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Ordinanza — n. 20427/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses tax appeal due to administrative self-annulment of the underlying tax assessment notice.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20427/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cessation of the subject matter of the dispute following a subsequent self-annulment of the tax assessment notice by the Constitutional Court. The taxpayer challenged the Regional Tax Commission's decision regarding the territorial scope and subject of the betting tax, while the tax agency argued for dismissal of the appeal. The court ruled that because the administrative act was annulled after the cassation appeal was filed, the legal controversy had ceased to exist, warranting the dismissal of the appeal and compensation of costs.

Regesto Legislator

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Art. 380bis.1 c.p.c.; Art. 360 c.p.c.: When the administrative act under appeal is subsequently annulled in self-execution by the Constitutional Court after the filing of the cassation appeal, the subject matter of the dispute ceases to exist, and the cassation appeal must be declared inadmissible.

Parole chiave

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cessation of subject matter self-annulment of tax notice Constitutional Court annulment tax appeal dismissal compensation of costs tassa sulle case da gioco reddito da lotterie, giochi e scommesse imposta sui profitti derivanti da partecipazioni

Disposizioni normative citate

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Art. 380bis.1 c.p.c.
267 TFUE; - l'Agenzia delle dogane ha depositato memoria ex art. 380bis.1 c.p.c. chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere, spese compensate;
Art. 360 c.p.c.
e dall'altro da quella unionale (con la sentenza 26 febbraio 2020 in causa C-788/18, relativa alla Stanleybet Malta Limited); e i principi da quelle Corti stabiliti risultano ampiamente e diffusamente recepiti pure dalla giurisprudenza di merito; - con il primo motivo si denuncia, in relazione all'art. 360 c.
Art. 1 c. 2 lett. b) della L. n. 288 del 1998
504 del 1998, come interpretato dall'art. 1, c.
Artt. 1326, 1327, 1336 c.c.
288 del 1998 e degli artt. 1326, 1327, 1336 c.c. per avere la CTR errato nel ravvisare in capo al CTD il presupposto territoriale del tributo; -con il quinto motivo si denuncia, in relazione con art.
Art. 3 d.Lgs. n. 504 del 1998
3 c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 3 d.Lgs. n. 504 del 1998, come interpretato dall'art.
Art. 53 Cost.
3 c.p.c., per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 53 Cost. e del principio di capacità contributiva con riferimento agli artt.
Art. 6 CEDU
Art. 117 c. 1 Cost.
3 c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione del principio dell'equo processo di cui all'art 6 CEDU e dell'art. 117 c. 1 Cost., con riferimento all'art.
Artt. 111, comma 6 Cost.
4 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 111, comma 6 Cost., 132, comma 2, n.
Art. 112 c.p.c.
546/92, in combinato all'art. 112 c.p.c., avendo la CTP omesso di pronunciare sul motivo di ricorso relativo alla violazione dell'art.
d.lgs. n. 546/92
del d.lgs. n. 546/92 e 112 c.p.c.
d.Lgs. n. 504/98
4 del d.lgs. n. 504/98 e dell'art.
d.lgs. n. 98/2011
24, comma 10, del d.lgs. n. 98/2011, circa la dedotta errata applicazione dell'aliquota d'imposta; -in prossimità dell'udienza, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha depositato memoria, ai sensi dell'art.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 14437 del 5 giugno 2018
Sez. U, n. 8093 del 23 aprile 2020
14437 del 5 giugno 2018), e non si verta in ipotesi di decisioni aventi rilevanza nomofilattica (Sez. U, n. 8093 del 23 aprile 2020).
Corte costituzionale n. 27/18
c.p.c., deducendo e documentando il sopravvenuto- a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 27/18 - annullamento in autotutela - con provvedimento del 30.01.2019 prot.
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Testo completo

