Cassation court dismisses revocation appeal, ruling it was a false application of law, not a factual error.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation quashed the Court of Appeal's decision to revoke the lower court's judgment regarding a tax refund claim. The tax agency argued the lower court made a factual error by identifying the wrong defendant, but the court determined this was actually a misapplication of the law concerning the proper recipient of the refund request. Consequently, the revocation appeal was declared inadmissible, and the original judgment stood.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 395, n. 4 c.p.c.; Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.: The Court of Appeal's revocation of the lower judgment was based on a false application of law regarding the proper defendant, not a factual error, rendering the revocation appeal inadmissible.
Parole chiave
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iato la seguente ORDINANZA sul ricorso 7063-2015 proposto da: BUGLIONI MICHELANGELO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SIRTE 43, presso lo studio dell'avvocato ALBERTO DE CAROLIS, rappresentato e difeso dagli avvocati SANDRO FIGLIOZZI e STEFANO TONACHELLA; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE FROSINONE, 2021 MINISTERO ECONOMIA FINANZE; 2585 - intimati - nonchè contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende; - resistente - avverso la sentenza n. 741/2014 della COMM.TRIB.REG.LAZIO SEZ.DIST. di LATINA, depositata il 07/02/2014; udita la rélazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/04/2021 dal Consigliere Dott.
SALVATORE SAIJA; N. 7063/15 R.G. FATTI DI CAUSA Nel corso di un giudizio avente ad oggetto l'impugnazione di un avviso di accertamento emesso nei suoi confronti in relazione all'anno d'imposta 1990, l'avv. Michelangelo Buglioni ricevette la notifica di una cartella di pagamento ex art. 68 d.lgs. n. 546/1992, stante l'esito della controversia provvisoriamente a lui sfavorevole. Conseguentemente, egli procedette al pagamento della somma di L. 18.652.500 in data 20.11.2000. Tuttavia, anche a seguito della cassazione della sentenza d'appello (disposta con sentenza di questa Corte n. 11268/2001), il giudizio si concluse definitivamente con esito totalmente favorevole al contribuente, che così notificò all'Agenzia delle Entrate istanza di restituzione della somma pagata, pari ad € 9.633,21, in data 28.7.2005.
Tuttavia, l'Agenzia dispose soltanto lo sgravio della suddetta cartella, senza provvedere al rimborso, sicché l'avv. Buglioni impugnò il silenzio rifiuto sull'istanza di rimborso dinanzi alla C.T.P. di Frosinone, che con sentenza del 26.10.2009 accolse il ricorso. La C.T.R. del Lazio, sez. st . di Latina, dapprima respinse l'appello dell'Ufficio con sentenza n. 817/39/11, ma successivamente, accogliendo il ricorso per revocazione proposto dallo stesso Ufficio, revocò la decisione con sentenza n. 741/40/14 del 7.2.2014, così dichiarando l'inammissibilità dell'originario ricorso proposto dal contribuente.
In particolare, il giudice della revocazione accolse l'impugnazione ex art. 395, n. 4, c.p.c., sostenendo essere incorso in errore di fatto il giudice d'appello nell'aver individuato quale legittimato passivo l'Agenzia delle Entrate, anziché il N. 7063/15 R.G. concessionario della riscossione, che aveva ricevuto a suo tempo il pagamento indebito. Michelangelo Buglioni ricorre ora per cassazione, sulla base di due motivi; l'Agenzia delle Entrate ha depositato un "atto di costituzione", al solo fine di partecipare all'eventuale udienza di discussione.
RAGIONI DELLA DECISIONE 1.1 — Con il primo motivo, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 395, n. 4, c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per aver erroneamente ritenuto la C.T.R. consistere in un errore di fatto una valutazione effettuata dal giudice d'appello incontestabilmente frutto di un giudizio, e non di un errore di percezione. 1.2 — Con il secondo motivo, il ricorrente denuncia omesso esame di fatto decisivo per il giudizio, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., per non aver la C.T.R. affatto motivato sulla individuazione dell'errore di fatto. 2.1 — Il primo motivo è fondato.
A sostegno della disposta revoca, la C.T.R. laziale ha evidenziato che la sentenza d'appello era frutto di error in percipiendo, laddove non ci si era accorti che, per effetto dello sgravio disposto da parte dell'Agenzia, l'operato di questa si era esaurito, sicché da un lato la richiesta di rimborso avrebbe dovuto proporsi all'agente della riscossione, ai sensi dell'art. 26, comma 1, del d.lgs. n. 112/1999, e non già all'Agenzia, e dall'altro nessun silenzio rifiuto, ex art. 21, comma 2, d.lgs. n. 546/1992, avrebbe potuto prospettarsi al riguardo.N. 7063/15 R.G.
In realtà, ritiene la Corte sia di tutta evidenza che, nella specie, il vizio dedotto dall'Agenzia in seno al ricorso per revocazione poteva soltanto concernere un error in iudicando, ma non mai un errore di fatto. Ciò dì cui si doleva l'Agenzia, infatti, non era l'errore di percezione del dato processuale (ossia, circa il disposto sgravio della cartella) da parte della prima C.T.R., ma l'errore nell'aver la stessa C.T.R. applicato l'art. 26 cit. ad una fattispecie non sussumibile nella relativa disciplina, sul presupposto che la richiesta di rimborso dovesse necessariamente presentarsi all'agente della riscossione: per come prospettata, dunque, la censura dell'Agenzia compendia senza alcun dubbio il vizio di falsa applicazione dello stesso art. 26, denunciabile per cassazione ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. (si veda, circa la portata del detto vizio, ex multis, Cass. n. 640/2019). 3.1 — In definitiva, il primo motivo è accolto, mentre il secondo resta assorbito.
La sentenza impugnata è dunque cassata in relazione e, non occorrendo ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito, ex art. 384, comma 2, c.p.c., con la declaratoria di inammissibilità del ricorso per revocazione a suo tempo proposto dall'Agenzia delle Entrate.
P.Q.M.
la Corte accoglie il primo motivo e dichiara assorbito il secondo; cassa in relazione e, decidendo nel merito, dichiara l'inammissibilità del ricorso per revocazione già proposto dall'Agenzia delle Entrate. Compensa integralmente le spese del giudizio di merito e condanna la resistente alla rifusione di quelle N. 7063/15 R.G. di legittimità, che liquida in C 2.300,00 per compensi, oltre C 200,00 per - esborsi, oltre rimborso forfetario in misura del 15%, oltre accessori di legge. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di cassazione, il giorno 14.4.2021. Il