Tax court process extinguished by statutory time limit; parties must request hearing to continue proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the tax dispute extinguished because neither party requested a hearing before the statutory deadline expired. The Regional Tax Commission had issued a decision, but the law required an active request to fix a hearing date within the specified period. Since no such request was filed, the proceedings terminated automatically, and the losing party bears the costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 13, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119; Art. 391, comma 3, cod. proc. civ.: If parties fail to request a hearing within the statutory period, the tax proceeding extinguishes automatically, though parties may still apply to fix a hearing.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
RETO sul ricorso iscritto al n. 27323/2017 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; contro Sideri Giovanni, rappresentato e difeso dall' Avv. Franco Paolo rGérardd, con domicilio eletto in Roma, via P.G. da Palestrina, n. 55, presso lo studio dell'Avv. Mariano Rosamaria; avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale delle Marche n. 750/6/16, pronunciata con riferimento all'atto impositivo n. TQ901T302169/2013.
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di L chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ;
ZlÌ che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate. DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma • 5- s2 rf DEPOSITATO IN CANC LBRIA oggi, i SLU.fii, 1