Sentenza — n. 20767/2021 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon il primo motivo, parte ricorrente lamenta la violazione e/o falsa applicazione degli articoli 111 Cost., 132 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c. nonché 1, comma 2, e 36, comma 2, n. 2 e n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992 perché la motivazione della sentenza impugnata sarebbe stata apparente. La doglianza è infondata. Infatti, dalla lettura della decisione impugnata emerge come la CTR abbia affrontato in maniera compiuta le cóntestazioni di parte ricorrente, esponendo le ragioni in diritto del proprio convincimento, in particolare con l'esame dei rapporti fra mandante e mandatario nello specifico settore interessato, che non ostavano, alla luce della ratio del sistema e dei principi e delle direttive della riforma della riscossione del 1999, al riconoscimento delle esenzioni richieste alla società controricorrente.
Regesto Legislator
Generato dall'IAarticoli 111 Cost, articolo 1224 c.c, articolo 91 c.p; Sentenza — n. 20767/2021 — snciv · Corte di Cassazione: Con il secondo motivo di ricorso, l'Agenzia del Territorio lamenta la violazione e falsa applicazione dell'articolo 47 bis del d.P.R. n. 602 del 1973, atteso che la CTR avrebbe errato nell'estendere le disposizioni di favore previste dall'articolo 47 bis del d.P.R. n. 602 del 1973, nel testo vigente alla data del 4 ottobre 2005 e sino al 21 agosto 2008, in favore della società controricorrente. In particolare, detta disposizione avrebbe individuato nei soli concessionari i destinatari della relativa normativa di favore, senza possibilità di applicarla anche ai loro mandatari, trattandosi di una esenzione.
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a seguente SENTENZA sul ricorso. 6947-2012 proposto da: Agenzia del Territorio, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato; - ricorrente - contro Equitalia wi spa, elettivamente domiciliata in Roma, via Sicilia 66, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Augusto Fantozzi, Edoardo Belli Contarini e Francesco Giuliani; - controricorrente - avverso la sentenza n. 101V/11 della CTR L'Aquila, depositata il 2 marzo 2011; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/05/2021 dal relatore DARIO CAVALLARI; letta la memoria del P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Alberto Celeste, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso; letti gli atti del procedimento in epigrafe.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La Gest Line spa (ora Equitalia Sud spa) ha impugnato davanti alla CTP di Teramo il provvedimento n. 8018 del 2006 con il quale l'Ufficio provinciale di Teramo aveva respinto la sua istanza di rimborso di somme pagate per visure ipotecarie e catastali, per complessivi € 2.455,00. Essa ha evidenziato di svolgere l'attività di concessionario del servizio di riscossione e di avere conferito alla Sistemia spa un mandato speciale con rappresentanza affinché procedesse a varie attività, con facoltà di sostituire a sé altri mandatari.
A sua volta, Sistemia spa aveva nominato tali mandatari. La CTP di Teramo, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 247/02/2007, ha accolto il ricorso. L'Agenzia del Territorio ha proposto appello che la CTR L'Aquila, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 10/5/2011, ha rigettato. L'Agenzia del Territorio ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi. Equitalia Sud spa si è difesa con controricorso. La Procura generale presso la Corte di cassazione ha depositato memorie. Parte controricorrente ha depositato memorie.Fissato all'udienza pubblica del 4 maggio 2021, il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, in base alla disciplina dettata dal sopravvenuto art. 23, comma 8 bis, del d.l. n. 137 del 2020, inserito dalla legge di conversione n. 176 del 2020, senza l'intervento in presenza del Procuratore Generale e dei difensori delle parti, non avendo nessuno degli interessati fatto richiesta di discussione orale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo, parte ricorrente lamenta la violazione e/o falsa applicazione degli articoli 111 Cost., 132 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c. nonché 1, comma 2, e 36, comma 2, n. 2 e n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992 perché la motivazione della sentenza impugnata sarebbe stata apparente. La doglianza è infondata. Infatti, dalla lettura della decisione impugnata emerge come la CTR abbia affrontato in maniera compiuta le cóntestazioni di parte ricorrente, esponendo le ragioni in diritto del proprio convincimento, in particolare con l'esame dei rapporti fra mandante e mandatario nello specifico settore interessato, che non ostavano, alla luce della ratio del sistema e dei principi e delle direttive della riforma della riscossione del 1999, al riconoscimento delle esenzioni richieste alla società controricorrente.
