Cassation court dismisses appeal and orders extinction of proceedings due to extinguishing payment by taxpayer.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court declared the tax appeal extinguished following a payment made by the taxpayer that resolved the underlying dispute. The taxpayer argued for the extinction of proceedings with cost compensation, while the Revenue Agency initially resisted before also accepting the motion. The court ruled in favor of extinction because the extinguishing payment definitively ended the matter of contention.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6 of D.L. n. 119/2018; When a taxpayer makes an extinguishing payment resolving the tax assessment, the court must declare the proceedings extinguished without examining other procedural or substantive issues.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
e Z( ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 13240/2014 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rap- presentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domici- lio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12; - ricorrente - contro GEOPLAST S.P.A., in persona del legale rappresentante p.t., rappre- sentata e difesa dall'Avv. Manuele Molinari e dall'Avv. Paolo Gemelli, con domicilio eletto presso il loro studio in Roma, Via P. Mercurì n.8; - con troricorrente - avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Vene- to, n.103/25/2013 depositata il 13 novembre 2013, non notificata. Udita la relazione svolta nell'adunanza camerale del 26 marzo 2021 dal consigliere Pierpaolo Gori. Rilevato che:
1. Con sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Veneto, veniva rigettato l'appello principale dall'Agenzia delle Entrate, avver- so la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Padova n. 69/13/2011 la quale a sua volta aveva accolto il ricorso della società Geoplast S.p.a. avente ad oggetto un avviso di accertamento emesso per Ires, Irap e Iva per l'anno di imposta 2005, a titolo di errata de- terminazione di quote di ammortamento, omessa capitalizzazione di costi e non inerenza di costi.
2. In particolare, il giudice di primo grado accoglieva la doglianza pre- liminare della contribuente, di mancato rispetto del termine dilatorio di cui all'art.12, comma 7, della I. n.212 del 2000, ritenendo assorbite le altre questioni, decisione confermata dal giudice d'appello.
3. Avverso la sentenza della Commissione Tributaria regionale del Ve- neto ha proposto ricorso per cassazione l'Agenzia delle Entrate affida- to ad un unico motivo di ricorso, cui resiste la contribuente con con- troricorso. Da ultimo, la contribuente deposita memoria e l'Agenzia nota con ri- chiesta dì estinzione del giudizio per cessazione della materia del con- tendere, per definizione della controversia ai sensi dell'art.6 del d.l. n. 119 del 2018. Considerato che:
4. Con memoria datata 5 febbraío 2021 ed ístanza datata 11 marzo 2021 depositata anteriormente all'adunanza camerale, rispettivamen- te, la contribuente e l'Agenzia delle Entrate hanno formulato ístanza per l'estinzione del processo per cessazione della materia del conten- dere con compensazione delle spese di lite, a seguito di presentazio- ne di domanda e perfezionamento della procedura di definizione age- volata ai sensi dell'art.6 del d.l. 23 ottobre 2018 n.119.
5. Non vi sono ragioni per non accogliere la richiesta, essendo cessata la materia del contendere come risulta da pagamento estintivo effet- tuato dalla contribuente, attestato da nota della Direzione Provinciale dell'Agenzia competente. Le spese restano a carico di chi le ha antici- pate.
P.Q.M.
dichiara l'estinzione del processo. Così deciso in Roma il 26 marzo 2021 Il Presidente Biagio V