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Ordinanza — n. 20680/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court partially allows tax appeal regarding synthetic income assessment for years 2007 and 2008.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20680/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court partially allowed the taxpayer's appeal against the tax authority's synthetic income assessment for the years 2007 and 2008, while dismissing claims for 2006. The taxpayer argued that the tax authority failed to verify a significant discrepancy between declared and reconstructed income, which is a mandatory requirement for such assessments. Consequently, the court annulled the contested portions of the lower court's decision and remanded the case for a new factual examination.

Regesto Legislator

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Art. 38 comma 4 d.P.R. n. 600 del 1973; When a synthetic income assessment is applied, the tax authority must verify a discrepancy of at least one quarter between declared and reconstructed income; failure to consider facts proving alternative income sources renders the assessment invalid.

Parole chiave

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synthetic income assessment tax discrepancy threshold income reconstruction tax audit procedure fiscal liability verification spese di difesa strumenti di difesa commerciale spese del veicolo a motore

Disposizioni normative citate

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Art. 38 comma 4 d.P.R. n. 600 del 1973
Con il quarto motivo deduce violazione o falsa applicazione di norme di diritto (art. 38 comma 4 d.P.R. n. 600 del 1973) per mancato scostamento tra reddito dichiarato e reddito ricostruito sinteticamente oltre il quarto relativamente all'anno 2008.
art. 38 comma 4 d.P.R. 600 del 1973
Con il quinto motivo deduce violazione o falsa applicazione di norme di diritto (art. 38 comma 4 d.P.R. 600 del 1973) per mancato scostamento tra reddito dichiarato e reddito ricostruito sinteticamente oltre il quarto per due esercizi su tre (anni 2006 e 2008).
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Testo completo

iato la seguente ORDINANZA sul ricorso 3802-2015 proposto da: ROSSI ALBERTO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE GIUSEPPE MAllINI N.134, presso lo studio dell'avvocato ROSELLA ZOFREA, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato STEFANO BARZON; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro 2021 tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI 3272 PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1042/2014 della COMM.TRIB.REG.VENETO, depositata il 18/06/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/05/2021 dal Consigliere Dott.

ANDREA VENEGONI; RITENUTO CHE L'Agenzia delle Entrate direzione provinciale di Vicenza, a seguito di invio di questionari, notificava a Rossi Alberto avvisi di accertamento per gli anni 2006, 2007 e 2008 con cui, con metodo sintetico, gli venivano attribuiti maggiori redditi sulla base della ritenuta capacità reddituale per il possesso di imbarcazioni a motore, autovetture, un appartamento a Vicenza ed uno in una località di mare. La CTP di Vicenza accoglieva in parte il ricorso per il 2006 e lo rigettava per il 2007 e 2008. Il contribuente proponeva appello deducendo che una vettura era intestata ad una società, una seconda vettura era stata acquistata dal coniuge, che vi era stata una erronea valutazione nelle dimensioni dell'appartamento di Vicenza.

La CTR del Veneto annullava integralmente l'avviso per l'anno 2006, mentre veniva ridotto il maggior reddito accertato per il 2007 e 2008. Il contribuente, previa espressa acquiescenza alla sentenza di appello per quanto riguarda la statuizione relativa all'anno 2006, ricorre a questa Corte per l'annullamento della stessa limitatamente alle statuizioni sugli anni 2007 e 2008, sulla base di sei motivi. Si costituisce l'ufficio con controricorso. Proc. n. 3802/2015 Il contribuente ha depositato memoria. CONSIDERATO CHE Con il primo motivo il contribuente deduce violazione o falsa applicazione di norme di diritto, nonché omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti con riferimento all'incremento patrimoniale conseguente alla proprietà in capo alla moglie del veicolo targato D3325SR (pag. 6 della sentenza della CTR del Veneto).