INANZA sul ricorso iscritto al n. 28630/2017 R.G. proposto da: Oggioni Tiepolo Daniele, titolare della omonima ditta individuale, rappresentato e difeso giusta procura speciale in calce al ricorso dagli avv.ti Roberto A. Jacchia, Antonella Terranova, prof. Fabio /te7 Ferraro e Daniela Agnello, elettivamente domiciliata presso lo studio legale De Berti Jacchia Franchini Forlani in Roma, via V. Bellini n. 24 - ricorrente - Contro Agenzia delle dogane e dei monopoli, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; controricorrente - avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, n. 2571/06/17, depositata il 09/05/2017, non notificata;

Udita la relazione della causa svolta neil'adunanza camerale del 13/05/2021 dal Consigliere Maria Giulia Putaturo Donati Viscido di Nocera; Rilevato che: - con sentenza n. 2571/06/17, depositata il 09/05/2017, non notificata, la CTR del Lazio accoglieva Vappello proposto dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in persona del Direttore pro tempore, nei confronti di Oggioni Tiepolo Daniele, titolare della omonima ditta individuale, avverso la sentenza n. 5076/41/2015 della Commissione tributaria provinciale di Roma che aveva accolto il ricorso proposto dal suddetto contribuente avverso l'avviso di accertamento con il quale l'Amministrazione aveva contestato nei confronti di quest'ultimo, titolare della ricevitoria operante come centro di trasmissione dati (CTD), esercente l'attività di raccolta scommesse sportive per conto del bookmaker estero Stanleybet Malta Limited - il mancato pagamento dell'imposta unica su concorsi pronostici e scommesse, oltre sanzioni ed interessi, per operazioni svoltesi nell'anno 2007; - avverso la suddetta sentenza della CTR, Oggioni Tiepolo Daniele, titolare dell'omonima ditta individuale, propone ricorso per cassazione affidato a nove motivi; resiste con controricorso l'Amministrazione Finanziaria; la ricorrente ha altresì depositato memoria con la quale chiede trattarsi la controversia in udienza pubblica e nella quale si insiste perché sia disposto rinvio pregiudiziale alla CGUE ex art. 267 TFUE; - l'Agenzia delle dogane ha depositato memoria ex art. 380bis.1 c.p.c. chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere, spese compensate;

Considerato che: - preliminarmente deve essere disattesa l'istanza di trattazione in pubblica udienza. In adesione all'indirizzo già espresso dalle sezioni unite di questa Corte, il collegio giudicante ben può escludere, nell'esercizio di una valutazione discrezionale, la ricorrenza dei presupposti della trattazione in pubblica udienza, in ragione del carattere consolidato dei principi di diritto da applicare nel caso di specie (Sez. U, n. 14437 del 5 giugno 2018), e non si verta in ipotesi di decisioni aventi rilevanza nomofilattica (Sez. U, n. 8093 del 23 aprile 2020).

In particolare, la sede dell'adunanza camerale non è incompatibile, di per sé, anche con la statuizione su questioni nuove, soprattutto se non oggettivamente inedite e già assistite da un consolidato orientamento, cui la Corte fornisce il proprio contributo. Nel caso in questione, il tema oggetto del giudizio non è neppure nuovo nella giurisprudenza di questa Corte e, comunque, è compiutamente affrontato in tutti i suoi risvolti da un lato dalla Corte costituzionale (con la sentenza 14 febbraio 2018, n.

27) e dall'altro da quella unionale (con la sentenza 26 febbraio 2020 in causa C-788/18, relativa alla Stanleybet Malta Limited); e i principi da quelle Corti stabiliti risultano ampiamente e diffusamente recepiti pure dalla giurisprudenza di merito; - con il primo motivo si denuncia, in relazione all'art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell'art. 56 TFUE e dei principi del diritto dell'Unione Europea di parità di trattamento e non discriminazione, con riferimento all'art. 3 d. Lgs. n. 504 del 1998, come interpretato dall'art. 1, c. 66, della Legge di stabilità 2011 nonché la violazione del principio di legittimo affidamento; in subordine, si formula proposta di rinvio pregiudiziale ex art. 267 c.3 TFUE, alla Corte di Giustizia; - il secondo motivo si appunta, in relazione all'art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c., sulla violazione e/o falsa applicazione dei principi di eguaglianza e ragionevolezza delle leggi di cui all'art. 3 Cost., sotto molteplici profili, con riferimento agli art. 3 d. Lgs. n. 504 del 1998 e 1 c. 64 e 66 lett.

