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Ordinanza — n. 20662/2021 — snciv Generato dall'IA

Court allows tax agency's appeal against Fiat SE.P.IN., ruling energy consumers are final users, not resellers in complex service contracts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20662/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed the tax agency's appeal against Fiat SE.P.IN., overturning the regional tax commission's decision. Fiat argued that its service contracts with other companies prevented the tax agency from aggregating energy consumption data to apply exemptions. The court rejected this, establishing that the final consumer of electricity is the ultimate user, regardless of whether the transaction is bundled within a complex service agreement.

Regesto Legislator

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Art. 6 comma 2 D.L. n. 511/1988; Art. 13 D.Lgs. n. 471/1997: The final consumer of electricity is the entity that consumes it for transformation into light or heat, not the entity that resells it as part of a complex service, thereby allowing aggregation of consumption for exemption purposes.

Parole chiave

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energy tax exemption final consumer status service contract aggregation reseller vs consumer consumo elettrico agevolazioni fornitore di servizi di pagamento esenzione dalle imposte sull'energia prestazioni accessorie

Disposizioni normative citate

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Art. 6 comma 2 D.L. n. 511/1988
Art. 13 D.Lgs. n. 471/1997
art. 369 c.p
In via preliminare, la controricorrente ha eccepito l'improcedibilità e l'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 369 c.p.c., comma 2, n.
art. 366 c.p
4 e art. 366 c.p.c., comma 1, n.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 17293/2014
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Testo completo

te ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3152/2013 R.G. proposto da AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12; - ricorrente - contro FIAT SERVIZI PRE L'INDUSTRIA (FIAT SE.P.IN.) S.C.P.A., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Mauri- zio Logozzo e dall'Avv. Rocco Agostino, con domicilio eletto presso lo studio del secondo in Roma, Viale delle Milizie n.34; - controri corrente - avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Pie- monte, n.83/30/2012 depositata il 1 ottobre 20121notificata. Udita la relazione svolta nell'adunanza camerale del 26 marzo 2021 dal consigliere Pierpaolo Gori. Rilevato che:

1. Con sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Piemon- te, veniva rigettato l'appello proposto dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provincia- le di Torino n.95/5/2011, a sua volta avente ad oggetto un atto di contestazione di sanzioni amministrative conseguente all'emissione dell'atto di contestazione e irrogazione sanzioni nei confronti di FIAT SERVIZI PER L'INDUSTRIA (FIAT SE.P.IN) SCPA per imposta erariale sul consumo di energia elettrica per il periodo dal 1999 fino al marzo 2001 notificatole il 21.7.2009.

2. In particolare, la CTR accertava che la contribuente, nel periodo 1999-2001, aveva la gestione del comprensorio San Paolo di Torino e che, a seguito di ispezione effettuata nell'anno 2006, risultava come, nell'ambito del comprensorio, si fossero installate ed operassero varie e distinte società che - avendo stipulato con la titolare un contratto di service, consistente nell'usufruire di uffici già arredati ed attrezzati con annessi servizi di riscaldamento, energia elettrica, sorveglianza ed ogni altro tipo di fornitura - consumavano energia elettrica benefi- ciando dell'esenzione spettante alla contribuente.

3. Quest'ultima infatti operava come unico acquirente dell'energia elettrica usufruendo delle agevolazioni relative alle addizionali D.L. n. 511 del 1988, ex art. 6 comma 2, pagando cioè le addizionali solo sui primi 200.000 kwh e cumulando a tal fine tutti i consumi delle società allocate nel comprensorio e fruenti delle prestazioni di servizio fornite dalla Fiat, come se si fosse trattato di un'unica utenza, ciò che aveva consentito di fruire delle esenzioni previste per i consumi superiori a 200.000 chilowattore, agevolazioni alle quali le singole imprese non avrebbero avuto diritto, dato che i rispettivi consumi erano inferiori alla soglia suddetta.

4. Sulla scorta di processo verbale di constatazione, l'Ufficio delle Do- gane di Torino emetteva avviso di pagamento avverso il quale la con- tribuente presentava ricorso davanti alla Commissione tributaria pro- vinciale di Torino e la Commissione tributaria regionale - con sentenza non definitiva - condivideva nel merito la decisione di primo grado e le ragioni giustificative addotte dalla società contribuente. Nondime- no, l'Agenzia emetteva in dipendenza dell'avviso di pagamento l'atto di contestazione di sanzioni amministrative oggetto del presente giu- dizio.

