Italian tax court dismisses appeal as administrative court failed to examine alternative 'first home' benefit conditions.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the administrative court did not address the substantive legal issues regarding the taxpayer's eligibility for the 'first home' tax benefit. The taxpayer argued that while she failed to transfer her residence within 18 months, she had worked in the municipality, satisfying an alternative condition for the benefit. The court held that the administrative decision was based on a correct interpretation of the taxpayer's intent and the possibility of correcting the declaration, which the appellate court did not review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1354 c.c.; Art. 6, comma 2, e 10 dello Statuto del contribuente: The administrative court must examine alternative conditions for tax benefits and the possibility of correcting a taxpayer's declaration through administrative contradiction before imposing sanctions.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 7834-2015 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro FRANCO DANIELA; 2021 - intimata- 2586 avverso la sentenza n. 1279/2014 della COMM.TRIB.REG.VENET0,-depositata il 29/07/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/04/2021 dal Consigliere Dott. SALVATORE SAIJA; N. 7834/15 R.G. FATTI DI CAUSA Daniela Franco - acquirente della nuda proprietà di un immobile ad uso abitativo sito in Veronella in forza di atto pubblico del 5.12.2007, registrato il 20.12.2007, nonché mutuataria in forza di coevo atto pubblico con applicazione dell'imposta sostitutiva delle operazioni di credito a medio-lungo termine ridotta (0,25%, anziché 2%) - propose ricorso avverso due avvisi di liquidazione e irrogazione sanzioni notificatile il 2.1.2012, con cui l'Ufficio di Vicenza 2 recuperava a tassazione il maggior importo per IVA, imposta sostitutiva, sanzioni ed interessi, stante l'accertato suo mancato trasferimento della residenza nel comune di Veronella entro i 18 mesi dal rogito, e quindi la decadenza dai benefici "prima casa" di cui al n. 21, Tabella A, parte seconda, allegata al d.P.R. n. 633/1972.
L'adita C.T.P. di Vicenza accolse il ricorso con sentenza n. 18/05/13 del 16.1.2013, rilevando che, nonostante il mancato trasferimento della residenza nell'immobile acquistato, sussisteva tuttavia altra causa dì spettanza dell'agevolazione, ossia, la prestazione di attività lavorativa nel comune ove ricade lo stesso immobile, riconoscibile benché non enunciata in seno all'atto pubblico. La C.T.R. del Veneto - previa riunione della causa con quella vertente tra l'Agenzia e l'usufruttuaria di detto immobile, Bruna Stokmaier, anch'ella destinataria delle medesime pretese erariali con separati avvisi - respinse gli appelli dell'Ufficio con sentenza n. 1279/5/14 del 29.7.2014, confermando, per quanto qui interessa, la prima decisione.
Osservò, in particolare, il giudice d'appello che la dichiarazione della Franco di voler trasferire la propria residenza nell'immobile di cui aveva acquisito la nuda N. 783415 R.G. proprietà costituiva una condizione risolutiva impossibile, ex art. 1354 c.c., come tale da considerarsi non apposta, giacché in detto immobile erano già residenti i genitori usufruttuari, Silvio Franco (poi deceduto) e Bruna Stokmaier; in secondo luogo, che detta dichiarazione, peraltro resa in atto rogato da uno specialista quale è il notaio, era da considerare frutto di errore scusabile, perché riconoscibile, nella sostanza intendendo la Franco godere della condizione agevolativa effettivamente sussistente, ossia il prestare attività lavorativa, già all'atto del rogito, nel Comune di Veronella; infine, che detta circostanza era stata pienamente provata dalla contribuente in sede contenziosa, sebbene avrebbe potuto emergere anche in sede amministrativa ove l'Ufficio avesse avviato un preventivo contraddittorio con la stessa Franco.