b) della Legge di stabilità 2011; -con il terzo motivo si denuncia, in relazione con l'art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1 d. Lgs. n. 504 del 1998 come interpretato dall'art. 1 c. 66 lett.

a) della Legge di stabilità 2011 per avere la CTR errato nel ritenere integrato il profilo oggettivo del presupposto dell'imposta unica; -con il quarto motivo si denuncia, in relazione all'art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 1 c. 2 lett.

b) della L. n. 288 del 1998 e degli artt. 1326, 1327, 1336 c.c. per avere la CTR errato nel ravvisare in capo al CTD il presupposto territoriale del tributo; -con il quinto motivo si denuncia, in relazione con art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 3 d.Lgs. n. 504 del 1998, come interpretato dall'art. 1, c. 66 lett.

b) della Legge di stabilità 2011, per avere la CTR erroneamente ritenuto il CTD soggetto passivo del tributo; - il sesto motivo censura la pronuncia gravata, in relazione all'art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c., per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 53 Cost. e del principio di capacità contributiva con riferimento agli artt. 1 e 3 del d.Lgs. n. 504 del 1998, art. 64 c. 3 d.P.R. n. 600 del 1973 ed art. 1 c. 66 lett.

b) della Legge di stabilità 2011; - con il settimo motivo si deduce, in relazione all'art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione del principio dell'equo processo di cui all'art 6 CEDU e dell'art. 117 c. 1 Cost., con riferimento all'art. 1 c. 66 lett.

b) della Legge di stabilità 2011; - l'ottavo motivo denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 e n. 4 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 111, comma 6 Cost., 132, comma 2, n. 4 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c., 35, comma 3 e 36, comma 2, n.

2) e n.

4) del d.lgs. n. 546/92 e 112 c.p.c. per non avere la CTR esaminato la doglianza relativa alla eccepita violazione e falsa applicazione degli artt. 7 della legge n. 212/00, anche in combinato con l'art. 3 della legge n. 241/90, per illegittimità dell'avviso di accertamento per difetto di motivazione, stante la mancata allegazione del p.v.c.- cui l'atto rinvia solo per relationem; -con il nono motivo, la ricorrente denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 e n. 4 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt.112 c.p.c., 36, comma 2, n. 4 del d.lgs. n. 546/92, per non avere la CTR esaminato le doglianze relative alla violazione dell'art. 49 del d.lgs. n. 546/92, in combinato all'art. 112 c.p.c., avendo la CTP omesso di pronunciare sul motivo di ricorso relativo alla violazione dell'art. 4 del d.lgs. n. 504/98 e dell'art. 24, comma 10, del d.lgs. n. 98/2011, circa la dedotta errata applicazione dell'aliquota d'imposta; -in prossimità dell'udienza, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha depositato memoria, ai sensi dell'art. 380bis.1. c.p.c., deducendo e documentando il sopravvenuto- a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 27/18 - annullamento in autotutela - con provvedimento del 30.01.2019 prot. 10392 (allegato alla memoria) - dell'avviso di accertamento in oggetto (per l'anno 2007) con riguardo alla posizione del ricevitore Oggioni Tiepolo Daniele; - va, pertanto, dichiarata la cessazione della materia del contendere del presente giudizio; - in considerazione del sopravvenuto annullamento in autotutela, a seguito dell'intervento risolutore delle questioni, in epoca successiva alla proposizione del ricorso, ad opera della Corte costituzionale, si ravvisano giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese del giudizio di legittimità; p.q.m.

La Corte: dichiara la cessazione della materia del contendere; compensa tra le