La circostanza, poi, che la motivazione contestata sostanzialmente coincida con quella della sentenza di primo grado non ha alcun rilievo, atteso che le questioni giuridiche trattate erano le stesse e che, comunque, la CTR ha risposto ai motivi di appello dell'Agenzia del Territorio, come riportati nella sua sentenza.
2. Con il secondo motivo di ricorso, l'Agenzia del Territorio lamenta la violazione e falsa applicazione dell'articolo 47 bis del d.P.R. n. 602 del 1973, atteso che la CTR avrebbe errato nell'estendere le disposizioni di favore previste dall'articolo 47 bis del d.P.R. n. 602 del 1973, nel testo vigente alla data del 4 ottobre 2005 e sino al 21 agosto 2008, in favore della società controricorrente. In particolare, detta disposizione avrebbe individuato nei soli concessionari i destinatari della relativa normativa di favore, senza possibilità di applicarla anche ai loro mandatari, trattandosi di una esenzione.
La contestazione è infondata. La giurisprudenza di legittimità, dalla quale questo Collegio non vede( ragioni per discostarsi, afferma che «Il contenuto del mandato con rappresentanza può ricomprendere anche atti giuridici di carattere non (---- negoziale, i cui effetti si riversano direttamente nella sfera giuridica del mandante e sono ad esso immediatamente riferibili. Ne consegue che, nel caso di incarico conferito da un concessionario del servizio di riscossione ad una società di effettuare in suo nome e per suo conto visure ipocatastali, essendo l'attività svolta direttamenté riferibile al mandante, si applica anche al mandatario e al submandatario la cui nomina sia preventivamente autorizzata la previsione dell'art. 47 bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, nel testo vigente prima della modifica di cui all'art. 83, comma 23 ter, del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133, che prevedeva il rilascio a titolo gratuito delle visure ipotecarie e catastali relative agli immobili dei debitori iscritti a ruolo e dei coobbligati solo "ai concessionari".
Né tale interpretazione può ritenersi preclusa dal divieto di analogia, dall'attinenza dell'attività a rapporti pubblicistici o dalla citata modifica dell'art. 47 bis, che ha esteso la gratuità anche agli incaricati dei concessionari, poiché essa costituisce conseguenza diretta dell'applicazione dei principi generali in tema di mandato con rappresentanza, l'attività oggetto dell'incarico è estranea all'esercizio di pubblici poteri autoritativi, e la modifica normativa ha funzione interpretativa, volta anche a superare il contenzioso esistente» (Cass., Sez. 5, n. 20822 del 6 settembre 2017;
Cass., Sez. 5, n. 9112 del 6 giugno 2012). Pertanto, correttamente la CTR ha riconosciuto l'agevolazione in esame a parte controricorrente.
3. Con il terzo motivo, parte ricorrente lamenta la violazione e/o falsa applicazione dell'articolo 1224 c.c. poiché la CTR, pur senza affrontare la relativa questione, aveva confermato la decisione di primo grado nella parte in cui l'aveva condannata a corrispondere, sulla somma oggetto di causa, la rivalutazione monetaria. La doglianza è inammissibile. Infatti, dalla lettura della sentenza impugnata e del ricorso non emerge che l'Amministrazione ricorrente abbia proposto appello davanti alla CTR in ordine alla menzionata questione.
4. Il ricorso è, quindi, respinto. Le spese di lite seguono la soccombenza ex articolo 91 c.p.c. e sono liquidate come in dispositivo. Non sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell'articolo 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, che ha aggiunto il comma 1 quater all'articolo 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, dell'obbligo, per parte ricorrente, di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione integralmente rigettata, trattandosi di ricorso per cassazione la cui notifica si è perfezionata prima della data del 30 gennaio 2013 (Cass., Sez. 6-3, n. 14515 del 10 luglio 2015).
P.Q.M.
La Corte, - rigetta il ricorso; - condanna parte ricorrente a rifondere le spese di lite, che liquida in € 1.400,00, oltre € 200,00 per esborsi, accessori di legge e spese generali nella misura del 15%. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della V Sezione Civile, tenuta con modalità