Cassation court declares case extinct due to tax dispute settlement under Art. 11 D.L. 50/2017.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court declared the tax litigation extinct following the parties' agreement to settle the dispute under Article 11 of D.L. 50/2017. The taxpayer requested a simplified resolution, prompting the tax authority to withdraw the case and the plaintiffs to renounce their procedural rights. Consequently, the court ruled that the litigation ceased because the subject matter of the controversy no longer existed.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 11 D.L. 50/2017; When a taxpayer requests a simplified resolution under Article 11 of D.L. 50/2017 and the tax authority approves it, the litigation is extinguished due to the cessation of the subject matter of the controversy.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sul ricorso 11634-2014 proposto da: PAVONE VIRGINIA, ARCOLESSE ADELE, PAVONE LUISA, - elettivamente domiciliati in ROMA, VIA G. VITELLI 10, presso lo studio dell'avvocato VITO SAVASTANO, che li rappresenta e difende; - ricorrenti - nonchè contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro 2020 tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI 3848 PORTOGHESI 12, presso l AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende; - resistente - avverso la sentenza n. 86/2013 della COMM.TRIB.REG. di ROMA, depositata il 14/03/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 03/11/2020 dal Consigliere Dott.
MARINA CIRESE; RITENUTO CHE: Arcolesse Adele, in proprio e quale erede di Pavone Antonio, Pavone Luisa e Pavone Virginia, in qualità di eredi di Pavone Antonio, proponevano ricorso per cassazione avverso la sentenza della CTR del Lazio di data 14.3.2013 che aveva rigettato l'appello dei contribuenti avverso la sentenza di primo grado che a sua volta aveva respinto il ricorso proposto avverso l'avviso di rettifica e di liquidazione dell'imposta di registro emesso dall'Ufficio di Roma 7 in relazione agli anni dal 2006 al 2008. A sostegno del gravame articolavano quattro motivi di ricorso.
L'Agenzia delle Entrate depositava atto di costituzione al solo fine dell'eventuale partecipazione all'udienza. CONSIDERATO CHE: in data 12.12.2018 L'Agenzia delle Entrate presentava istanza di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere in quanto con nota datata 21.11.2018 la Direzione Provinciale II di Roma aveva comunicato che la contribuente aveva presentato domanda di definizione della controversia ai sensi dell'art. 11 del d.l. n. 50 del 2017 provvedendo al pagamento di quanto previsto per il perfezionamento della definizione.
Allegava altresì istanza di rinuncia agli atti del giudizio da parte dei ricorrenti. La intervenuta definizione agevolata della controversia, ai sensi dell'art. 11 del decreto legge cit., comporta l'effetto della estinzione del processo per cessazione della materia del contendere, per cui la Corte provvede alla relativa declaratoria. Le spese del presente giudizio devono essere compensate in considerazione della intervenuta definizione agevolata della controversia (vedi in termini: Sez. 5, n. 10198/2018; Sez. 6 - L, n. 28311 /2018). Quanto, infine, al contributo unificato, deve escludersene il raddoppio atteso che tale misura si applica ai soli casi del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità (Sez. 6 - 1, n. 23175/2015;
Sez. 6-2, n. 6888 /2015 e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, essa è di stretta interpretazione e, come tale, non suscettibile di interpretazione estensiva o analogica. P. Q. M. La Corte dichiara estinto ìl giudizio. Compensa le spese. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 3 novembre 2020. IL PRESIDENTE Dott.ssa L' i na Maria Teresia Zoso LL