Per tali ragioni, secondo la C.T.R., doveva reputarsi che la dichiarazione originaria era stata efficacemente emendata in sede di contenzioso, sicché l'agevolazione in discorso era da ritenersi spettante. L'Agenzia delle Entrate ricorre ora per cassazione, sulla base di un solo motivo. Daniela Franco non ha resistito, benché regolarmente intimata. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.1 - Con l'unico motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione della Tabella A, parte seconda, n. 21, allegata al d.P.R. n. 633/1972, e dell'art. 1- bis, commi 6 e 8, del d.l. n. 168/2004, conv. in legge n. 191/2004, in combinato disposto con l'art. 1, nota II-bis, della Tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n. 131/1986, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
L'Agenzia rileva l'erroneità della decisione della C.T.R. nella parte in cui ha ritenuto che - N. 7834/15 R.G. ferma l'occupazione dell'immobile in questione da parte dell'usufruttuaria, Bruna Stokmaier - la dichiarazione circa il trasferimento della residenza da parte della Franco equivaleva a condizione risolutiva impossibile e come tale da considerarsi non apposta, ex art. 1354 c.c., essendo rimasto dimostrato che la Franco esercitava attività lavorativa nel comune di Veronella, già al tempo del rogito. Al contrario, rileva l'Agenzia come i requisiti soggettivi debbano necessariamente essere dichiarati nel rogito notarile, con la conseguenza che, ove non si realizzi o non resti dimostrata la condizione indicata nel rogito stesso, non è possibile attingere ad altra. 2.1 - Il ricorso è inammissibile, giacché l'Agenzia non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata.
Non è qui in discussione il principio, dettato riguardo all'imposta di registro, secondo cui "l'agevolazione cd. 'prima casa' è subordinata alla dichiarazione del contribuente, nell'atto di acquisto, di svolgere la propria attività lavorativa nel comune dove è ubicato l'immobile (requisito alternativo a quello del trasferimento della residenza anagrafica nello stesso entro diciotto mesi), poiché le agevolazioni sono generalmente condizionate ad una dichiarazione di volontà dell'avente diritto di avvalersene e, peraltro, l'Amministrazione finanziaria deve poter verificare la sussistenza dei presupposti del beneficio provvisoriamente riconosciuto. (Nella specie, la S. C., in applicazione del principio, ha confermato la pronuncia impugnata che aveva ritenuto legittima la revoca dell'agevolazione per il mancato tempestivo trasferimento della residenza anagrafica da parte del contribuente, nonostante quest'ultimo avesse N. 7834/15 R.G. dimostrato, successivamente all'acquisto, di avere comunque diritto all'agevolazione, svolgendo la propria attività lavorativa nel medesimo comune)" (Cass. n. 6501/2018; già in precedenza, Cass. n. 2777/2016, non massimata).
Infatti, la C.T.R. non ha proceduto sic et simpliciter a riscontrare la sussistenza di una condizione agevolativa diversa da quella dichiarata dalla Franco nel rogito (ossia, l'esercitare attività lavorativa in Veronella, in luogo dell'impegno a colà trasferire la residenza, entro i 18 mesi successivi), accertando ex post la sussistenza di una condizione giustificativa dell'agevolazione "prima casa", benché dapprima non invocata, ma ha ritenuto che la dichiarazione negoziale della stessa Franco sul trasferimento di residenza fosse frutto di errore scusabile, perché riconoscibile, così ritenendo emendata la dichiarazione stessa in sede contenziosa (ossia, ora per allora) e per di più evidenziando che ciò avrebbe ben potuto verificarsi anche prima dell'instaurazione del contenzioso, ove solo l'Amministrazione avesse avviato il doveroso contraddittorio preventivo, ai sensi degli artt. 6, comma 2, e 10 dello Statuto del contribuente.
In altre parole, la C.T.R. ha ritenuto che la Franco, sin dalla stipula dell'atto pubblico, intendesse fruire della condizione agevolativa dell'esercizio dell'attività lavorativa in Veronella, anziché di quella sulla residenza, che la prima dichiarazione fosse emendabile (alla stregua, cioè, di un atto volontario cui la legge ricollega i propri effetti - v. ad es., Cass. n. 14947/2018) e che l'Agenzia, prima di rettificare l'imposizione, avrebbe dovuto attivare il contraddittorio in sede amministrativa.N. 7834/15 R.G. Si tratta di profili che non risultano minimamente attinti dalla censura in esame, che si muove esclusivamente nella cennata prospettiva dell'accertamento sostitutivo ex post, senza però cogliere il nucleo della decisione impugnata, la cui correttezza in iure non può dunque essere esaminata da questa Corte. 3.1 — In definitiva, il ricorso è inammissibile.
Nulla va disposto sulle spese di lite, Daniela Franco essendo rimasta intimata.
P.Q.M.
!a Corte dichiara il ricorso inammissibile. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di cassa