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Ordinanza — n. 20661/2021 — snciv Generato dall'IA

Court allows tax agency appeal, ruling that formal accounting records cannot prove non-existent transactions.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20661/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed the tax agency's appeal against a regional tribunal decision regarding a company's tax liabilities. The company argued that its formal accounting records and invoices proved the existence of transactions, while the tax agency contested the legitimacy of these operations. The court ruled that formal documentation alone is insufficient to prove the reality of non-existent business activities, placing the burden of proof on the taxpayer to demonstrate the actual existence and source of costs.

Regesto Legislator

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Art. 9, commi 1 e 3, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471; Art. 109 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917; Art. 19, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633: Formal accounting records and invoices are insufficient to prove the reality of non-existent transactions, and the burden of proof regarding the actual existence and source of costs rests entirely on the taxpayer.

Parole chiave

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tax fraud fictitious transactions burden of proof accounting records tax liability invoice validity cost deduction imposta sull'utile delle aziende

Disposizioni normative citate

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Art. 9, commi 1 e 3, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471
Con il primo motivo, si lamenta la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 9, commi 1 e 3, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, dell'art.
Art. 109 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
471, dell'art. 109 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, dell'art.
Art. 19, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
917, dell'art. 19, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, degli artt.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. 6 - 5, 14/09/2016, n. 18118
Cass., Sez. 5, 05/07/2018, n. 17619
Cass., Sez. 5, 05/07/2018, n. 17619; Cass., Sez.
Cass., Sez. 5, 30/10/2018, n. 27554
17619; Cass., Sez. 5, 30/10/2018, n. 27554; Cass., Sez.
Cass., Sez. 5, 11/12/2020, n. 28246
27554; Cass., Sez. 5, 11/12/2020, n. 28246).
Cass., Sez. 5, 19/12/2019, n. 33915
26453; Cass., Sez. 5, 19/12/2019, n. 33915; Cass., Sez.
Cass., Sez. 6-5, 15/05/2018, n. 11873
33915; Cass., Sez. 6-5, 15/05/2018, n. 11873).
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 11350/2015 R.G. proposto da Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; - ricorrente - contro CATALANO TIZIANA e PEPE ANGELA, rappresentati e difesi dall'avv. Antonio t:.0.',,titztopresso il cui studio in Solofra (AV), via Felice De Stefano, n. 45, sono elettivamente domiciliati; ,4 ovv, , C a. v .9 Li r, • ,2 s s a_ eavNe(le,cLc.L. -controricorrenti- e CL-a. Cov-te JtCc_l_ss Avverso la sentenza n. 10555/12/2014 della Commissione tributaria regionale per la Campania, depositata 4/12/2014 e non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/03/2021 dalla dott.ssa Valeria Pirari; Rilevato che:

1. In seguito a verifica finalizzata al controllo del regolare assolvimento, da parte della società Conceria Aries s.r.I., degli obblighi fiscali con riguardo ad acquisti e vendite realizzati nell'anno di imposta 2008, l'Agenzia delle Entrate notificò alla predetta avviso di accertamento, col quale le contestò la natura di cartiera, creata al solo scopo di ricevere ed emettere fatture per operazioni oggettivamente e soggettivamente inesistenti nei confronti della società ESSEGI, e irrogò la sanzione per la violazione di irregolare tenuta delle scritture contabili ai sensi dell'art. 39 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

Impugnato il predetto atto dalla società con riguardo alla sanzione, la C.T.P. di Avellino rigettò la domanda con sentenza n. 611/05/2012, che fu riformata dalla C.T.R. per la Campania, adita dalla società, con la sentenza n. 10555/12/2014, emessa all'esito di un giudizio nel corso del quale i soci Catalano e Pepe allegarono l'avvenuta cancellazione della società dal registro delle imprese in data 13/08/2013 e la sua estinzione, affermando di avere interesse alla prosecuzione del giudizio e chiedendo la riunione dell'appello con quello della società ESSEGI s.n.c. e dei suoi soci GIARLETTA SOCCORSO e RUSSO DONATO.

2. Avverso questa sentenza, l'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidandolo a due motivi. I soci della società si sono difesi con controricorso. Considerato che:

1. Con il primo motivo, si lamenta la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 9, commi 1 e 3, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, dell'art. 109 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, dell'art. 19, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, degli artt. 2729 e 2697 cod. civ., in relazione agli artt. 115, primo comma, 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la C.T.R. ritenuto che gli elementi addotti dalle contribuenti e costituiti dalle schede contabili e dalla copia dei bilanci fossero idonei ad assolvere all'onere probatorio su di esse gravante, benché solitamente gli artifici contabili fossero mascherati da contabilità formalmente regolare, e ciò a fronte degli elementi fondanti le contestazioni avanzate dall'Ufficio sulle indebite detrazioni Iva e sulle deduzioni di costi fatturati e costituiti: dall'intima connessione esistente nella composizione societaria della Essegi e della Aries; dalla mancata presentazione, fin dal 2006, della dichiarazione dei redditi delle socie di quest'ultima; dai versamenti effettuati dalla prima società alla secondo esclusivamente per pagamento fornitori; dal transito di parte degli addetti della prima società verso la seconda; dal pagamento per cassa del personale da parte della Aries; dall'intestazione a Essegi delle autofatture Aries; dal contratto di locazione del locale uso ufficio concesso dalla Essegi alla Aries; dalla inconsistenza dei beni strumentali di quest'ultima; dalla non veridicità dei dati riportati negli studi di settore in quanto incompatibili con i beni strumentali posseduti e la loro idoneità alla lavorazione del pellame.

