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Ordinanza — n. 20681/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court annuls appeal dismissal for lack of specificity, allowing reiteration of first-instance arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20681/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation annulled the Lombardy Regional Tax Court's dismissal of an appeal due to alleged lack of specific grounds. The taxpayer argued that reusing arguments from the initial tax assessment and first-instance appeal satisfied the legal requirement for specific grounds under Article 53 of D.Lgs. 546/1992. The court held that repeating factual and legal reasons from the first instance, provided they specifically criticize the lower court's decision, constitutes adequate specificity without needing new arguments.

Regesto Legislator

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Art. 53 d.lgs. n. 546 del 1992; The reiteration of facts and legal grounds from the first instance judgment, when they specifically criticize the appealed decision, satisfies the requirement of specific grounds for appeal without necessitating additional allegations.

Parole chiave

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specific grounds for appeal tax appeal specificity reiteration of first instance Article 53 D.Lgs 546/1992 lack of specific grounds tax assessment review Cassation annulment reddito acquisito sotto forma di rendita

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 53 d.lgs. n. 546 del 1992
CONSIDERATO CHE Con il primo motivo la contribuente deduce violazione e/o falsa applicazione dell'art. 53 d.
Art. 360 n. 3 c.p.c.
Con il secondo motivo deduce ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c., violazione e/o falsa applicazione dell'art.
Art. 5 d. Igs 472 del 1997
Con il terzo motivo chiede la cassazione parziale della sentenza impugnata quanto alle sanzioni per 'violazione dell'art. 5 d. Igs 472 del 1997 in relazione all'art.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
sez. II, ord., n. 23781 del 2020
sez. V, n. 32954 del 2018
sez. VI-5, ord. n. 30525 del 2018
32954 del 2018; sez. VI-5, ord. n. 30525 del 2018).
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Testo completo

ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 7206-2015 proposto da: MONTANARI ANNELISA, elettivamente domiciliata in ROMA, V.LE TIZIANO 19, presso lo studio dell'avvocato BRUNO NIGRO, rappresentata e difesa dagli avvocati MICHELE DOGLIO e ITALO DOGLIO; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro 2021 tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI 3273 PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende; - resistente - avverso la sentenza n. 4516/2014 della COMM.TRIB.REG.LOMBARDIA, depositata il 10/09/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/05/2021 dal Consigliere Dott.

ANDREA VENEGONI; RITENUTO CHE La contribuente Annelisa Montanari impugnava l'avviso di accertamento relativo all'anno 2005 con cui, con metodo sintetico, le veniva attribuito maggior reddito in virtù della spesa per l'acquisto di un immobile nel 2009 e della spesa per la gestione della residenza principale. Deduceva che le spese erano state sostenute con le risorse finanziarie derivanti dall'eredità del padre, deceduto nel 2002, compreso il disinvestimento di titoli, e non con reddito proprio, essendo ella anche disoccupata dal 2002. La CTP di Milano respingeva il ricorso.

La contribuente proponeva appello e la CTR della Lombardia lo dichiarava inammissibile per difetto di specificità dei motivi. Contro tale sentenza ricorre la contribuente sulla base di tre motivi. L'Agenzia delle Entrate si è costituita senza controricorso, ai soli fini dell'eventuale partecipazione all'udienza. CONSIDERATO CHE Con il primo motivo la contribuente deduce violazione e/o falsa applicazione dell'art. 53 d. Igs. 546 del 1992; la sentenza deve essere cassata perché "le argomentazioni rappresentate in CTP in quanto idonee a confutare la Proc. n. 7206/2015 motivazione della sentenza impugnata soddisfano l'onere di indicare i "motivi specifici" di impugnazione".

