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Ordinanza — n. 20410/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court dismisses appeal regarding income calculation from property appreciation and investment sales.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20410/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court dismissed Gianfranco Furlanetto's cassation appeal against a regional tax commission decision regarding his 2004 and 2005 income. The court rejected arguments that the tax authority failed to properly deduct non-taxable investment proceeds or misapply rules on property appreciation. The decision upheld the lower court's finding that the taxpayer did not sufficiently prove the specific nature or amount of non-taxable funds used for the apartment purchase.

Regesto Legislator

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Art. 38 DPR 600/1973; Art. 360 c.p.c.: The tax authority's presumption regarding the source of funds for property appreciation stands unless the taxpayer proves otherwise, and procedural defects are inadmissible if the contested facts were not effectively discussed.

Parole chiave

Generato dall'IA
Italian tax law income calculation property appreciation investment proceeds cassation appeal procedural admissibility burden of proof contributo straordinario in denaro

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 38, comma d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
civ.), in riferimento all'art. 38, comma d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (disciplina applicabile ratione temporis) e art.
Art. 38, comma 7ter d.P.R. n. 600 del 1973
civ.), in riferimento all'art. 38, comma d.P.R.
Art. 22 d.l. 31 maggio 2010, n. 78
600 del 1973, come emendato dall'art. 22 del d.l.
Art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
Il terzo motivo lamenta la violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.) in relazione all'art.
Art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 115/2002
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 115/2002 la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13.

Giurisprudenza citata

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Cass. 31/05/2016, n. 11283
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Testo completo

ORDINANZA F,rg sul ricorso n. 26369\2014 proposto da FURLANETTO Gianfranco (CF FRLGFR41D3OH501H), rapp.to e difeso per procura a margine del ricorso dall'avv. Simona Rendina, presso il quale elettivamente domicilia in Roma alla via Muggia n. 21 - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE (CF 06363391001), in persona del Direttore p.t. - intimata - avverso la sentenza n. 1867/22/14 depositata in data 25 marzo 2014 della Commissione Tributaria Regionale del Lazio; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2021 dal relatore dr. Aldo Ceniccola.

Rilevato che: Con sentenza n. 1867/22/14 la Commissione tributaria Regionale del Lazio accoglieva l'appello proposto dall'Ufficio avverso la sentenza con la quale la Commissione tributaria provinciale di Roma aveva parzialmente accolto i ricorsi riuniti proposti da Furlanetto Gianfranco avverso gli avvisi di accertamento per gli anni 2004 e 2005, rideterminandone il reddito in C 36.864. Osservava la CTP che, a differenza di quanto ritenuto dai primi giudici, i conteggi depositati dal contribuente, per contrastare le conclusioni basate sull'accertamento sintetico svolto dall'Ufficio, non potevano considerarsi corretti ed in particolare non poteva essere escluso il reddito riferibile all'incremento patrimoniale relativo all'acquisto di un appartamento, attesa la mancata prova della provenienza reddituale della spesa sostenuta.

Il reddito ricavabile dai beni posseduti dal contribuente andava infatti così ricostruito: C 17.697,82, pari al costo di una polizza e ad alcune somme non contestate; C 112.000, pari alla metà della spesa sostenuta per l'acquisto di un appartamento nel 2007 (dovendo l'altra metà essere invece imputata alla moglie, essendo stato il corrispettivo pagato tramite le disponibilità di un conto cointestato), dal quale andava però detratta la somma di C 16.165 di provenienza non reddituale (in quanto rinveniente da operazioni di disinvestimento), per un incremento patrimoniale pari ad C 95.835, da considerarsi tuttavia rilevante, per ciascuna annualità, solo relativamente alla quota di un quinto.

Avverso tale sentenza il contribuente propone ricorso per cassazione affidato a tre mezzi. L'ufficio ha depositato una nota ai soli dichiarati fini di partecipare all'eventuale udienza di discussione. Il ricorrente ha depositato memoria riportandosi integramente a quanto dedotto nel ricorso. Considerato che:

