Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 20686/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows appeal against tax ruling denying housing tax benefit due to mismatch between actual residence and civil registry address.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20686/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation partially allowed Maria Dina Lisanti's appeal against a tax ruling that denied a reduced property tax rate. The taxpayer argued that her professional activity in Rome and utility bills proved habitual residence, despite her civil registry address being elsewhere. The court rejected the lower tribunal's requirement for a formal address match, ruling that the tax benefit applies to the actual principal residence regardless of the civil registry location.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 8, comma 2, D.Lgs. n. 504/1992; The tax benefit for the principal residence cannot be denied due to a discrepancy between the indicated location and the taxpayer's civil registry residence, provided habitual residence is proven by any suitable means.

Parole chiave

Generato dall'IA
principal residence tax benefit civil registry address mismatch habitual residence proof property tax reduction tax administration error dimora abituale domanda d'asilo di rom prova della proprietà

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 8, comma 2, D.Lgs. n. 504/1992
con il primo mezzo la ricorrente denuncia violazione di norme di diritto (art. 8, comma 2, D.Lgs. n. 504/1992) e lamenta che la CTR abbia erroneamente affermato che per l'applicazione dell'aliquota agevolata fosse necessario il trasferimento della residenza anagrafica nell'immobile oggetto di tassazione; 1.2.
Art. 1, comma 173, lett. b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296
siffatta conclusione, lungi dall'essere contraddetta, è piuttosto avvalorata dalla modifica della disposizione operata dall'art. 1, comma 173, lett.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. nn. 13062/2017
Cass. nn. 13062/2017, 12299/2017, 13151/2010); 1.5.
Cass. n. 12299/2017
Cass. n. 13151/2010
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso 12284-2017 proposto da: LISANTI MARIA DINA, elettivamente domiciliata in ROMA, presso lo studio dell'Avvocato DOMENICO APICE, che la rappresenta e difende giusta procura speciale estesa in calce al ricorso - ricorrente— contro ROMA CAPITALE, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso lo studio dell'Avvocato UMBERTO GAROFOLI, che la rappresenta e difende giusta procura speciale estesa à margine del controricorso - controricorrente- avverso la sentenza n. 6808/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO, depositata il 10/11/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/6/2021 dal Consigliere Relatore Dott.ssa ANTONELLA DELL'ORFANO R.G. 12284/2017 RILEVATO CHE Maria Dina Lisanti propone ricorso, affidato a tre motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale del Lazio aveva accolto l'appello di Roma Capitale avverso la sentenza n. 2336/2014 della Commissione Tributaria Provinciale di Roma in accoglimento del ricorso avverso avviso di accertamento ICI 2007-2009 con cui era stata applicata una maggiore imposta per il mancato riconoscimento dell'aliquota agevolata con riguardo all'immobile di proprietà della contribuente, presso il quale ella dimorava abitualmente ma in cui non aveva trasferito la residenza anagrafica;

Roma Capitale resiste con controricorso CONSIDERATO CHE 1.1. con il primo mezzo la ricorrente denuncia violazione di norme di diritto (art. 8, comma 2, D.Lgs. n. 504/1992) e lamenta che la CTR abbia erroneamente affermato che per l'applicazione dell'aliquota agevolata fosse necessario il trasferimento della residenza anagrafica nell'immobile oggetto di tassazione; 1.2. con il terzo mezzo la ricorrente lamenta omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, costituito dallo svolgimento a Roma dell'attività professionale di avvocato da parte della contribuente sin dal 1999 e dai consumi d'acqua nell'abitazione in questione, che sarebbero indicativi di un utilizzo costante dell'immobile; 1.3. le doglianze, da esaminare congiuntamente, sono fondate; 1.4. nella giurisprudenza di questa Corte è ,consolidato l'orientamento secondo il quale, anche alla stregua dell'originaria formulazione dell'art. 8, comma 2, del d.

