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Ordinanza — n. 20424/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to failure to prove timely notification of the appeal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20424/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by the Revenue Agency inadmissible because the applicant failed to prove the timely receipt of the notification. Although the agency argued for a remission of deadlines, it provided no documentary evidence of having requested a duplicate receipt or sought a hearing postponement. Consequently, the court ruled that the lack of proof resulted in the immediate and irrevocable loss of admissibility.

Regesto Legislator

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Art. 153 c.p.c.; Art. 291 c.p.c.: The appeal is inadmissible if the notification receipt is not produced by the hearing date, and the appellant has not timely requested a duplicate or a remission of deadlines.

Parole chiave

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inadmissibility of appeal proof of notification remission of deadlines duplicate receipt request procedural default valutazione del reddito deduzione dal reddito computabile reddito dei genitori

Disposizioni normative citate

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Art. 153 c.p.c.
Tuttavia, il ricorrente può domandare di essere rimesso in termini ai sensi dell'art. 153 c.p.c., purchè offra la prova documentale di essersi tempestivamente attivato nel richiedere all'amministrazione postale un duplicato dell'avviso.
Art. 291 c.p.c.
Pertanto, in caso di mancata produzione dell'avviso di ricevimento ed in assenza di attività da parte dell'intimato, l'impugnazione è inammissibile, non essendo consentita la concessione di un termine per il deposito e non ricorrendo i presupposti per la rinnovazione della notificazione ai sensi dell'art. 291 c.p.c.
Art. 6, comma 1, della legge 20 novembre 1982, n. 890
Art. 111 Cost.
Art. 325 c.p.c.
art. 291 c.p
Pertanto, in caso di mancata produzione dell'avviso di ricevimento ed in assenza di attività da parte dell'intimato, l'impugnazione è inammissibile, non essendo consentita la concessione di un termine per il deposito e non ricorrendo i presupposti per la rinnovazione della notificazione ai sensi dell'art. 291 c.p.c.
art. 153 c.p
Tuttavia, il ricorrente può domandare di essere rimesso in termini ai sensi dell'art. 153 c.p.c., purchè offra la prova documentale di essersi tempestivamente attivato nel richiedere all'amministrazione postale un duplicato dell'avviso.
art. 111 Cost
art. 325 c.p

Giurisprudenza citata

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Cass., 1 ottobre 2015, n. 19623
890, un duplicato dell'avviso stesso (Cass., 1 ottobre 2015, n. 19623;
Cass., 30 dicembre 2015, n. 26108
Cass., 30 dicembre 2015, n. 26108; Cass., sez 6-5, 1 ottobre 2018, n.
Cass., sez 6-5, 1 ottobre 2018, n. 23793
26108; Cass., sez 6-5, 1 ottobre 2018, n. 23793).
Cass., Sez.Un., 12 maggio 2010, n. 11429
La prova dell'avvenuto perfezionamento della notifica può essere data dopo la proposizione del gravame, fino all'udienza di discussione (Cass., Sez.Un., 12 maggio 2010, n. 11429).
Cass., 28 aprile 2011, n. 9453
Cass., Sez.Un., 14 luglio 2016, RGN 7974/2015 Agenzia delle Entrate c. Algeri Daniela n. 14594
Cass., Sez.Un., 24 luglio 2009, n. 17352
14594; Cass., Sez.Un., 24 luglio 2009, n. 17352).
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 7974/2015 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI n.12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende -ricorrente- contro ALGERI DANIELA avverso la sentenza n. 4755/64/2014 della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, sezione staccata di Brescia, depositata in data 18 settembre 2014; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15 aprile 2021 dal Consigliere Dott.

Grazia Corradini. RGN 7974/2015 Agenzia delle Entrate c. Algeri Daniela FATTI DI CAUSA Con unico ricorso Algeri Daniela impugnò davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Bergamo due avvisi di accertamento con cui la Agenzia delle Entrate aveva provveduto sinteticamente, ai sensi dell'art. 38, comma 4, del DPR n. 600 del 1973, alla determinazione, per le annualità di imposta 2005 e 2006, del reddito della contribuente, la quale non aveva presentato dichiarazione dei redditi. La ricorrente contestò in parte i calcoli eseguiti dall'Ufficio nonché i presupposti dell'accertamento e la Commissione Tributaria Provinciale, con sentenza n. 147/1/2011, tenuto conto dei rilievi proposti dalla contribuente nel giudizio, ridusse l'imponibile per l'anno 2005 ad euro 35.510,00 e per l'anno 2006 ad euro 52.928,00, rigettando nel resto il ricorso.

Investita dall'appello della contribuente, che aveva lamentato la carenza di motivazione, nonché l'illogicità e l'incongruenza della sentenza e ancora la mancanza di un vaglio critico ad opera dei giudici di prime cure degli elementi che la Agenzia aveva posto a base della propria azione di recupero, la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia — Sezione staccata di Brescia, con sentenza n. 4755/65/2014, accolse l'appello e dichiarò illegittimo l'accertamento, poichè, avendo il redditometro natura meramente presuntiva e statistica, la motivazione dell'atto impositivo doveva essere corredata da ulteriori dati idonei a sostenere le risultanze e doveva contenere l'esito del contraddittorio necessario per adattare lo strumento al caso concreto, nonché le ragioni per le quali erano state disattese le contestazioni sollevate dal contribuente in sede di contraddittorio ed inoltre la contribuente aveva provato la propria capacità reddituale in considerazione del reddito conseguito dal nucleo familiare nonché della capacità monetaria generatasi per effetto di disinvestimenti patrimoniali e finanziari.