1. Con il primo motivo il ricorrente si duole della violazione e falsa applicazione di norme di diritto (360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), in riferimento all'art. 38, comma d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (disciplina applicabile ratione temporis) e art. 38, comma 7r2d.P.R. n. 600 del 1973, come emendato dall'art. 22 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, nonché dell'omesso esame da parte della CTR dell'eccezione riguardante il mancato invito a comparire. 1.1. Il motivo è infondato. 1.2. Secondo quanto condivisibilmente statuito da Cass. 31/05/2016, n. 11283, <<In tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l'Amministrazione finanziaria è gravata esclusivamente per i tributi "armonizzati" di un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale, pena l'invalidità dell'atto, mentre, per quelli "non armonizzati", non essendo rinvenibile, nella legislazione nazionale, una prescrizione generale, analoga a quella comunitaria, solo ove risulti specificamente sancito, come avviene per l'accertamento sintetico in virtù dell'art. 38, comma 7, del d.P.R. n. 600 del 1973, nella formulazione introdotta dall'art. 22, comma 1, del d.l. n. 78 del 2010, conv. in I. n. 122 del 2010, applicabile, però, solo dal periodo d'imposta 2009, per cui gli accertamenti relativi alle precedenti annualità sono legittimi anche senza l'instaurazione del contraddittorio endoprocedimentale>>. 1.3.

Nel caso di specie vengono in rilievo accertamenti svolti anteriormente al 2009 e dunque tale prescrizione non risulta applicabile ratione temporis.

2. Il secondo motivo rappresenta l'omesso esame di una circostanza decisiva per la risoluzione della controversia (art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.), avendo la CTR trascurato di dare rilevanza ad ulteriori disinvestimenti operati dal contribuente (ricavi di cedole, vendita di titoli bancari e dividendi e liquidazione di una polizza vita), rilevanti al fine di dimostrare la provenienza non reddituale di alcune somme, considerate invece rilevanti dall'Amministrazione finanziaria. 2.1. Il motivo è inammissibile. 2.2. Il contribuente riferisce, infatti, di aver depositato la relativa documentazione nei precedenti gradi di giudizio, omettendo però del tutto di ritrascrivere il contenuto del ricorso introduttivo o delle difese in appello riguardo alle conseguenze che dovrebbero ricavarsi dalla richiamata documentazione. 2.3.

L'omesso esame di un documento depositato deve considerarsi del tutto insufficiente ad integrare il vizio lamentato, allorché la parte non dimostri di aver ben rappresentato, al giudice innanzi al quale i documenti sono stati depositati, il fatto, a sé favorevole, dimostrato dalle prove precostituite (e cioè che vi erano ulteriori somme, di provenienza non reddituale, che il giudice avrebbe dovuto considerare). Ne consegue che la doglianza formulata ai sensi del n. 5 dell'art. 360 deve considerarsi inammissibile, non avendo la parte dimostrato che il fatto asseritamente trascurato sia stato effettivamente oggetto di discussione.

3. Il terzo motivo lamenta la violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.) in relazione all'art. 38 del d.P.R. n. 600 del 1973 nella parte in cui prevede che qualora l'Ufficio determini sinteticamente il reddito complessivo netto in relazione alla spesa per incrementi patrimoniali, la stessa si presume sostenuta, salvo prova contraria, con redditi conseguiti in quote costanti nell'anno in cui è stata effettuata e nei quattro anni precedenti. Pertanto, in applicazione di tale norma, la CTR avrebbe dovuto detrarre dalla somma di C 112 mila (esborso sostenuto per l'acquisto dell'abitazione) l'intero ricavo derivante dal disinvestimento nella società Sagen (pari ad C 80.827) e poi suddividere la differenza in cinque quote (laddove invece la CTR avrebbe detratto da C 112 mila solo la quinta parte del disinvestimento e poi ulteriormente diviso la differenza per cinque). 3.1.

Il motivo è inammissibile. 3.2. Il ricorrente afferma che il ricavo del disinvestimento fu pari ad C 80.827, ma non vi è alcun reale ed oggettivo riscontro che proprio questo sia l'impo2,to esatto. La CTR, in effetti quantifica l'investimento in C 16.165,40 ed esplicitamente considera q esta somma non come il quinto del totale, ma come l'intera quota ricav ta dal disinvestimento (a 4- pag. 2 della sentenza si legge, infatti, che «il contribuente ha conseguito la somma di C 16.165,40 a titolo di disinvestimento nella società Sagen. Tale somma costituisce provvista computabile, in quanto non ha natura reddituale per essere assoggettata ad imposta alla fonte»). 3.3.

Avendo dunque la CTR considerato questa la somma complessiva derivante dal disinvestimento (e non risultando dimostrato che tale somma fosse solo un quinto di quella effettivamente ricavata), non sussiste l'errore lamentato dal contribuente.

4. Le considerazioni che precedono impongono il rigetto del ricorso. Nulla per le spese, essendo l'Ufficio rimasto intimato.

P.Q.M.

rigetta il ricorso. Nulla per le spese. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 115/2002 la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 27 gennaio 2021. Il Presid