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Ordinanza — n. 20362/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on land reclamation taxes, ruling burden of proof lies with taxpayers to disprove specific benefit.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20362/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court rejected Giovanni Parisi's appeal against a regional tax commission decision upholding land reclamation contribution assessments. The taxpayers argued their urban properties received no specific benefit from the reclamation works, while the Consorzio demonstrated the properties fell within the classified perimeter and benefited from general improvements. The court ruled that once the inclusion of funds in the classified perimeter is established, the burden of proof shifts to the taxpayer to provide contrary evidence of no specific advantage, which they failed to do.

Regesto Legislator

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Art. 10, comma 1, lett. a) del d.lgs. 27/02/2000, n. 47; Art. 10, comma 2, lett. a) del d.lgs. 27/02/2000, n. 47: When a taxpayer's funds are included in the classified perimeter of a reclamation consortium, the burden of proving a lack of specific benefit shifts to the taxpayer, who must provide contrary evidence to rebut the presumption of advantage.

Parole chiave

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land reclamation taxes burden of proof allocation specific benefit presumption classified perimeter funds tax assessment appeal riscossione dei contributi accredito supplementare anno di contribuzione

Disposizioni normative citate

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Art. 10, comma 1, lett. a) del d.lgs. 27/02/2000, n. 47
Art. 10, comma 2, lett. a) del d.lgs. 27/02/2000, n. 47
articolo 334 c.p
29765/2017 non contesti il ricorso principale ma aderisca ad esso, deve qualificarsi come ricorso incidentale di tipo adesivo, con conseguente inapplicabilità dell'articolo 334 c.p.c.
articolo 327 c.p
considerato che la sentenza impugnata, non notificata, è stata pronunciata il 12 maggio 2017, mentre il controricorso di Giovanni Del Pasqua è stato passato alla notifica il 5 gennaio 2018, quando il termine di cui all'articolo 327 c.p.c.
art. 133 c.p
con il primo motivo di ricorso il ricorrente Parisi lamenta violazione dell'art. 133 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 26505/2009
Cass. n. 26505/2009); 1.2.
Cass. n. 6839/2020
nello stesso senso Cass. n. 6839/2020); 2.10.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso 27965-2017 proposto da: PARISI GIOVANNI, elettivamente domiciliato in ROMA, presso lo studio dell'Avvocato SERGIO COMO, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale estesa a margine del ricorso - ricorrente - contro CONSORZIO 2 ALTO VALDARNO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA presso lo studio dell'Avvocato PAOLO MORANO, rappresentato e difeso dall'Avvocato SIMONA DEL BUONO giusta procura speciale estesa in calce al controricorso con troricorrente- R.G. 29765/2017 e DEL PASQUA GIOVANNI, elettivamente domiciliato in ROMA presso lo studio dell'Avvocato EMILIO SIVIERO, rappresentato e difeso dall'Avvocato FRANCESCO LIDEll)PLETTO giusta procura speciale estesa in calce al controricorso - con troricorrente e ricorrente incidentale - e BRACONI AURO MAZZAFERRO MARIA ELVEZIA RADDI PAOLO - intimati — avverso la sentenza n. 1180/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della TOSCANA, depositata il 12/5/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/4/2021 dal Consigliere Relatore Dott.ssa ANTONELLA DELL'ORFANO RILEVATO CHE Giovanni Parisi propone ricorso, affidato a due motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale della Toscana aveva accolto l'appello proposto dall'Unione dei Comuni di Valdichiana Senese (attuale Consorzio 2 Alto Valdarno) avverso la sentenza n. 104/2013 della Commissione Tributaria Provinciale di Siena, che aveva accolto i ricorsi, riuniti, proposti da Giovanni Parisi, Giovanni Del Pasqua, Auro Braconi, Maria Elvira Mazzaferro e Paolo Raddi avverso cartelle esattoriali relative a contributi di bonifica richiesti dall'Unione dei Comuni di Valdichiana Senese annualità 2006, 2007, 2008, 2010; il Consorzio resiste con controricorso; si è costituito con controricorso Giovanni Del Pasqua, parimenti chiedendo di cassare la sentenza impugnata; il ricorrente Parisi ha infine depositato memoria difensiva CONSIDERATO CHE 1.1. va preliminarmente evidenziato, con riguardo alle richieste avanzate in tale sede da Giovanni Del Pasqua, che, secondo quanto questa Corte ha avuto modo più volte di ribadire, qualora un atto, anche se denominato controricorso, R.G. 29765/2017 non contesti il ricorso principale ma aderisca ad esso, deve qualificarsi come ricorso incidentale di tipo adesivo, con conseguente inapplicabilità dell'articolo 334 c.p.c. in tema di impugnazione incidentale tardiva, il che non esclude che, nell'ipotesi di non contestazione del ricorso principale, quello incidentale possa contenere la richiesta di cassazione della sentenza impugnata per ragioni diverse da quelle fatte valere dal ricorrente in via principale, bastando in tal caso che il medesimo abbia rispettato per la sua proposizione il termine di cui all'articolo 327, comma 1, c.p.c. (cfr.

