Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Decreto — n. 20531/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court declares tax dispute extinguished due to successful simplified settlement by taxpayer.

Numero d'incarto Decreto — n. 20531/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court declared the tax litigation extinguished after the tax agency confirmed the taxpayer filed a simplified settlement request. The taxpayer paid the due amount and submitted required documentation under Article 6 of Legislative Decree 119/2018. Since no party requested a hearing within the statutory deadline, the proceedings terminated automatically with costs remaining on the party who advanced them.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 6, comma 13, d.l. 119/2018; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The tax procedure extinguishes automatically if the simplified settlement request is filed and no party requests a hearing within the prescribed period.

Parole chiave

Generato dall'IA
tax procedure extinction simplified settlement request Legislative Decree 119/2018 tax dispute termination procedural time limit arretrati d'imposta assistenza amministrativa fiscale procedura giudiziaria tributaria

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 6, commi 8, 9, 10 e 14, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119
Art. 6, comma 13, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119
Art. 391, comma 3, cod. proc. civ.
119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

RETO sul ricorso iscritto al n. 23344/2017 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; contro Balice Agostino Massimilian, rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandro Masciocchi, con domicilio eletto in Roma, via dei Parioli, n. 12, presso lo studio del suddetto professionista; avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Puglia n. 1673/06/2017, pronunciata con riferimento agli atti impositivi nn.

TV5010100242/2012 - TVS010100243/2012. Vista la richiesta di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere con la quale l'Agenzia delle entrate dà atto che la parte contribuente ha presentato domanda di definizione agevolata della controversia, corredata della documentazione prescritta ai sensi dei commi 8, 9, 10 e 14 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, e ha provveduto al versamento di quanto dovuto ai fini della suddetta definizione; rilevato inoltre che, entro il 31 dicembre 2020, nessuno ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né è intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma?( DEPOSITATO IN CAN ELLERIA Oggi, 1..9 LU