Igs. 504/1992, «l'agevolazione prevista [...] per l'immobile adibito ad abitazione principale non può essere negata [...] per la divergenza tra il luogo indicato e la residenza anagrafica del contribuente» (cfr. Cass. nn. 13062/2017, 12299/2017, 13151/2010); 1.5. a tale indirizzo la Corte ritiene di dover dare continuità, atteso che la definizione contenuta nell'art. 8, comma 2, del d. Igs. n. 504/1992, cit. (secondo la quale «per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente») prescinde — con evidenza — dal dato formale della residenza anagrafica, e attiene, invece, al dato fattuale dell'effettiva dimora del nucleo familiare del contribuente;R.G. 12284/2017 1.6. siffatta conclusione, lungi dall'essere contraddetta, è piuttosto avvalorata dalla modifica della disposizione operata dall'art. 1, comma 173, lett. b), della legge n. 296/2006 cit., in virtù della quale «... al comma 2 dell'articolo 8, dopo le parole: "adibita ad abitazione principale del soggetto passivo" sono [state] inserite le seguenti: "intendendosi per tale, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica"»; 1.7. il legislatore, infatti, nell'introdurre la presunzione iuris tantum della coincidenza tra il comune della residenza anagrafica del contribuente e la localizzazione della «unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo » del tributo de quo, ha riaffermato il principio che, ai fini della detrazione, l'abitazione principale non è necessariamente determinata dalla residenza anagrafica del contribuente e, con l'eccezione di salvezza, ha, quindi, espressamente sancito la possibilità della « prova contraria », addossandone l'onere relativo alla parte interessata; 1.8. ne consegue che ih tema di detrazione per l'abitazione principale dall'IC, in base all'art. 8, comma 2, del d.

Igs. 30 dicembre 1992, n. 504, anche alla stregua della formulazione antecedente alla modificazione operata dall'art. 1, comma 173, lett. b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), il beneficio non è escluso dalla residenza anagrafica del contribuente in comune diverso da quello in cui è ubicata l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; 1.9. nella specie, la contribuente, come indicato nella sentenza impugnata, ha inteso fornire la dimostrazione della ricorrenza del requisito richiesto per il sorgere del diritto alla particolare "detrazione" prevista all'epoca (2007-2009) cui si riferisce la pretesa fiscale dedotta in giudizio, attraverso la produzione di «ricevute di pagamento, assemblee condominiali, dichiarazioni di terzi» e «fatture relative alle utenze domestiche» in quanto direttamente riferibili all'interessato, e poiché la normativa sopra richiamata non prevede alcuna limitazione circa la prova dell'utilizzo del bene che incombe sul contribuente, non essendo la stessa in alcun modo tipizzata, tale prova può essere offerta, contrariamente a quanto ha ritenuto HtYWgiudice di merito, con qualsiasi mezzo all'uopo idoneo, secondo le regole generali; 1.10. la sentenza impugnata non si è, pertanto, attenuta ai principi che precedono avendo affermato che ai fini dell'applicazione dell'aliquota agevolata R.G. 12284/2017 «l'elemento cardine è dato dalla abitazione principale e, quindi, non è attribuibile alcuna altra situazione se non quella della corrispondenza anagrafica», aggiungendo altresì che le fatture non assumevano comunque valore probatorio dal momento che le ricevute possono riferirsi anche alle <<seconde abitazioni»; 1.11. la CTR, di conseguenza, ha fatto malgoverno dei principi fin qui enunciati per non aver valutato le prove addotte dalla contribuente al fine di stabilire la sussistenza o meno dei presupposti per la concessione dell'agevolazione tributaria;

2. va infine respinto il secondo motivo, con cui si denuncia nullità della sentenza per motivazione apparente e contraddittoria, atteso che, da quanto dianzi illustrato, nella fattispecie in esame la sentenza impugnata esplicita in maniera sufficiente la ratio decidendi, consentendo il controllo del percorso logico — giuridico che ha portato alla decisione, tant'è che, con i restanti motivi, la contribuente ha potuto censurare compiutamente gli errori di diritto che giustificano comunque la richiesta cassazione dell'impugnata sentenza;

3. sulla scorta di quanto sin qui illustrato, il ricorso va accolto quanto al primo ed al terzo motivo, respinto il secondo, con conseguente cassazione dell'impugnata sentenza e rinvio per nuovo esame alla Commissione tributaria regionale del Lazio in diversa composizione, cui resta demandata anche la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo ed il terzo motivo di ricorso, respinto il secondo; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale del Lazio in diversa composizione, cui demanda di pronunciare anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da remoto, della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, in data 21.6.2021. Il