Contro la sentenza di appello, depositata in data 18 settembre 2014 e non notificata, ha proposto ricorso per cassazione la Agenzia delle Entrate, affidato a cinque motivi, con atto consegnato dall'Avvocatura dello Stato all'UNEP della Corte di Appello di Roma in data 16 marzo 2016. La contribuente non ha svolto attività difensiva. RAGIONI DELLA DECISIONE Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. L'Avvocatura Generale dello Stato, nell'interesse della parte patrocinata, come risulta dalle produzioni documentali in allegato al ricorso per cassazione, ha provveduto a consegnare all'UNEP della Corte d'Appello di Roma richiesta di notificazione alla controparte del ricorso per cassazione a mezzo posta in data 16.3.2015 (indicato come termine ultimo per la RGN 7974/2015 Agenzia delle Entrate c.

Algeri Daniela notificazione del ricorso) e che il funzionario UNEP nella stessa data ha provveduto a predisporre la notificazione, ai sensi dell'art. 149 cpc, a mezzo del servizio postale nel domicilio fiscale di Algeri Daniela e presso lo studio dell'Avv. Antonio Biancato indicato come domiciliatario. Non risulta invece se le raccomandate siano state avviate per la , notificazione e quale sorte abbiano avuto, poiché la Avvocatura dello Stato non ha prodotto alcun atto successivo e non ha presentato neppure richiesta di rimessione in termini. Orbene, costituisce principio consolidato di questa Corte (v, da ultimo, Sez. 5 -, Ordinanza n. 8641 del 28/03/2019 Rv. 653531 - 01) quello per cui la prova dell'avvenuto perfezionamento della notifica dell'atto introduttivo, ai fini della sua ammissibilità, deve essere data, tramite la produzione dell'avviso di ricevimento, entro l'udienza di discussione, che non può essere rinviata per consentire all'impugnante di provvedere a tale deposito, salvo che lo stesso ottenga la rimessione in termini, offrendo la prova documentale di essersi tempestivamente attivato nel richiedere all'amministrazione postale, a norma dell'art. 6, comma 1, della legge 20 novembre 1982, n. 890, un duplicato dell'avviso stesso (Cass., 1 ottobre 2015, n. 19623;

Cass., 30 dicembre 2015, n. 26108; Cass., sez 6-5, 1 ottobre 2018, n. 23793). La prova dell'avvenuto perfezionamento della notifica può essere data dopo la proposizione del gravame, fino all'udienza di discussione (Cass., Sez.Un., 12 maggio 2010, n. 11429). Pertanto, in caso di mancata produzione dell'avviso di ricevimento ed in assenza di attività da parte dell'intimato, l'impugnazione è inammissibile, non essendo consentita la concessione di un termine per il deposito e non ricorrendo i presupposti per la rinnovazione della notificazione ai sensi dell'art. 291 c.p.c.

Tuttavia, il ricorrente può domandare di essere rimesso in termini ai sensi dell'art. 153 c.p.c., purchè offra la prova documentale di essersi tempestivamente attivato nel richiedere all'amministrazione postale un duplicato dell'avviso. Nella specie, però, l'Avvocatura Generale dello Stato, non solo non ha prodotto alcun atto comprovante l'avvenuta notificazione e non si è attivata a chiedere l'eventuale rilascio del duplicato della ricevuta di ritorno, ma non ha neppure richiesto di essere rimessa in termini o un differimento dell'udienza al fine di provvedere al deposito della ricevuta di ritorno, anche se questa Corte si è già pronunciata nel senso che un eventuale differimento d'udienza si porrebbe in manifesta contraddizione con il principio costituzionale della ragionevole durata del processo stabilito dall'art. 111 Cost. posto che l'omessa produzione ,.. determina in modo istantaneo ed irretrattabile l'effetto dell'inammissibilità dell'impugnazione nonché il consolidamento del diritto della controparte a tale declaratoria (Cass., 28 aprile s 2011, n. 9453).

Inoltre, per questa Corte, in caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, questi, appreso dell'esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria deve riattivare il processo notificatorio con immediatezza e svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento, ossia senza superare il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall'art. 325 c.p.c., salvo circostanze eccezionali di cui sia data prova rigorosa (Cass., Sez.Un., 14 luglio 2016, RGN 7974/2015 Agenzia delle Entrate c.

Algeri Daniela n. 14594; Cass., Sez.Un., 24 luglio 2009, n. 17352). E neppure questo adempimento è stato rispettato dalla ricorrente. Ne consegue l'inammissibilità del ricorso, mentre non si deve provvedere sulle spese del giudizio di legittimità in assenza di attività difensiva svolta dalla controparte.

P.Q.M.

La Corte, dichiar