La CTR avrebbe fatto erronea applicazione retroattiva del "redditometro" nella versione del d.m. 24.12.2012 attribuendo al contribuente le spese per il mantenimento della vettura intestata alla moglie, per il fatto che quest'ultima era fiscalmente a suo carico, applicando così un principio, previsto nella suddetta versione del d.m. 24.12.2012, che però non era operante però per gli anni in questione. Il motivo è infondato, atteso che il principio, che è stato applicato dalla CTR a proposito della vettura in questione, formalmente intestata alla moglie del contribuente, appare espressione di quanto affermato anche nel d.m. 10.9.1992 laddove si prevedeva che i beni e servizi di cui al comma 1 dell'art. 1, tra cui gli autoveicoli, si consideravano nella disponibilita . della persona fisica che sopportava in tutto o in parte i relativi costi.

Proc. n. 3802/2015 Avendo la CTR affermato che la moglie del contribuente non aveva alcun reddito, essendo a carico del marito, i costi della vettura sono stati attribuiti al contribuente. E' evidente che non sono in questa sede in discussione i fatti storici, ma l'affermazione del principio. Con il secondo motivo deduce violazione o falsa applicazione di norme di diritto, nonché omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti con riferimento ai poteri di rappresentanza del procuratore con riferimento alla procura rilasciata dal contribuente.

La CTR avrebbe errato nel considerare validamente instaurato il contraddittorio nella fase procedimentale con il contribuente, tramite il procuratore speciale, senza considerare che quest'ultimo aveva travalicato i suoi poteri nelle dichiarazioni e nella produzione di documenti. Il motivo è al limite dell'ammissibilità perché per una piena comprensione dello stesso occorrerebbe avere contezza di cosa abbia detto il procuratore speciale negli incontri e cosa abbia prodotto. In ogni caso, se, come è pacifico perché affermato dallo stesso contribuente, egli aveva conferito una procura speciale ad un rappresentante per trattare col fisco, il lamentato superamento dei limiti dell'incarico da parte di quest'ultimo può essere materia di responsabilità del procuratore verso il contribuente, ma non è opponibile al Proc. n. 3802/2015 fisco che non risulta, nel caso di specie, fosse a conoscenza dei limiti ad agire del procuratore.

Con il terzo motivo deduce violazione o falsa applicazione di norme di diritto, nonché omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti con riferimento alla mancata presa in considerazione dei disinvestimenti. La CTR avrebbe errato nel non considerare i disinvestimenti effettuati dal contribuente che giustificavano la disponibilità di provvista. La CTR in effetti afferma che, non essendo chiara la dinamica dei disinvestimenti, gli stessi non si possono considerare. Il contribuente nel motivo illustra a lungo in cosa sono consistiti tali disinvestimenti.

Dalla parte narrativa della sentenza emerge che certamente la questione era già stata dedotta in appello per il 2008 dove la stessa sentenza dà atto che il contribuente aveva indicato disinvestimenti per 151.000 euro. Dal ricorso emerge genericamente che la questione dei disinvestimenti era stata dedotta anche in primo grado. Ora, la frase della CTR indica che la stessa ha preso in considerazione la questione, però certamente in maniera molto generica, a fronte degli elementi specifici che il contribuente deduce. Proc. n. 3802/2015 Interpretando il vizio di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c. come relativo a singoli fatti storici, che in una controversia come la presente non possono non tradursi in singole operazioni finanziarie che permetterebbero di dimostrare la fonte della provvista per spiegare il sostenimento di una spesa presa in considerazione dal fisco ai fini dell'accertamento sintetico, per il 2008, per esempio, la CTR non avrebbe considerato che il contribuente aveva ceduto una imbarcazione e aveva ricevuto un rimborso dalla società partecipata per contributo capitale, per 151.000 euro.

Su questo la sentenza nulla afferma, al di là di una generica considerazione. Piuttosto, la questione è se sia sufficiente al contribuente provare la disponibilità della provvista da un disinvestinnento o se occorra provare il nesso con la spesa ritenuta dall'ufficio incrementativa. E' questione controversa, su cui, in linea generale, a fronte di due posizioni più estreme (una che richiede la prova specifica del nesso tra fonte della provvista ed acquisto del bene, e l'altra che ritiene sufficiente la prova della fonte della provvista) si colloca una tesi "intermedia" (sez.

