Cassation court declares tax appeal extinguished due to automatic termination under the 2018 decree's time limit provisions.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the tax appeal extinguished because the procedural term for the case expired on December 31, 2020, without any party requesting a hearing. The taxpayer had requested suspension of proceedings and submitted documents for a simplified settlement, while the tax agency requested the case be closed due to the settlement's definition. The court ruled that since no request for a hearing was made before the deadline, the process terminated automatically, leaving the costs to the party who advanced them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 13, d.l. n. 119/2018; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The procedural term for a tax appeal expires automatically if no request for a hearing is filed, extinguishing the case and assigning costs to the party who advanced them.
Parole chiave
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ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 29508-2014 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro MANTOVANI CLAUDIO, elettivamente domiciliato in ROMA, 2021 VIA DELLA GIULIANA 63, presso lo studio dell'avvocato 2031 LUCIANO GARATTI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIORGIO MAGGI; - controricorrente - avverso la sentenza n. 2284/2014 della COMM.TRIB.REG.LOMBARDIA SEZ.DIST. di BRESCIA, depositata il 05/05/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/03/2021 dal Consigliere Dott.
MARINA CIRESE; RITENUTO CHE: Mantovani Claudio, quale socio accomandante al 50% della Promotion Team s.a.s., impugnava dinanzi alla CTP di Brescia gli avvisi di accertamento notificatigli per mancata dichiarazione del reddito di partecipazione per gli anni 2004 e 2005 deducendo che nel 2002, a seguito della revoca della soda accomandataria dalla sua carica, trascorsi sei mesi senza la nomina di un nuovo socio accomandatario, la società si era estinta con conseguente illegittimità degli avvisi di accertamento emessi. La CTP di Brescia accoglieva il ricorso ed a seguito di appello da parte dell'Agenzia delle Entrate, la CTR di Milano in data 5.5.2014 rigettava il gravame dell'Ufficio confermando la sentenza di primo grado.
L'Agenzia delle Entrate proponeva quindi ricorso per cassazione articolato in due motivi cui resisteva il contribuente con controricorso. CONSIDERATO CHE: Il contribuente in data 31.5.2019 proponeva istanza di sospensione del processo ex art. 6, comma 10, del d.l. n. 119 del 2018 e depositava documentazione attestante la domanda di definizione agevolata; successivamente in data 15.11.2019 l'Agenzia delle Entrate ha depositato istanza con la quale ha chiesto pronunciarsi l'estinzione del giudizio per intervenuta definizione agevolata della controversia pendente dando atto del pagamento di quanto previsto per la definizione della controversia. rilevato inoltre che, entro il 31 dicembre 2020, nessuno ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né è intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
Tenuto conto dell'esito del giudizio, non sussistono i presupposti per le statuizioni di cui all'articolo 1, comma 1 quater, dell'articolo 13 d.P.R. n. 115 JII del 2002.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio e compensa le spese. Cosi deciso in Roma, nella adunanza camerale del 16.3.2021 effettuata da remoto. IL PRESIDENTE Dott. iana Maria Teresa Zoso