Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Decreto — n. 20492/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court process extinguished due to missed deadline for simplified definition request under D.L. 119/2018.

Numero d'incarto Decreto — n. 20492/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation declared the tax proceeding extinguished because neither party filed the required request for simplified definition by December 31, 2020. The taxpayer and the tax agency argued over the procedural timeline for settling the disputed tax assessments. The court ruled that the expiration of the statutory deadline automatically terminated the process, leaving any advanced costs to the party who incurred them.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 6, comma 13, D.L. 119/2018; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The process is extinguished by the expiration of the deadline for filing the request for simplified definition, unless the parties request a hearing to be fixed.

Parole chiave

Generato dall'IA
tax procedure extinction simplified definition deadline D.L. 119/2018 provisions civil procedure time limits tax assessment dispute procedural termination cost allocation rules tassa di promozione del turismo

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 6, comma 8, 9, 10, D.L. 23 ottobre 2018, n. 119
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata dellt controversià-ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l.
Art. 6, comma 13, D.L. 23 ottobre 2018, n. 119
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata dellt controversià-ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l.
Art. 391, comma 3, c.p.c.
119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ETO sul ricorso iscritto al n. 12787/2013 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; contro AIA Di Martino Soc. Coop.va a r.l. Parco Vacanze Mare Verde, rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo Panariti, con domicilio eletto in Roma, via Eelimontana n. 38, presso il suo studio; avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana Sez. Stacc. Livorno n. 50/10/12; pronunciata con riferimento agli atti impositivi nn.

R5Q030200353/2007, R5Q030200304/2008, R5Q030200305/2008 e R5Q030200307/2008. Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata dellt controversià-ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma DEP6SITATO I