Cass. n. 26505/2009); 1.2. il ricorso incidentale, sostanzialmente adesivo al ricorso principale, proposto a tutela di un interesse della parte che sia da ritenere sorto non già per effetto dell'impugnazione altrui, non diretta contro di essa, ma in conseguenza dell'emanazione della sentenza, non si sottrae cioè all'onere dell'osservanza dei termini ordinari di impugnazione, con la conseguenza che, per tale tipo di ricorso, non trovano applicazione i termini previsti dall'articolo 334 c.p.c. per l'impugnazione incidentale tardiva (cfr. Cass. n. 6807/2007); 1.3. in altri termini le regole dell'impugnazione tardiva, in osservanza dell'art.334 c.p.c. e in base al combinato disposto degli articoli 370 e 371 c.p.c., operano esclusivamente per l'impugnazione incidentale in senso stretto, e cioè proveniente dalla parte contro la quale è stata proposta l'impugnazione principale, solo alla quale è consentito presentare ricorso nelle forme e nei termini di quello incidentale, per l'interesse a contraddire e a presentare, contestualmente con il controricorso, l'eventuale ricorso incidentale anche tardivo; 1.4. al contrario, quando il ricorso di una parte abbia contenuto adesivo a quello principale, non trovano applicazione i termini e le forme del ricorso incidentale (tardivo), dovendo invece osservarsi la disciplina dettata dall'articolo 325-327 c.p.c. per il ricorso autonomo, cui è altrettanto soggetto qualsiasi ricorso successivo al primo, che abbia valenza d'impugnazione incidentale, qualora investa un capo della sentenza non impugnato con il ricorso principale o lo investa per motivi diversi da quelli fatti valere con il ricorso principale (cfr.

