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Ordinanza — n. 20588/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on notification error but allows second ground regarding postal receipt validity.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20588/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court declared the first ground of appeal inadmissible because it concerned a factual misreading of documents rather than a legal error under Article 360 of the Civil Procedure Code. Conversely, the court accepted the second ground, ruling that the administrative appeal was validly served when the postal receipt was properly certified by the post office agent. Consequently, the lower court's decision dismissing the appeal was quashed and remanded for a new hearing on the merits.

Regesto Legislator

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Art. 17, comma 1 e 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546; Art. 22, comma 1, e 53, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546; Art. 360 c.p.c.; Art. 395, n. 4, c.p.c. The court held that alleging a judge's misreading of procedural files constitutes a ground for revocation under Art. 395 c.p.c., not cassation under Art. 360 c.p.c., whereas an appeal is validly served if the postal receipt is certified by the post office agent with a mechanical or dated stamp.

Parole chiave

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tax appeal admissibility postal notification validity cassation grounds distinction revocation vs cassation factual misreading error procedura di ricupero d'imposta rimborso dell'imposta preventiva impugnazione di decisioni amministrative

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 17, comma 1 e 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Con il primo motivo del ricorso l'Agenzia delle entrate eccepisce la violazione dell'art. 17, comma 1 e 2, del d.lgs.
Art. 22, comma 1, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Art. 53, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Art. 360 c.p.c.
Art. 395, n. 4, c.p.c.
360 c.p.c.; si tratta, piuttosto, di una inesatta percezione da parte del giudice delle circostanze poste a base del suo ragionamento in contrasto con le risultanze degli atti del processo, suscettibile quindi di essere denunciata esclusivamente con il mezzo della revocazione, ai sensi dell'art. 395, n.
art. 360 c.p

Giurisprudenza citata

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Cass. 09/10/2015, n. 20240
Cass.S. 29/05/2017, n. 13452
Cass. 11/05/2018, n. 11559
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Testo completo

ato la seguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al n. 13483/2017 R.G. proposto da Agenzia delle entrate (C.F. 80224030587), in persona del direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocatura generale dello Stato, elettivamente domiciliata presso i suoi uffici in Roma via dei Portoghesi 12. - ricorrente - contro Cortese Antonio (C.F. CRTNTN58E28D086Y), rappresentato e difeso da se stesso, elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Cosenza via Mario Mari 1/c. - controricorrente - avverso la sentenza n. 3484/03/2016 della Commissione Tributaria Regionale della Calabria, depositata il giorno 7 dicembre 2016.

Sentita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 14 aprile 2021 dal Consigliere Giuseppe Fichera. FATTI DI CAUSA Antonio Cortese impugnò l'avviso di accertamento notificato dall'Agenzia delle entrate e la relativa cartella dì pagamento, con cui vennero ripresi a tassazione maggiori redditi, ai fini IRPEF, IRAP ed IVA, per l'anno d'imposta 2007. L'impugnazione venne integralmente accolta in primo grado; proposto appello dall'Agenzia delle entrate, la Commissione Tributaria Regionale della Calabria, con sentenza resa il giorno 7 dicembre 2016, lo dichiarò inammissibile.

Avverso la detta sentenza, l'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui resiste con controricorso Antonio Cortese. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo del ricorso l'Agenzia delle entrate eccepisce la violazione dell'art. 17, comma 1 e 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, poiché la commissione tributaria regionale ha ritenuto inammissibile l'appello, ancorchè dagli atti risultasse una notifica del ricorso eseguita direttamente presso il difensore dell'appellato, che aveva rifiutato di riceversi il plico giacché in precedenza revocato dall'incarico. 1.1.

Il motivo è inammissibile. Secondo il costante orientamento di questa Corte, il ricorso per cassazione con cui si denunci l'errore del giudice di merito in relazione alla percezione di documenti acquisiti agli atti del processo e menzionati dalle parti, non corrisponde ad alcuno dei motivi di ricorso ai sensi dell'art. 360 c.p.c.; si tratta, piuttosto, di una inesatta percezione da parte del giudice delle circostanze poste a base del suo ragionamento in contrasto con le risultanze degli atti del processo, suscettibile quindi di essere denunciata esclusivamente con il mezzo della revocazione, ai sensi dell'art. 395, n. 4), c.p.c. (Cass.09/10/2015, n. 20240).Orbene, a fronte dell'allegata mancata percezione da parte del giudice d'appello, circa l'esistenza dì una pregressa notifica dell'atto di appello eseguita presso il difensore dell'appellato nel domicilio eletto, era onere della odierna ricorrente impugnare con revocazione la pronuncia in esame, per fare valere l'errore di lettura degli incartamenti processuali in cui sarebbe incorso il giudice.

2. Con il secondo motivo lamenta la violazione degli artt. 22, comma 1, e 53, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, avendo il giudice di merito erroneamente dichiarato inammissibile l'appello, solo perché l'amministrazione aveva omesso di depositare la ricevuta di spedizione del plico postale. 1.1. Il motivo è fondato. Com'è noto, sul tema della notifica nel processo tributario dell'appello a mezzo del servizio postale, le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che non costituisce motivo d'inammissibilità dell'appello, il fatto che l'appellante, al momento della costituzione entro il termine dì trenta giorni dalla ricezione della raccomandata da parte del destinatario, depositi l'avviso di ricevimento del plico e non la ricevuta di spedizione, purché nell'avviso di ricevimento medesimo la data di spedizione sia asseverata dall'ufficio postale con stampigliatura meccanografica ovvero con proprio timbro datario.

Solo in tal caso, infatti, l'avviso di ricevimento è idoneo ad assolvere la medesima funzione probatoria che la legge assegna alla ricevuta di spedizione. Invece, in mancanza della ricevuta di spedizione, la non idoneità della mera scritturazione manuale o comunemente dattilografica della data di spedizione sull'avviso di ricevimento può essere superata, ai fini della tempestività della notifica dell'appello, unicamente se la ricezione del plico sia certificata dall'agente postale come avvenuta entro il termine di decadenza per l'impugnazione ella sentenza (Cass.S.0 29/05/2017, n. 13452; conforme Cass. 11/05/2018 n. 11559).2.2.

Orbene, nella vicenda che ci occupa, è incontroverso, da un lato, che la notifica a mezzo del servizio postale dell'atto di appello venne ricevuta dall'appellato il 17 marzo 2014 (essendo il precedente 15 marzo giorno di sabato), dall'altro, che la costituzione in giudizio dell'amministrazione intervenne il successivo 10 aprile 2014, restando conseguentemente rispettato sia il termine lungo semestrale per l'appello (risalendo pacificamente il deposito della sentenza appellata al 31 luglio 2013 e dovendosi tenere conto della sospensione feriale fino al successivo 15 settembre), sia il termine di trenta giorni, decorrente appunto dalla ricezione del plico raccomandato, per la costituzione in lite.

4. In definitiva, dichiarato inammissibile il primo motivo e accolto il secondo, la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Calabria, in diversa composizione, per un nuovo esame e per statuire sulle spese di legittimità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il primo motivo del ricorso e accoglie il secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Calabria, in diversa composizione, anche sulle spese del giudizio di legittimit