Italian tax court process extinguished by statutory time limit under D.L. 119/2018 Article 6, Paragraph 13.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the tax litigation process extinguished because neither party filed a request for hearing by the December 31, 2020 deadline. The taxpayer and the Revenue Agency argued that the procedural silence triggered the automatic termination of the case under specific tax legislation. Consequently, the court ruled that the proceedings ended by operation of law, leaving any advanced costs to the party who had prepaid them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 13 d.l. 119/2018; Art. 391, comma 3 c.p.c.: The process is extinguished if neither party requests a hearing within the statutory period, and costs remain with the anticipator.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
RETO sul ricorso iscritto al n. 1281/2014 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; contro Mimosa Due S.r.l., rappresentata e difesa dall'Avv. Leonardo Ricci, con domicilio eletto in Roma, via XX Settembre n. 3, presso lo studio dell'Avv. Piero Nodaro; avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio n. 288/01/2013, pronunciata con riferimento agli atti impositivi nn.
TKL030200506/2010 - TKL030200539/2010. Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata delle controversie ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla lege 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma ote.;-_7,z DEPOSITATQ IN CANC LBRIA oggi, I .3111C,