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Ordinanza — n. 20409/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal against tax collection court for omitting specific rulings on document disavowal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20409/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court rejected the appeal filed by Immobiliare Palù SRL against a lower court's decision upholding the Liguria Region's tax collection claim. The appellant argued the lower court failed to explicitly rule on the taxpayer's disavowal of postal notices and photocopies, violating procedural requirements. The court held that implicit rejection of incompatible arguments constitutes adequate reasoning and that specific disavowals of photocopies require detailed factual assertions rather than generic claims.

Regesto Legislator

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Art. 360 n. 4 c.p.c.; Art. 2719 c.c.: An omission of explicit ruling is not established when the judgment implicitly rejects arguments incompatible with the adopted decision, provided the reasoning logically explains the outcome without needing a detailed refutation of every unaccepted thesis.

Parole chiave

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omessa pronuncia disconoscimento fotocopie notifica cartella pagamento violazione art. 360 c.p.c. riscossione imposte ritualità notifica efficacia probatoria imposta sui veicoli a motore

Disposizioni normative citate

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Art. 360 n. 4 c.p.c.
in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c..
Art. 2719 c.c.
Con il secondo motivo di ricorso rubricato "Violazione e/o falsa applicaziorie dell'art. 2719 c.c. in tema di efficacia probatoria di fotocopie disconosciute.
Art. 26 comma 1 seconda parte d.P.R. n. 602 del 1973
D'altra parte in tema di riscossione delle imposte, qualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita, ai sensi dell'art. 26, comma 1, seconda parte, del d.P.R.
I. n. 890 del 1982
Art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002
Ricorrono le condizioni per l'applicazione al ricorrente dell'art. 13 comma 1 quater d.p.r.
art. 112 c.p
CONSIDERATO CHE: Con il primo motivo di ricorso rubricato "Nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c.
art. 2719 c.c
Con il secondo motivo di ricorso rubricato "Violazione e/o falsa applicaziorie dell'art. 2719 c.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 5, n. 2143/2020
Cass. n. 29022/2017
Cass., Sez. 2, n. 27633/18
Sez. 5, n. 2143/2020
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Testo completo

ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 34541-2018 proposto da: IMMOBILIARE PALÙ SRL, elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II N 18, presso lo studio L—' dell'avvocato GREZ & ASSOCIATI STUDIO, rappresentata e difesa dall'avvocato FILIPPO DA PASSANO; - ricorrente - contro REGIONE LIGURIA, elettivamente domiciliata in ROMA, 2020 Piazza Cavour presso la cancelleria della Corte di 3853 Cassazione, rappresentata e difesa dall' avvocato MARINA CROVETTO; - controricorrente - nonchè contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE; - intimata - avverso la sentenza n. 450/2018 della COMM.TRIB.REG. 'di GENOVA, depositata il 20/04/2018; udita la relazione 'della causa svolta nella camera di consiglio del 03/11/2020 dal Consigliere Dott.

MARINA CIRESE; RITENUTO CHE: la Immobiliare Palù s.p.a., poi divenuta Immobiliare Palù s.r.I., proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui la CTR della Liguria in data 20.4.2018, in riforma della sentenza emessa dalla CTP di Genova, aveva accolto il gravame proposto dalla Regione Liguria ritenendo provata la notifica della richiesta di pagamento emessa dal concessionario del servizio riscossioni per la Provincia di Genova recante il recupero della tassa automobilistica della Regione Liguria per l'anno 2005. Il gravame era affidato a quattro motivi cui resisteva con controricorso la Regione Liguria.

CONSIDERATO CHE: Con il primo motivo di ricorso rubricato "Nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c. in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c.. Omessa pronuncia circa le eccezioni della contribuente che aveva disconosciuto le fotocopie degli avvisi di ricevimento postale e le sottoscrizioni ivi apposte, posti a fondamento della sentenza" parte ricorrente deduceva che la CTR non si era pronunciata sulle eccezioni sollevate dalla contribuente in ordine al disconoscimento delle fotocopie rispetto agli originali e delle sottoscrizioni apposte sugli avvisi di ricevimento postale, documenti che la sentenza avrebbe posto a base dell'accoglimento dell'appello.