La CTR avrebbe errato non avendo considerato che nell'atto di appello la ricorrente aveva formulato una critica specifica ad ogni passaggio della sentenza della CTP. Con il secondo motivo deduce ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c., violazione e/o falsa applicazione dell'art. 53 d. Igs. 546 del 1992; la sentenza deve essere cassata perché, in ogni caso, la ricorrente ha contestato analiticamente i singoli passaggi della sentenza riportandoli espressamente e confutandoli specificamente. La CTR non avrebbe considerato che l'atto di appello conteneva una critica espressa e specifica ai passaggi della sentenza di primo grado, come emerge dallo stesso atto di appello.

Con il terzo motivo chiede la cassazione parziale della sentenza impugnata quanto alle sanzioni per 'violazione dell'art. 5 d. Igs 472 del 1997 in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.: assenza di alcuna consapevolezza in capo alla ricorrente. I primi due motivi sono fondati, con assorbimento del terzo. Proc. n. 7206/2015 La lettura che la CTR ha dato del concetto di "specificità" dei motivi appare, infatti, eccessivamente formale e non in linea con i principi affermati da questa Corte. Il ricorso illustra compiutamente lo sviluppo del procedimento nei gradi di merito e la modalità con cui è stato redatto l'appello.

Dopo che la CTP aveva rigettato il ricorso di primo grado, ed aveva ritenuto fondato l'accertamento, ritenendolo basato su circostanze ed elementi di fatto certi, ed aveva ritenuto che la contribuente non avesse fornito alcuna prova contraria, la ricorrente nell'appello aveva contestato gli elementi che l'uffiCio aveva utilizzato in origine per fondare l'avviso, e la CTP ha confermato. Questo sia con riferimento a considerazioni di carattere generale sul principio costituzionale di'capacità contributiva, sia con riferimento alla compatibilità dell'accertamento sintetico con tale principio e con le previsioni della legge 212 del 2000, sia con riferimento alla sua specifica situazione, ribadendo di essere stata disoccupata dal 2002 e di avere tratto la provvista per le spese dalla successione del padre, e contestando anche aritmeticamente i singoli conteggi effettuati dall'ufficio.

Per quanto si tratti degli stessi argomenti posti a base della contestazione originaria dell'avviso di accertamento, gli Proc. n. 7206/2015 stessi appaiono pienamente riferibili anche alla sentenza di primo grado, quali censure della stessa. Nel secondo motivo, infatti, la contribuente ha evidenziato come i suddetti argomenti siano stati posti in contrapposizione alle affermazioni della sentenza appellata, laddove (pag. 21 del ricorso) il contribuente nell'atto di appello ha espressamente affermato che "l'appellante ritiene erronea e non conforme a diritto la sentenza dei Giudici di prime cure per i seguenti motivi".

Ora, questa Corte afferma costantemente, nel processo civile in generale, il principio secondo cui l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, invocate a sostegno del gravame, può sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, non essendo necessaria l'allegazione di profili fattuali e giuridici aggiuntivi, purché ciò determini una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice. (sez.

II, ord., n. 23781 del 2020). Con riferimento specifico al processo tributario, poi, si è affermato ugualmente che la riproposizione a supporto dell'appello delle ragioni inizialmente poste a fondamento dell'impugnazione del provvedimento impositivo (per il contribuente) ovvero della dedotta legittimità Proc. n. 7206/2015 dell'accertamento (per l'Amministrazione finanziaria), in contrapposizione alle argomentazioni adottate dal giudice di primo grado, assolve l'onere di impugnazione specifica imposto dall'art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992, quando il dissenso investa la decisione nella sua interezza e, comunque, ove dall'atto di gravame, interpretato nel suo complesso, le ragioni di censura siano ricavabili, seppur per implicito, in termini inequivoci. (sez.

V, n. 32954 del 2018; sez. VI-5, ord. n. 30525 del 2018). La sentenza impugnata non si è attenuta a questi principi e deve, pertanto, essere annullata, con rinvio del procedimento alla CTR della Lombardia per nuovo giudizio, nonché per la pronuncia sulle spese del presente.

P.Q.M.

accoglie il primo e secondo motivo, assorbito il terzo. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla CTR della Lombardia anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio. Così deciso in