Tax court process extinguished by expiration of deadline under Art. 6, para. 13 of D.L. 119/2018. Parties failed to request hearing extension. Court declared process extinct.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the tax litigation process extinct due to the expiration of the deadline set by Article 6, paragraph 13 of Legislative Decree 119/2018. The taxpayer and the tax authority failed to submit a request for hearing fixation by December 31, 2020, nor did the authority deny such a request. Consequently, the court ruled that the proceedings terminated automatically, leaving any advanced costs to the party who had prepaid them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, para. 13 of D.L. 119/2018; Art. 391, para. 3 of Civil Procedure Code: When the statutory deadline for requesting a hearing expires without a request being filed or a denial issued, the process extinguishes automatically, and the party who advanced costs bears the expenses.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
TO sul ricorso iscritto al n. 1741/2014 R.G. proposto da Domus Costruzioni Di Goffi Renato & C Snc, Goffi Renato e Goffi Ferdinando, rappresentati e difesi dagli Avv.ti Pennino Vincenzo e Garcea Franco, con domicilio eletto in Roma, via S. Pellico, n. 16, presso lo studio di quest'ultimo; contro Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; z 55/icsci4 avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia7n. 128/66/13, pronunciata con riferimento all'atto impositivo n. R0NO2T200393.
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del di. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del di. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma nte DEPOWAT9 IN CANC LLERIA oggi, 1 3 LUG 70?