Con il secondo motivo di ricorso rubricato "Violazione e/o falsa applicaziorie dell'art. 2719 c.c. in tema di efficacia probatoria di fotocopie disconosciute. Denunzia ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c." parte ricorrente deduceva che, se si ritiene che la CTR si sia implicitamente pronunciata sulle eccezioni, avrebbe violato l'art. 2719 c.c. ed i principi in tema di utilizzabilità di fotocopia di cui è disconosciuta la conformità all'originale. Con il terzo motivo di ricorso rubricato "Nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c. in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c..

Omessa pronuncia circa le eccezioni della contribuente che rilevava la mancata produzione degli avvisi di accertamento prodromici alla cartella" parte ricorrente deduceva che la CTR ha ritenuto provata la notifica degli atti prodromici alla cartella di pagamento senza richiedere la produzione degli avvisi di accertamento. Con il quarto motivo di ricorso rubricato "Violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. in tema di valutazione della prova della notifica degli atti prodromici data senza produrre gli atti prodromici stessi. Denunzia ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c." parte ricorrente deduceva che la sentenza aveva violato le norme ed i principi in tema di apprezzamento delle prove da parte del giudice.

Il primo motivo di ricorso è infondato. Va premesso che non ricorre il vizio di omessa pronuncia quando la motivazione accolga una tesi incompatibile con quella prospettata, implicandone il rigetto, dovendosi considerare adeguata la motivazione che fornisce una spiegazione logica ed adeguata della decisione adottata, evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla, ovvero la carenza di esse, senza che sia necessaria l'analitica confutazione delle tesi non accolte o la particolare disamina degli elementi di giudizio non ritenuti significativi (da ultimo vedi Cass.

Sez. 5, n. 2143/2020). Nella specie le eccezioni proposte dal contribuente fondate sul disconoscimento delle firme apposte sugli avvisi di ricevimento delle raccomandate recanti gli avvisi di accertamento sono state implicitamente disattese in quanto ritenute incompatibili con le ragioni poste a fondamento della ritualità della notifica dei predetti atti (come peraltro esplicitato nella sentenza impugnata che ha riportato il richiamato principio). D'altra parte in tema di riscossione delle imposte, qualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita, ai sensi dell'art. 26, comma 1, seconda parte, del d.P.R. n. 602 del 1973, mediante invio diretto, da parte del concessionario, di raccomandata con avviso di ricevimento, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della I. n. 890 del 1982, potendosi far valere solo a mezzo querela di falso le questioni circa la riferibilità della firma al destinatario della notifica (vedi Cass. n. 29022 /2017).

Mentre, quanto al disconoscimento delle fotocopie, la contribuente non ha neanche specificato quali fossero gli elementi per affermare la difformità della copia dall'originale atteso che la contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche o onnicomprensive, ma va operata - a pena di inefficacia - in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale (vedi Cass., Sez. 2, n. 27633/18).

Il secondo motivo di ricorso è assorbito. Il terzo motivo di ricorso è del pari infondato. Ed invero, una volta ritenuta la ritualità della notifica degli avvisi, peraltro atti prodromici alla cartella di pagamento per cui è processo, non era necessaria la loro allegazione. Il quarto motivo di ricorso è assorbito. In conclusione il ricorso va rigettato. La regolamentazione delle spese di lite, disciplinata come da dispositivo, segue la soccombenza. Ricorrono le condizioni per l'applicazione al ricorrente dell'art. 13 comma 1 quater d.p.r. 30 maggio 2002 n. 115.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese che liquida in Euro 500,00 oltre accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13 Così deciso nella camera di consiglio in data 3 novembre 2020.