Cass. nn. 20040/2015, 1120/2014); 1.5. nel caso di specie il controricorrente Del Pasqua ha espressamente chiesto di voler «riformare la sentenza» relativamente all'impugnazione, dallo stesso proposta nel merito, della cartella esattoriale emessa nei suoi confronti, R.G. 29765/2017 sostanzialmente impugnando quindi un capo della sentenza non impugnato con il ricorso principale; 1.6. si tratta pertanto di controricorso contenente un ricorso incidentale sostanzialmente adesivo a quello principale, l'interesse alla proposizione del quale è sorto non già, neppure indirettamente, dalla proposizione del ricorso principale, bensì, con tutta evidenza, dalla pronunzia della sentenza; 1.7. considerato che la sentenza impugnata, non notificata, è stata pronunciata il 12 maggio 2017, mentre il controricorso di Giovanni Del Pasqua è stato passato alla notifica il 5 gennaio 2018, quando il termine di cui all'articolo 327 c.p.c. era ormai spirato (il 13 dicembre 2017), anche in considerazione della sospensione feriale, e trattandosi di ricorso incidentale adesivo, cui non è applicabile l'articolo 334 c.p.c., esso è stato proposto dopo il decorso del termine lungo per l'impugnazione e va dichiarato pertanto inammissibile; 2.1. con il primo motivo di ricorso il ricorrente Parisi lamenta violazione dell'art. 133 c.p.c. ex art. 360 n. 3 c.p.c. nonché «omessa ed insufficiente motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio fatto oggetto di discussione tra le parti» e si lamenta che la CTR abbia erroneamente ritenuto che il contribuente non avesse dimostrato la mancanza di un beneficio rivolto, direttamente o indirettamente, dal Consorzio alle sue proprietà immobiliari «urbane», neppure considerandole come tali e non come fondi rustici; 2.2. con il secondo motivo di ricorso il ricorrente lamenta violazione degli artt.115 e 116 c.p.c. ex art. 360 n. 3 c.p.c. nonché «omessa ed insufficiente motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio fatto oggetto di discussione tra le parti» e si lamenta che la CTR abbia erroneamente omesso di valutare che gli immobili del contribuente ricadono nel centro urbano, che la zona era dotata di rete fognante adeguata e che il ricorrente versava al Comune la tassa per lo smaltimento dei rifiuti e delle acque reflue; 2.3. le censure, da esaminare congiuntamente, in quanto strettamente connesse, vanno disattese; 2.4. costituisce infatti principio consolidato, dal quale non v'è ragione di consolidarsi, che «in tema di contributi di bonifica, ove i fondi siano compresi nel perimetro consortile, in difetto di specifica contestazione del piano di classifica e ripartizione da parte del contribuente, grava sullo stesso l'onere di superare, mediante prova contraria, la presunzione del beneficio diretto e specifico R.G. 29765/2017 derivante dalle opere realizzate dal consorzio» (cfr.

Cass. nn. 9511/2018, 24356/2018, 23220/2014); 2.5. tali principi si applicano relativamente ai contributi per bonifica sia di immobili urbani che di fondi rustici, atteso che il contributo consortile costituisce la quota dovuta da ciascun consorziato per le spese relative alla manutenzione, l'esercizio e la custodia delle opere di bonifica eseguite nel comprensorio, ai sensi del Regio Decreto n.215 del 1933, dell'art. 860 del Codice Civile e delle specifiche leggi regionali; 2.6. già le SS.UU. hanno avuto, infatti, modo di affermare, in particolare, che «quando la cartella esattoriale emessa per la riscossione dei contributi di bonifica sia motivata con riferimento ad un "piano di classifica" approvato dalla competente autorità regionale, la contestazione di tale piano da parte di un consorziato, in sede di impugnazione della cartella, impedisce di ritenere assolto da parte del Consorzio il proprio onere probatorio, ed il giudice di merito deve procedere, secondo la normale ripartizione dell'onere della prova, all'accertamento dell'esistenza di vantaggi fondiari immediati e diretti derivanti dalle opere di bonifica per gli immobili di proprietà del consorziato stesso situati all'interno del perimetro di contribuenza; in quanto, se la (verificata) inclusione di uno (specifico) immobile nel perimetro di contribuenza può essere decisiva ai fini della determinazione del contributo, determinante ai fini del "quantum" è l'accertamento della legittimità e congruità del "piano di classifica" con la precisa identificazione degli immobili e dei relativi vantaggi diretti ed immediati agli stessi derivanti dalle opere eseguite dal Consorzio» (cfr.

SS.UU. n. 11722/2010); 2.7. tale principio si pone nel solco di SS.UU. n. 26009/2008, secondo cui «in tema di contributi consortili, allorquando la cartella esattoriale emessa per la riscossione dei contributi medesimi sia motivata con riferimento ad un "piano di classifica" approvato dalla competente autorità regionale, è onere del contribuente che voglia disconoscere il debito contestare specificamente la legittimità del provvedimento ovvero il suo contenuto, nessun ulteriore onere probatorio gravando sul Consorzio, in difetto di specifica contestazione.

