Tax appeal dismissed as extinguished by statutory time limit; no request for simplified settlement filed.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the tax appeal extinguished because neither party filed a request for simplified settlement by the statutory deadline of December 31, 2020. The taxpayer and the tax authority failed to utilize the expediated procedure provided by the 2018 decree, causing the ordinary litigation timeline to expire. Consequently, the court ruled that the process ended automatically, leaving any advanced costs to the party who had prepaid them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 13, d.l. 119/2018; Art. 391, comma 3, cod. proc. civ.: The tax procedure extinguishes automatically if the simplified settlement request is not filed within the prescribed term, unless the parties specifically request a hearing to fix the date.
Parole chiave
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CRETO sul ricorso iscritto al n. 12937/2018 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghegi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; contro Trinci Francesca, quale amministratore di sostegno del proprio genitore Trinci Augusto, rappresentata e difese dall'Avv. Paolo Specialeicon domicilio eletto in Roma, via Monte Zebio n. 32, presso il suo studio; avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale delle Marche n. 195-06-17, pronunciata con riferimento all'atto impositivo n. R9A01T300069/2008.
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del di. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
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