V, n. 16637 del 2020) secondo cui: "In tema di accertamento cd. sintetico, ove il contribuente deduca che la spesa effettuata deriva da risorse di natura non reddituale di cui ha goduto il proprio nucleo familiare, ai sensi dell'art. 38, comma 6, d.P.R. n. 600 del 1973 Proc. n. 3802/2015 (applicabile "ratione temporis"), per consentire la riferibilità della maggiore capacità contributiva a tali ulteriori redditi, è onerato della prova contraria in ordine alla loro disponibilità, alla loro entità ed alla durata del relativo possesso, sicché, sebbene non debba dimostrarne l'utilizzo per sostenere le spese contestate, è tenuto a produrre documenti da cui emergano elementi sintomatici del fatto che ciò sia accaduto o sia potuto accadere".

Con il quarto motivo deduce violazione o falsa applicazione di norme di diritto (art. 38 comma 4 d.P.R. n. 600 del 1973) per mancato scostamento tra reddito dichiarato e reddito ricostruito sinteticamente oltre il quarto relativamente all'anno 2008. Come per il 2006 non è stato ravvisato lo scostamento e l'accertamento è stato annullato, lo stesso sarebbe dovuto avvenire per il 2008, dove il contribuente avrebbe dimostrato che, grazie ai disinvestimenti, la sua disponibilità netta era di euro 99.771, e quindi superiore al presunto maggior reddito accertato di euro 79.000 e di conseguenza senza che ricorresse lo scostamento di un quarto tra reddito dichiarato ed accertato, di cui all'art. 38 comma 4 d.P.R. 600 del 1973.

Il motivo è fondato. Alla luce dell'accoglimento del motivo precedente, e della lettera della norma che, nella versione vigente ratione temporis, richiedeva uno scostamento tra il reddito accertato Proc. n. 3802/2015 e quello dichiarato di almeno un quarto, il riconoscimento della mancata considerazione di fatti che sono idonei a dimostrare la provenienza della provvista per le spese da fonte diversa da quella ipotizzata, comporta che anche per l'anno 2008 i presupposti dell'accertamento debbano essere rivisti, con giudizio di merito sul punto.

Con il quinto motivo deduce violazione o falsa applicazione di norme di diritto (art. 38 comma 4 d.P.R. 600 del 1973) per mancato scostamento tra reddito dichiarato e reddito ricostruito sinteticamente oltre il quarto per due esercizi su tre (anni 2006 e 2008). Il motivo è fondato. Anche in questo caso, l'accoglimento è una conseguenza dell'esito dell'analisi dei motivi precedenti. Considerato, infatti, che l'art. 38 comma 4 d.P.R. 600 del 1973 richiedeva, quale ulteriore requisito per l'accertamento sintetico, che lo scostamento reddituale interessasse almeno due o più periodi di imposta, l'accoglimento dei motivi precedenti relativi all'anno 2006 e 2008 comporta la necessità, nel giudizio di merito, di riesaminare anche la sussistenza del suddetto requisito dopo la nuova analisi dei fatti Con il sesto motivo deduce violazione o falsa applicazione di norme di diritto, nonché omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti con riferimento all'incremento patrimoniale conseguente alla Proc. n. 3802/2015 proprietà in capo alla moglie del veicolo targato AV124YD (pag. 6 della sentenza della CTR).

Il veicolo sarebbe stato acquistato per il trasporto della madre disabile del ricorrente. Alla luce di quanto sopra, il presente motivo può ritenersi assorbito dall'accoglimento dei precedenti e sarà oggetto di nuova valutazione nel giudizio di merito. La sentenza impugnata deve, pertanto, essere cassata in merito al terzo, quarto e quinto motivo, con rinvio della causa alla CTR del Veneto anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

accoglie il terzo, quarto e quinto motivo, assorbito il sesto. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla CTR del Veneto anche