Resta ovviamente ferma la possibilità da parte del giudice tributario di avvalersi dei poteri ufficiosi previsti dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7, ove ritenga necessaria una particolare indagine riguardo alle modalità con le quali il Consorzio stesso è in concreto pervenuto alla liquidazione del contributo»;R.G. 29765/2017 2.8. questa Corte (cfr. Cass. n. 17066/2010) ha altresì osservato che il contribuente è sempre ammesso a provare in giudizio - anche in assenza di impugnativa diretta in sede amministrativa del piano di classifica - l'insussistenza del beneficio fondiario, sia sotto il profilo della sua obiettiva inesistenza, sia in ordine ai criteri con cui il Consorzio abbia messo in esecuzione le direttive del predetto atto amministrativo per la determinazione del contributo nei confronti dell'onerato con la conseguenza che, soddisfatto l'onere probatorio così posto a carico del contribuente spetterà al giudice tributario di disapplicare, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7, comma 5, il piano di classifica medesimo, in quanto illegittimo; 2.9. questo principio è poi stato successivamente ribadito da Cass. n. 20681/2014 e da Cass. n. 21176/2014, secondo cui «in tema di contributi di bonifica, il contribuente, anche qualora non abbia impugnato innanzi al giudice amministrativo gli atti generali presupposti (e cioè il perimetro di contribuenza, il piano di contribuzione ed il bilancio annuale di previsione del Consorzio), che riguardano l'individuazione dei potenziali contribuenti e la misura dei relativi obblighi, può contestare, nel giudizio avente ad oggetto la cartella esattoriale dinanzi al giudice tributario, la legittimità della pretesa impositiva dell'ente assumendo che gli immobili di sua proprietà non traggono alcun beneficio diretto e specifico dall'opera del Consorzio.

In tal caso, però, quando vi sia un piano di classifica approvato dalla competente autorità, l'ente impositore è esonerato dalla prova del predetto beneficio, che si presume in ragione della comprensione dei fondi nel perimetro d'intervento consortile e dell'avvenuta approvazione del piano di classifica, salva la prova contraria da parte del contribuente» (cfr. nello stesso senso Cass. n. 6839/2020); 2.10. la decisione qui impugnata è conforme con i principi così affermati, poiché la Commissione tributaria regionale ha deciso la lite ponendo l'onere probatorio in questione a carico dei consorziati, rilevando che oltre all'inclusione degli immobili dei consorziati nel «perimetro di contribuenza» allegato al Piano di Classifica il Consorzio aveva peraltro altresì dimostrato la sussistenza del beneficio diretto e specifico documentando le «opere svolte nel comprensorio su cui insistono i fondi dei ricorrenti» ed indicando il «beneficio generale derivante agli stessi»;R.G. 29765/2017 2.11. va altresì evidenziato che il ricorrente non risultano aver in alcun modo dedotto di aver proposto specifica impugnativa o contestazione dell'approvato piano di classifica in quanto tale, essendosi limitato ad affermare che nessun vantaggio era di fatto alla sua proprietà derivato dall'esecuzione delle opere di bonifica e che le sue proprietà erano immobili urbani e non fondi rustici; 2.12. a fronte, dunque, del dato pacifico di causa costituito dall'inserimento dei fondi del contribuente nel perimetro consortile, e della mancata contestazione da parte di questi ultimi del piano di Classifica e di ripartizione approvato dall'autorità regionale, gravava sul contribuente medesimi l'onere di superare la presunzione relativa di vantaggiosità specifica, mediante prova contraria, adempimento che non è stato invece effettuato;

3. sulla scorta di quanto sin qui illustrato, il ricorso va integralmente respinto;

5. le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso proposto da Giovanni Parisi; dichiara inammissibile il ricorso incidentale proposto da Giovanni Del Pasqua; condanna il ricorrente principale Giovanni Parisi ed il ricorrente incidentale Giovanni Del Pasqua al pagamento delle spese di lite in favore del Consorzio che liquida in Euro 750,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge, se dovuti. Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale e del ricorrente incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, ove dovuto. Così deciso in Roma, nella camera