2. Col secondo motivo, si lamenta l'omesso esame di un fatto decisivo, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., per avere la C.T.R. fondato il suo convincimento su fatture e contabilità, inidonee a sorreggerne la decisione, nonché sul contratto di locazione della Aires, avente, a suo dire, ad oggetto un capannone con attrezzature idonee allo svolgimento della lavorazione delle pelli, benché dall'accesso fosse invece risultato che, all'indirizzo in esso indicato, si trovava la sede di un'altra società e che i soli beni strumentali rinvenuti consistevano in arredi e macchine da ufficio.3.

I due motivi, da trattare congiuntamente in ragione della loro stretta connessione, sono fondati. Secondo quanto già affermato da questa Corte, ai fini del diritto alla deduzione di costi inerenti ex art. 109 TUIR e della detrazione di Iva ex art. 19 del d.P.R. n. 633 del 1972, è necessaria la regolare tenuta delle scritture contabili e delle fatture che, ai fini dell'Iva, sono idonee a rappresentare il costo dell'impresa e che devono contenere oggetto e corrispettivo di ogni operazione commerciale, sicché l'Amministrazione finanziaria, che contesti l'oggettiva o soggettiva inesistenza delle operazioni, ha l'onere di provare che l'operazione non è mai stata posta in essere (ad esempio mediante la dimostrazione che l'emittente è una «cartiera» o «società fantasma»), indicandone i relativi elementi, sia attraverso la prova logica (o indiretta) o storica (o diretta), sia anche in forma indiziaria o presuntiva (Cass., Sez. 6 - 5, 14/09/2016, n. 18118;

Cass., Sez. 5, 05/07/2018, n. 17619; Cass., Sez. 5, 30/10/2018, n. 27554; Cass., Sez. 5, 11/12/2020, n. 28246). Una volta assolto tale onere, spetta al contribuente, ai fini della detrazione dell'IVA e/o della deduzione dei relativi costi, provare la fonte legittima della detrazione o del costo, altrimenti indeducibili, e dunque l'effettiva esistenza delle operazioni contestate, atteso che la derivazione dei costi da una attività che è espressione di distrazione verso finalità ulteriori e diverse da quelle proprie dell'attività dell'impresa, come in caso di operazioni oggettivamente inesistenti per mancanza del rapporto sottostante, comporta il venir meno dell'indefettibile requisito dell'inerenza tra i costi medesimi e l'attività imprenditoriale, inerenza che è onere del contribuente provare, al pari dell'effettiva sussistenza e del preciso ammontare dei costi medesimi (Cass., Sez. 5, 19/12/2019, n. 33915).

Tale ultima prova non può, peraltro, consistere nella esibizione della fattura, in quanto espressione cartolare di operazioni commerciali mai realizzate, né nella sola dimostrazione della regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento adoperati, i quali vengono normalmente utilizzati proprio allo scopo di far apparire reale un'operazione fittizia, oltre ad essere dati facilmente falsificabili, non potendosi dire che, in presenza di tali elementi, l'onere probatorio gravante sul contribuente sia stato assolto (Cass., Sez. 5, 05/07/2018, n. 17619;

Cass, Sez. 5, 30/10/2018, n. 27554; Cass., Sez. 5, 19/10/2018, n. 26453; Cass., Sez. 5, 19/12/2019, n. 33915; Cass., Sez. 6-5, 15/05/2018, n. 11873).

4. Orbene, nella specie la C.T.R. non si è affatto attenuta a tali principi, in quanto, senza mettere in discussione la valenza probatoria degli elementi indiziari offerti dall'Ufficio, ha ritenuto assolto l'onere probatorio gravante sul contribuente e fondato, sulle fatture emesse e sulle schede contabili, i quali, come sopra detto, non dimostrano la veridicità delle operazioni compiute a fronte della contestazione della inesistenza oggettiva e soggettiva delle stesse. Quanto poi alla valenza probatoria del contratto di affitto regolarmente registrato, avente ad oggetto un «capannone con le relative attrezzature per lo svolgimento dell'attività di lavorazione delle pelli», la C.T.R. ha omesso di esaminare i rilievi sollevati dall'Ufficio in ordine alla esistenza, all'indirizzo indicato in contratto, di altra diversa società, e delle attrezzature presenti nella porzione immobiliare destinata all'attività della società contribuente e alla loro idoneità rispetto ad essa. Da ciò consegue la fondatezza dei motivi proposti.

5. In definitiva, il ricorso deve trovare accoglimento, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla C.T.R. per la Campania, che, in diversa composizione, dovrà statuire anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla C.T.R. per la Campania, in diversa composizione, anche 44 spese del