condividere l'assunto difensivo se- R.G.N. 10697-12 condo cui il trasferimento della licenza taxi sia avvenuto mortis causa, essendo invece avvenuto successivamente ed a seguito di accordo dei coeredi, in quanto titolari pro quota jure successionis dell'azienda. Come evidenziato da questa Corte, con sentenza n. 2053 del 2017 in analoga controversia proposta da un altro coerede (Perrone Paola): "nel caso di specie, la tassaione ad imposta di registro riguarda l'atto di trasferimento della li- cena taxi, comportante, per la natura dell'attività esercitata, essendo il tassista un artigiano, cessione di .nienda, ancorchè avvenuta nell'ambito della successione eredi- taria di Perrone Raffaele, a favore del coerede Perrone Pasquale per rinuncia da parte degli altri coeredi.
La presunione di ordine logico — ritenuta ammissibile ex art. 41 del d.P.R. 600173 in mancana di elementi contrastanti il cui onere pro- batorio incombe sul contribuente (v. tra le tante Se.. 5, senten:za n. 20708 del 3.10.2007, Rv. 600927), che nel caso di specie si è limitata a fare riferimento all'istana di trasferimento della licenza presentata al Comune di Napoli — su cui si è basato l'accertamento dell'Ufficio, e che tale rinuncia, formalmente atto a titolo gratuito, era da qualificare nego:zio indiretto, attraverso il quale è stata ceduta la licenza a titolo oneroso, essendo inverosimile che tutti i coeredi abbiano rinuciato a favore di uno solo sena percepire alcunchè". c)Va rigettato anche il terzo motivo di ricorso, dovendosi condividere le argomentazioni già espresse da questa Corte, con la pronuncia n. 2053 del 2017 sopra citata, relativa alla medesima fattispecie, secondo cui, con riferimento agli elementi di valutazione valorizzati dall'Ufficio, ossia la pubblicazione del "Sole 24 ore" e lo studio dell'Osservatorio di categoria: "trattasi, dunque, di elementi di valuta5zione, costituiti da specifici do- cumenti e luoghi di informa:zione, che sono stati valori.uat i per paragone, elementi che non hanno precluso alla parte contribuente di potersene avvalere ai fini difensivi, R.G.N. 10697-12 ben potendo consultarli e contrastarli con altri elementi di prova "(Cass. n. 2053 del 2017; conf.
Cass. n. 8769 del 2017). Quanto alle contestazioni relative alla non corretta determinazione del- la base imponibile con riferimento all'avviamento determinato dall'Ufficio in euro 150.000,00, le stesse non solo difettano di decisivi- tà -atteso che non risulta dalla motivazione della sentenza impugnata quali critiche alla determinazione proposta dall'Ufficio siano state pro- spettate dalla ricorrente nel corso del giudizio di merito (né è stato ri- portato in ricorso con quale atto difensivo)- ma le censure, per quanto argomentato con riferimento ai primi tre motivi di ricorso, risultano infondate, atteso che: "il merito della valuta.zione dell'avviamento commerciale della a.zienda ceduta è una questione di mero fatto e come tale sottratta al vaglio di legittimità" (v. in conformità Cass. n. 2053 del 2017) 6.
In definitiva il ricorso va rigettato, atteso che la Commissione Tri- butaria Regionale ha fatto buon governo dei principi espressi. Nulla va disposto per le spese di lite, in ragione del mancato utile eser- cizio di attività difensiva da parte intimata.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso