Cassation court dismisses appeal and extinguishes proceedings due to tax dispute settlement under Art. 6 D.L. 119/2018.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible and extinguished the proceedings because the tax dispute was settled via a simplified procedure. The taxpayer, having won the regional tribunal case, submitted a request for case closure under Article 6 of D.L. 119/2018, which the Revenue Agency accepted. Consequently, the court ruled that the matter was no longer contested, leading to the dismissal of the cassation appeal and compensation of litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6 del d.l. n. 119 del 2018; When a tax dispute is resolved through a simplified settlement procedure, the cassation appeal is inadmissible and the proceedings are extinguished due to the total cessation of the subject matter of the dispute.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 1801/2018 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F.: 06363391001), in persona del Di- rettore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Gene- rale dello Stato (C.F.: 80224030587), presso i cui uffici in Roma, Via dei Portoghesi 12, ̀ domiciliata; - ricorrente - Contro S.H.T.F. in Fallimento, in persona del curatore del Fallimento, rap- presentata e difesa dall’Avv. Antonio Pace, ed elettivamente domi- ciliata presso il suo studio in Roma, Via Nizza n. 45, - controricorrente - avverso la sentenza n. 1796/14/17 della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, depositata il 21/4/2017;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/07/2021 dal Consigliere Dott. Stefano Pepe; Ritenuto che F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : S T A L L A G I A C O M O M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 0 7 d 1 2 2 7 7 6 7 7 5 2 5 a 2 6 d 0 9 a f 0 f 1 7 d c 5 1 7 Numero registro generale 1801/2018 1. La Commissione Tributaria Regionale della Lombardia (CTR), con Numero sezionale 4835/2021Numero di raccolta generale 20642/2021 sentenza n. 1796/14/17, depositata il 21/4/2017, accoglieva Data pubblicazione 19/07/2021 l’appello proposto dalla società S.H.T.F.
S.r.l. e, per l’effetto, rifor- mava la sentenza di primo grado che aveva dichiarato legittimo l’avviso di accertamento con il quale l’Amministrazione finanziaria aveva proceduto a recuperare a tassazione una maggiore IRES per il periodo di imposta 2006 e 2008.
2. Avverso tale sentenza l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi.
3. La contribuente ha depositato controricorso.
4. Con istanza depositata in prossimità della camera di consiglio l’Agenzia delle entrate formulava, ex art. 6, del d.l. n. 119 del 2018, conv. in l. n. 136 del 2018, istanza di estinzione del giudizio, avendo la Direzione Provinciale II di Milano comunicato che la con- tribuente aveva presentato domanda di definizione della controver- sia ai sensi dell’indicato art. 6, e che la stessa «risulta regolare».
5. In prossimità della camera di consiglio la contribuente deposita- va memoria. Considerato che In via preliminare il Collegio rileva che la contribuente, con tale memoria, chiede la definizione, con cessazione della materia del contendere, della controversia per l’anno 2008 «mentre si insiste per l’accoglimento della domanda formulata nel controricorso (…)». Ebbene, tale ultimo petitum risulta del tutto estraneo ai principi che governano il processo dinnanzi alla Corte di Cassazione in quanto non tengono conto del fatto che la contribuente, odierna controri- corrente, risulta essere parte totalmente vittoriosa dinnanzi alla CTR che ha concluso, in riforma della sentenza di primo grado, an- nullando in toto gli avvisi di accertamento impugnati.
Ancora, pro- prio in ragione del suindicato esito processuale, la contribuente ri- sulta costituita nel presente giudizio con controricorso (senza pro- posizione di ricorso incidentale), di talché il petitum sopra riportato risulta del tutto incompatibile con tale atto di costituzione il quale 2 F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : S T A L L A G I A C O M O M A R I A E m e s s o D a :
A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 0 7 d 1 2 2 7 7 6 7 7 5 2 5 a 2 6 d 0 9 a f 0 f 1 7 d c 5 1 7 Numero registro generale 1801/2018 assolve, esclusivamente, alla funzione di contrastare l'impugnazio-Numero sezionale 4835/2021Numero di raccolta generale 20642/2021 ne altrui. Ed invero, il controricorso ben può valere come ricorso in-Data pubblicazione 19/07/2021 cidentale, ma, a tal fine, per il principio della strumentalità delle forme - secondo cui ciascun atto deve avere quel contenuto mini- mo sufficiente al raggiungimento dello scopo - occorre che esso contenga i requisiti prescritti dall'art. 371 c.p.c. in relazione ai pre- cedenti artt. 365, 366 e 369 c.p.c. e, in particolare, la richiesta, anche implicita, di cassazione della sentenza, specificamente previ- sta dal n. 4 dell'art. 366 c.p.c..
Tali requisiti, anche in ragione di quanto disposto dalla sentenza impugnata, risultano del tutto ca- renti nella presente fattispecie, che ha visto la società, come detto, totalmente vittoriosa. Fatte tali necessarie premesse, concorrendo tutti i presupposti di cui all’art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, ̀ possibile dunque pervenire, come richiesto dalla ricorrente, ad una pronuncia di estinzione del giudizio per totale cessazione della materia del contendere in se- guito alla definizione della lite ed alla sopravvenuta carenza di inte- resse delle parti ad una decisione di merito.
2. Le spese vanno compensate avuto riguardo all'esito della con- troversia, chiusasi con la definizione agevolata.
P.Q.M.
dichiara l'estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere e compensa le spese processuali. Cos̀ deciso in Roma il 14 luglio 2021 mediante collegamento da remoto, ai sensi dell’art. 23, comma 9, del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. Il Presidente Giacomo Maria Stalla 3 F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : S T A L L A G I A C O M O M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S