5. Avverso la sentenza della Commissione Tributaria regionale del Piemonte ha proposto ricorso per cassazione l'Agenzia delle Dogane per un unico motivo, che illustra con memoria, cui resiste la contri- buente con controricorso, a sua volta illustrato con memoria. Considerato che:

6. Con un unico motivo di ricorso - ex art.360 primo comma n.3 cod. proc. civ. - l'Agenzia ricorrente deduce la violazione e falsa applica- zione degli artt. da 52 a 55 del d.lsg. n.504 del 1995, 6 del d.l. n.511 del 1988 convertito con modificazioni in legge n.20 del 1989, anche in relazione ai principi generali delle imposte di consumo, 12 comma 1 disp. legge in generale e principi generali sull'interpretazione delle leggi, per aver la CTR erroneamente ritenuto che la ricorrente fosse un consumatore finale e non un rivenditore di energia elettrica, e che le società "ospiti" del comprensorio San Paolo di Torino non fossero i consumatori finali dell'energia, ma i destinatari di una prestazione complessa secondo il contratto di servizi stipulato tra le parti.

7. In via preliminare, la controricorrente ha eccepito l'improcedibilità e l'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4 e art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 in quanto l'Agenzia ricorrente non ha depositato i contratti sui quali il ricorso si fonda né ha esposto la specifica indicazione degli atti processuali dei contratti e dei docu- menti fondanti il ricorso.

8. L'eccezione è manifestamente infondata. La controversia verte sul- la qualificazione giuridica di fatti l'identità ed il contenuto dei quali è del tutto pacifica tra le parti, sicché l'eccezione ha natura esclusiva- mente formalistica e non sostanziale. La deduzione della mancanza di autosufficienza è generica e non specifica quali siano le ragioni di fat- to e di diritto che il ricorso non permetterebbe di comprendere ed esaminare.

9. Sempre in via preliminare la contribuente eccepisce anche il giudi- cato interno, ai sensi dell'art.329 comma 2 cod. proc. civ., con riferi- mento al capo della sentenza impugnata con cui è stata dichiarata l'il- legittimità della sanzione per omesso versamento (art.13 del d.l.gs. n.471 del 1997), irrogata dall'Ufficio, nei seguenti termini: «Le san- zioni per omesso versamento possono venire irrogate solo (in relazio- ne) ad imposte dichiarate e non versate e certamente nell'odierna fattispecie non è questa l'ipotesi.».

10. L'eccezione è destituita di fondamento, in quanto l'inciso che pre- cede non esprime all'evidenza alcuna autonoma ratio decidendi, bensì un ragionamento, con riferimento alle sanzioni, di necessaria conse- quenzialità della statuizione sul merito delle riprese, in cui la CTR ha sposato le difese della contribuente. Ciò è del tutto evidente nel pas- saggio argomentativo in calce a pag.11 della sentenza secondo cui la decisione sulle sanzioni è chiaramente dipendente dalla statuizione - contenuta in altra sentenza della CTR - relativa al presupposto san- zionatorio, ossia la ritenuta non debenza delle imposte.

11. Tanto premesso, il motivo è fondato. La Corte è già intervenuta con la sentenza n. 17293 del 2014 inter partes per il periodo 1999-2001, con riferimento al comprensorio San Paolo di Torino per le imposte da cui dipendono le sanzioni. Con tale arresto è stata ri- formata la decisione del giudice d'appello e sono state ritenute dovute le imposte cui conseguono le sanzioni, sulla scorta della condivisibile affermazione secondo cui è consumatore finale dell'energia elettrica chi la consuma, trasformandola in illuminazione o calore o similia. È invece rivenditore chi la rivende, e il fatto che la rivendita di energia elettrica sia una componente di una prestazione complessa - di una prestazione comprendente cioè varie componenti, delle quali la forni- tura di energia elettrica è solo una parte - non ha rilevanza poiché si tratta sempre di energia elettrica rivenduta, salvo che la stessa, pri- ma della fornitura, non sia assoggettata a trasformazione.

12. Non vi sono ragioni per scostarsi nella presente fattispecie da tale principio di diritto, e l'accoglimento del ricorso comporta la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio della controversia alla CTR del Piemonte, in diversa composizione, per ulteriore esame in relazione al profilo e dei motivi rimasti assorbiti, riprodotti alle pagg.25 e ss. del controricorso e ulteriormente riproposti dalla contribuente nella me- moria illustrativa, oltre che per la liquidazione delle spese di lite.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la controversia alla CTR del Piemonte, in diversa composizione, per ulte- accot E.0 riore esame in relazione al profil , elle questioni rimaste assorbite, e per la liquidazione delle spese di lite.