Court allows tax authority's appeal, ruling administrative fines apply to late refunds causing cash flow deficits.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation allowed the tax authority's appeal against a regional commission decision that rejected administrative fines for an erroneous VAT refund. The authority argued that such refunds causing delayed treasury collection constitute a failure to pay on time, warranting penalties under Article 13 of D.Lgs. 431/1997. The court agreed, establishing that administrative sanctions apply whenever a refund causes a temporary cash deficit for the state, overturning the lower court's exclusion of liability.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 13 comma 2 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 431; Administrative fines for failure to pay a tax apply even when the tax was previously paid and subsequently refunded erroneously, as the refund causes a delay in treasury collection equivalent to non-payment.
Parole chiave
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ato la seguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al n. 24795/2015 R.G. proposto da Agenzia delle entrate (C.F. 80224030587), in persona del direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocatura generale dello Stato, elettivamente domiciliata presso i suoi uffici in Roma via dei Portoghesi 12. (--> rp - ricorrente - contro Belfiori s.r.l. (C.F. 02206250421), in persona del legale rappresentante pro tempore. - intimata - avverso la sentenza n. 242/01/2014 della Commissione Tributaria Regionale delle Marche, depositata il giorno 1 agosto 2014.
Sentita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 14 aprile 2021 dal Consigliere Giuseppe Fichera. FATTI DI CAUSA La Belfiori s.r.l. impugnò l'avviso di contestazione notificato dall'Agenzia delle entrate, con il quale vennero irrogate sanzioni amministrative a causa dell'omesso versamento dell'IVA per l'anno 2005, verificatosi per effetto di un indebito rimborso della medesima imposta. L'impugnazione venne integralmente accolta in primo grado; proposto appello dall'Agenzia delle entrate, la Commissione Tributaria Regionale delle Marche, con sentenza resa il giorno 1 agosto 2014, lo respinse, assumendo che non è consentita comunque l'irrogazione delle sanzioni amministrative per omesso versamento dell'imposta, nel caso di suo indebito rimborso.
Avverso la detta sentenza, l'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico mezzo, mentre la società contribuente è rimasta intimata. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con l'unico motivo del ricorso l'Agenzia delle entrate eccepisce la violazione dell'art. 13 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 431, avendo il giudice di merito erroneamente ritenuto che, nel caso di indebito rimborso dell'IVA versata, non possano essere irrogate le sanzioni amministrative previste per il caso di mancato pagamento del medesimo tributo. 1.1. Il motivo è fondato.
È noto che a tenore dell'art. 13, comma 2, del d.lgs. n. 431 del 1997: «Fuori dei casi di tributi iscritti a ruolo, la sanzione prevista al comma 1 si applica altresì in ogni ipotesi di mancato pagamento di un tributo o di una sua frazione nel termine previsto». E proprio in tema di IVA, questa Corte ha già affermato che l'errata utilizzazione della compensazione in sede di liquidazione periodica, in assenza dei relativi presupposti, non integra una violazione meramente formale, neppure ove il credito d'imposta risulti dovuto in sede di dichiarazione annuale e liquidazione finale, poiché detta indebita compensazione comporta il mancato versamento di parte del tributo alle scadenze previste e determina il ritardato incasso erariale, con conseguente deficit di cassa, sia pure transitorio, nel periodo infrannuale, restando sanzionabile ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. n. 471 del 1997 (Cass 22/10/2019, n. 26926;
Cass.22/11/2018, n. 30220; Cass. 05/08/2016, n. 16504; Cass.20/11/2015, n. 23755). 1.2. Orbene, deve ritenersi che le sanzioni amministrative in parola trovino applicazione anche nel caso in cui il contribuente ottenga, dopo avere eseguito il versamento dell'imposta dovuta, un rimborso della stessa che si rivela successivamente indebito, conseguendone in questo caso - esattamente come accade nelle ipotesi di omesso versamento del tributo - un ritardo per l'Erario nell'incasso delle somme spettanti, per effetto dell'errata restituzione di quanto in precedenza versato, la quale di per sé determina quell'ammanco nelle casse del fisco, che la previsione della sanzione amministrativa mira evidentemente a reprimere.
Deve dunque pronunciarsi il seguente principio di diritto: «le sanzioni amministrative per omesso versamento di un tributo, ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. n. 471 del 1997, trovano applicazione anche nel caso di indebito rimborso delle somme in precedenza effettivamente versate dal contribuente». Ha errato allora il giudice di merito nell'escludere l'applicabilità delle sanzioni amministrative in presenza di un rimborso dell'IVA versata, ancorché successivamente ne emerga la natura indebita; la sentenza impugnata, pertanto, deve andare cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale delle Marche, in diversa composizione, per riesaminare la questione della natura indebita o meno del rimborso e per statuire sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale delle Marche, in diversa composizione, anche per statuire sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso